Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19490 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 18/07/2019), n.19490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20241-2018 proposto da:

C.G., rappresentata e difesa dall’avvocato NUNZIO PEZZINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V. ORAZIO

31, presso lo studio dell’avvocato MARCO MATTEI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE AUGELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. SCARPA ANTONIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi (1: violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., dell’art. 155 c.p.c., comma 2 e della L. n. 742 del 1969, art. 1; 2: nullità della sentenza per error in procedendo) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 746/2018 del 31 marzo 2018.

Resiste con controricorso il Condominio (OMISSIS).

La Corte d’Appello di Catania ha dichiarato inammissibile per intempestività l’appello notificato il 3 novembre 2014 da C.G. contro la sentenza del Tribunale di Catania pubblicata il 10 settembre 2013, resa su impugnazione della Delib. assembleare 11 marzo 2009 del Condominio (OMISSIS).

Le due censure – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – criticano la decisione della Corte di Catania, in quanto il termine per proporre appello doveva intendersi scaduto soltanto in data 1 novembre 2014, con conseguente tempestività della notifica effettuata lunedì 3 novembre 2014. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione di diritto attinente al calcolo del termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1 (nella formulazione applicabile per i giudizi, quale quello in esame, instaurati prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009), avuto riguardo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale per i giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre (ovvero tra il primo ed il trentuno agosto, dopo l’entrata in vigore della modifica della L. n. 742 del 1969, art. 1, in forza del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, conv. in L. n. 162 del 2014), allorchè la data di deposito della sentenza impugnata cada proprio durante lo stesso periodo feriale – come avvenuto nel caso di specie: 10 settembre 2013 -, essendo controverso nell’interpretazione giurisprudenziale se trovi in tale evenienza altresì applicazione il principio “dies a quo non computatur in termine” ai fini della decorrenza, o meno, dal 16 settembre (1 settembre) (Cass. Sez. U, 05/10/2009, n. 21197; Cass. Sez. Sez. 3, 24/11/2005, n. 7757; Cass. Sez. 1, 24/06/2011, n. 13973; Cass. Sez. 5, 14/11/2012, n. 19874; Cass. Sez. 3, 06/04/2006, n. 8102).

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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