Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19490 del 04/08/2017

Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16839-2015 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LUCCHETTI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA COMUNE ROMA ATER

ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, Arch.

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI

20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 250/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.R. convenne, in data 18 agosto 2010, dinanzi il Tribunale di Roma l’Ater della stessa città per sentir dichiarare la nullità del decreto di rilascio dell’alloggio sito in (OMISSIS), e per sentir accertare il proprio diritto a subentrare al cognato, S.F., nel rapporto di locazione con l’Ente, ai sensi della L. n. 392 del 1978 ovvero della L.R. Lazio n. 27 del 2006.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6906/12, rigettò la domanda.

In appello il P. ripropose tutti gli argomenti già svolti in primo grado: la nullità del decreto di rilascio per assenza di sottoscrizione e per carenza di potere del soggetto che ha emanato l’atto, la nullità della notifica e, nel merito, reiterò la domanda di accertamento della propria qualità di assegnatario a seguito del trasferimento del cognato S.F..

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 13/01/2015, ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto di rilascio per l’assenza di sottoscrizione, in quanto il decreto risultava siglato in ogni pagina; l’eccezione di incompetenza del Direttore Generale dell’Ater, di cui non era stata data prova, tenuto conto della L.R. Lazio n. 30 del 2002, art. 11 e dell’orientamento di legittimità secondo cui si presume l’esercizio legittimo del potere di sostituzione; l’eccezione di nullità della notifica per nullità del procedimento, essendo agli atti la lettera datata 21 maggio 2010, antecedente il decreto di rilascio ed avendo la notifica raggiunto lo scopo essendo stato ricevuto dal destinatario.

Nel merito ha accertato che l’assegnatario dell’immobile, cui il P. intendeva subentrare, era persona diversa dal cognato S.F., di guisa che il subentro non era ipotizzabile e che l’appellante non faceva parte del nucleo originario dell’assegnatario nè poteva vantare alcuna qualità ai sensi della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12. La Corte d’Appello ha, dunque, rigettato il gravame.

Avverso la sentenza il P. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste l’Ater di Roma con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 156 c.p.c. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – art. 350 c.p.c., n. 5.

Chiede, dunque, la cassazione dell’impugnata sentenza per aver disatteso l’eccezione di nullità del provvedimento di rilascio per mancanza della sottoscrizione in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies che sancisce la nullità del provvedimento amministrativo privo di sottoscrizione. La censura è innanzitutto in iure; poi è per difetto di motivazione. Avendo la Corte affermato che l’atto è siglato in ogni pagina e dunque anche nell’ultima, il difetto di censura non c’è e la censura è inammissibile perchè il ricorrente avrebbe dovuto contestare che la sigla equivale a sottoscrizione.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione al D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18,comma 2. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – art. 360 c.p.c., n. 5.

Censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del provvedimento di rilascio per carenza assoluta di potere, essendo il decreto emanato dal Direttore Generale dell’Ente anzichè dal suo Presidente. La censura è inammissibile perchè non censura ne l’interpretazione logico-giuridica della L.R. Lazio n. 30 del 2002, art. 11 nè la giurisprudenza consolidata di questa Corte che, come già riferito, presume, in assenza di prova contraria fornita da chi vi abbia interesse, che l’esercizio della potestà di sostituzione sia avvenuto nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 2. Omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata (pp. 2-3) ha respinto l’analoga eccezione, essendo agli atti la diffida del 21/5/2010.

Con il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – art. 360, n. 3 in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1. Omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio – art. 360 c.p.c., n. 5.

Eccepisce la pretesa nullità dell’impugnata sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del provvedimento di rilascio per nullità insanabile del relativo procedimento di notifica.

Ad avviso del ricorrente l’ente avrebbe dovuto apporre, sulla busta destinata alla notifica, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigillo dell’ufficio, elementi tutti assenti nel caso in esame.

Il motivo è infondato avendo la Corte di merito correttamente applicato l’art. 160 e l’art. 156 c.p.c., comma 3 secondo cui la nullità della notificazione non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, come nella sspecie avendo il P. mostrato di aver avuto piena conoscenza del provvedimento e di aver adeguatamente esercitato il proprio diritto di difesa, sicchè la sentenza ha correttamente ritenuto che lo scopo fosse stato raggiunto.

Con il quinto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto – L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 e L.R. Lazio 27 del 2006, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d’ufficio.

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto a subentrare nell’assegnazione dell’immobile a causa dell’assenza dei requisiti previsti dalle indicate leggi regionali.

A sostegno di tale censura il P. ricorda di essere stato inizialmente ospite del proprio cognato F.S. e di essere subentrato nell’assegnazione dell’immobile al momento del trasferimento di questi, ai sensi e per gli effetti della L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12; in ogni caso avrebbe dovuto beneficiare della sanatoria prevista dalla L.R. Lazio n. 27 del 2006.

Il motivo è infondato. La Corte d’Appello ha, sul merito della controversia, ritenuto che l’appellante non avesse i requisiti per il subentro nell’assegnazione, non rientrando in nessuna delle categorie normativamente previste e che irrilevante era la domanda di accertare la sanatoria di cui alla L.R. n. 27 del 2006 da valutarsi in altra sede da parte dell’organo competente. La motivazione è immune da censure. Il P. non ha fornito prova alcuna del proprio titolo, rivendicando il diritto al subentro in quanto collaterale di un precedente occupante. La L. n. 12 del 1999, art. 12 non prevede tale qualifica ai fini del subentro nè può chiedersi al giudice ordinario l’accertamento dell’eventuale sanatoria di cui alla L.R. Lazio n. 27 del 2006 che, presupponendo l’esercizio di un potere autoritativo della P.A., deve essere proposto alla stessa P.A.

Infatti la L.R. Lazio n. 27 del 2006, art. 53 prevede la partecipazione ad un concorso pubblico indetto tramite bando, finalizzato a verificare, non solo il possesso dei requisiti dell’assegnazione, ma anche dei requisiti speciali quali ad esempio la presentazione di una domanda che il P. non ha mai presentato.

Conclusivamente il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di cassazione e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 7.000 (di cui 200 per esborsi) oltre accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA