Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 18/07/2019), n.19491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21482-21117 proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario
della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SCCI SPA,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUITO, rappresentato e difeso dagli
avvocati CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE,
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;
– ricorrente –
Contro
C.G., CH.PI., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
PANDOLFO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ARMANDO TURSI, MARIALUCREZIA TURCO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 140/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,
depositata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 9.3.2017, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato insussistente l’obbligo di C.G. e Ch.Pi. di iscriversi e versare i contributi presso la Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS in relazione all’attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni per conto di Alleanza Assicurazioni s.p.a.;
che avverso tale pronuncia l’INPS, in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che C.G. e Ch.Pi. hanno resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che le parti controricorrenti hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione del contratto collettivo corporativo 95.5.1939 per la disciplina dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 (conv. con L. n. 326 del 2003), in relazione alla L. n. 613 del 1966, art. 1, alla L. n. 1611 del 1975, art. 99, e alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 202, per avere la Corte di merito ritenuto, richiamandosi ai propri precedenti, che l’obbligo di iscrizione presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente con la compagnia di assicurazioni;
che il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui al D.L. n. 269 del 2013, art. 44, comma 2, cit., non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768 del 2018);
che il superiore principio è stato ribadito anche a fronte delle perplessità sollevate da questa Sesta sezione con ordinanza interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le ornerete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5000,00 (Cass. n. 30554 del 2018);
che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità in considerazione del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito al tempo della proposizione del ricorso per tassazione (cfr. Cass. n. 30554 del 2018, cit.);
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019