Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19491 del 13/08/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
SRL DAL PESCATORE (già Snc Dal Pescatore di Ugolini e C.,
trasformata da società di persone in società di capitali) in
persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24,
presso lo studio dell’avvocato PETTINARI LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MEDICI ANDREA, giusta procura speciale in calce
al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 20.11.07, depositata il 18/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che ha accolto parzialmente l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado, considerando irregolare soltanto la posizione di due dipendenti nel giorno dell’ispezione.
L’intimato resiste con controricorso.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto per manifesta fondatezza del primo e del secondo motivo, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09).
Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia si duole del fatto che sia stato attribuito valore di prova alle sole dichiarazioni dei lavoratori – contenute nel verbale ispettivo – circa la data di inizio dei rapporti mentre, con il secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, censura la sentenza impugnata per avere addossato all’ufficio l’onere della prova circa l’effettivo inizio dei rapporti.
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.
Premesso che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2005, l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1^ gennaio, deve ritenersi che, nel processo tributario, le dichiarazioni dei terzi, acquisite nella fase amministrativa e riportate a verbale, concorrono a formare il convincimento del giudice se confortate da altri elementi di prova (Cass. 9402/07), ma non possono assurgere a mezzo esclusivo di prova”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte; vi è memoria della parte privata, che non inficia i motivi della relazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il Collegio condivide i motivi esposti nella relazione e pertanto, ribaditi i principi sopra enunciati, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e decisione sulle spese anche del presente giudizio ad altra Sezione della medesima CTR.
PQM
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR Marche.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010