Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19490 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21823-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 96/2009 della COMM.TRIB.REG. DELL’EMILIA

ROMAGNA, SEZ.DIST. DI PARMA, depossitata il 23/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di B.P., ex dirigente Enel, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 96/23/09 dep. 23 giugno 2009 che ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal B. avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso di ritenute di acconto Irpef operate dall’Enel, quale sostituto di imposta, sull’importo erogatogli nell’anno (OMISSIS) a titolo di capitalizzazione della pensione integrativa prevista dall’accordo collettivo Enel/Fndai del 16 aprile 1986, riconoscendo l’applicabilità nella specie dell’aliquota del 12,50% sulle prestazioni di che trattasi.

L’intimato non si è costituito.

L’Agenzia delle entrate ha depositato successiva memoria (richiamando la giurisprudenza della Corte e chiedendo una decisione di merito col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, avendo la CTR genericamente affermato l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% sul rendimento (in difformità dal principio affermato dalle SSUU).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.L. n. 669 del 1997, art. 1, comma 5 conv. in L. n. 30 del 1997, art. 16, lett. a), artt. 17 e 42 TUIR; L. n. 482 del 1985, art. 6), per avere la CTR ritenuto che la prestazione di previdenza integrativa in forma di capitale erogata dall’Enel nell’anno (OMISSIS) (in luogo del 50% della prestazione pensionistica aziendale prevista dall’accordo Enel/FNDAI del 16 aprile 1986), fosse assoggettabile all’aliquota del 12,50%, dovendo invece essere sottoposta a tassazione separata.

2. Il ricorso va accolto nei limiti di cui in prosieguo.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (TU.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n.n. 287 e 5376 del 2012).

3. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della EMILIA ROMAGNA, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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