Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19490 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17393/2020 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Veglio,

con domicilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio

dell’Avv. Laura Barberio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTORE DI TORINO;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 9

ottobre 2019.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 9 ottobre 2019, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di A.A., cittadino del Camerun, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (OMISSIS), disposto dal Questore di Milano con decreto del 12 giugno 2019, convalidato dal Giudice di pace di Milano con decreto del 14 giugno 2019 e già prorogato con decreti dell’11 luglio, 9 agosto e 9 settembre 2019.

2. Avverso il predetto decreto l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Ministero dell’interno e il Questore di Torino non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5, sostenendo che la proroga è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno della richiesta, secondo cui era stata inoltrata istanza di identificazione e di rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Camerun, senza considerare che quest’ultima non aveva fornito alcuna risposta. Aggiunge che, nel dare atto della non imputabilità del ritardo all’Amministrazione, il Giudice di pace non ha considerato che l’art. 14, comma 5, cit. conferisce rilievo esclusivamente alla sopravvenienza di elementi concreti tali da far apparire probabile l’identificazione.

1.1. Il motivo è infondato.

Il decreto impugnato non ha affatto omesso di procedere alla verifica dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di proroga del trattenimento, avendo richiamato, a fondamento dello stesso, le motivazioni addotte dalla Questura a sostegno della richiesta, ed avendo altresì escluso che il ritardo nell’acquisizione dei documenti dell’espulso sia imputabile all’Amministrazione, attivatasi per il perseguimento delle finalità previste dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

Premesso infatti che la situazione transitoria ostativa al rimpatrio o all’allontanamento può essere individuata anche per relationem, attraverso il richiamo del decreto alle ragioni addotte a sostegno della richiesta formulata dalla Questura, che quale atto propulsivo del procedimento giurisdizionale risulta agevolmente conoscibile dalla parte e dal suo difensore (cfr. Cass., Sez. lav., 29/12/2020, n. 29758; Cass., Sez. VI, 10/03/2017, n. 6322), si osserva che il provvedimento previsto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, secondo e quarto periodo, trova la sua giustificazione nelle gravi difficoltà che l’Amministrazione abbia eventualmente incontrato nello svolgimento delle attività preparatorie del rimpatrio o dell’allontanamento, cui è funzionale l’istituto del trattenimento, e risponde alla finalità di accordarle un ulteriore spazio di tempo per accertare l’identità e la nazionalità dell’espulso o per acquisire i documenti necessari per il rimpatrio, evitando che l’interessato possa approfittare delle predette difficoltà per sottrarsi all’esecuzione del decreto di espulsione. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l’esigenza che dalla motivazione del provvedimento emergano la specificità delle ragioni addotte a sostegno della relativa richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio: a sostegno di tale asserzione, si è rilevato che il trattenimento costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione temporale rigidamente predeterminata, osservandosi che, proprio in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa deve considerarsi priva di qualsiasi potere discrezionale al riguardo, e precisandosi inoltre che negli stessi limiti deve ritenersi operante anche il controllo giurisdizionale (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2019, n. 6064; Cass., Sez. VI, 23/09/2015, n. 18748). L’ambito di tale controllo è stato poi chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, che, nel fornire l’interpretazione dell’art. 15, par. 6 della direttiva 2008/115/CE, ha rilevato che tale disposizione consente la proroga del trattenimento soltanto quando, nonostante lo Stato membro interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo, l’operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa o della mancata cooperazione da parte dell’interessato, o dei ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, affermando che l’accertamento della mancata cooperazione postula la valutazione del comportamento tenuto dallo straniero nel periodo iniziale del trattenimento, al fine di stabilire se egli abbia o meno collaborato con le autorità competenti per l’attuazione dell’allontanamento, e se tale attuazione richieda più tempo del previsto proprio a causa del comportamento tenuto dall’interessato, ma precisando che preliminare a tale valutazione è la dimostrazione da parte dell’Amministrazione che l’operazione di allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo, duri più a lungo del previsto, il che presuppone che essa abbia compiuto e continui a compiere attivamente sforzi per ottenere il rilascio dei documenti dello straniero (cfr. Corte di Giustizia UE, 5/06/2014, in causa C-146/14, Ali Mahdi). Alla luce di tale interpretazione, deve ritenersi che incomba all’Amministrazione, in qualità di parte istante, l’onere di giustificare la richiesta di proroga mediante l’allegazione degli sforzi compiuti per acquisire i documenti identificativi dello espulso e della mancata cooperazione di quest’ultimo, mentre spetta allo straniero, in qualità di parte resistente, dimostrare che il ritardo nell’esecuzione del decreto di espulsione è imputabile esclusivamente all’Amministrazione, per essere la stessa rimasta inattiva o per avere egli prestato la necessaria collaborazione per l’attuazione del provvedimento. La relativa valutazione, come precisato dalla giurisprudenza comunitaria richiamata, dev’essere effettuata sulla base non solo degli elementi forniti dall’Amministrazione, ma anche delle osservazioni eventualmente formulate dall’interessato e degli ulteriori elementi che il giudice può ricercare, ove lo ritenga necessario, nei limiti consentiti dalla brevità del termine concesso per la decisione, e tenendo altresì conto della durata iniziale del trattenimento e di quella delle eventuali proroghe precedentemente concesse, nonché della collaborazione prestata dalle autorità diplomatiche e consolari del Paese di origine dell’interessato e dei problemi organizzativi determinati dal forte afflusso migratorio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2017, n. 17417).

A tali principi si è puntualmente attenuto il decreto impugnato, il quale, nell’accordare la proroga invocata dal Questore, ha richiamato la richiesta presentata da quest’ultimo, recante l’allegazione dell’avvenuto invio della richiesta di identificazione e del rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Camerun e di un successivo sollecito rivolto alla stessa, escludendo quindi che il ritardo nell’acquisizione dei documenti necessari per l’allontanamento sia imputabile all’Amministrazione. Tale apprezzamento, confortato dalla produzione in udienza di copie degli atti posti in essere dall’Amministrazione, ponendosi in contrasto con l’asserita inerzia di quest’ultima, consente di concludere per la legittimità della proroga accordata e per l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, il quale ha d’altronde riconosciuto di non aver neppure contattato l’Ambasciata del suo Paese di origine, in tal modo confermando di non aver prestato la propria cooperazione all’attuazione del provvedimento di espulsione.

2. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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