Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19490 del 13/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, via degli

Scipioni n. 110, presso l’avv. Marco Machetta, rappresentata e difesa

dall’avv. Farace Carmine giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 68/05/07, depositata il 25 settembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. C.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 68/05/07, depositata il 25 settembre 2007, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’anno 2002.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, (non rilevando, ai fini dell’ammissibilità del motivo, contrariamente a quanto ritiene la controricorrente, che nel relativo quesito sia invocato anche il vizio di motivazione di cui al n. 5 del medesimo articolo, da intendersi dedotto in via subordinata), appare manifestamente fondato (con assorbimento del secondo), poichè la motivazione della sentenza – consistendo nella mera affermazione secondo cui “dall’esame della documentazione prodotta, ritenuta l’estrema genericità delle argomentazioni svolte dalla parte privata, e considerato come la stessa non abbia puntualmente controdedotto a quanto asserito dall’Ufficio, il Collegio giudicante ritiene infondato l’appello” – si rivela inidonea ad esprimere l’iter logico della decisione (la quale è di rigetto nel merito dell’appello e non di inammissibilità del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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