Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1949 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1949 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 12680-2007 proposto da:
BASSANI MAURIZIO BSSMRZ52D25F205F, MERONI TERESA
MRNTSN23L51A668A, domiciliati ex lege in ROMA, P.ZZA
CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e
difesi dagli avvocati PICERNO MICHELE, MORDENTI
SILVANO;
– ricorrenti –

2013
2438

contro

COND VIA BARABINO 3 MILANO C.F.

95561930157,

eiettivamente domic7i1iato in ROMA, VTA AUGUSTO RTROTY

23, presso lo studio dell’avvocato ANTONUCCIO PIETRO,

Data pubblicazione: 29/01/2014

i

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CORONEO CESARE;
– controri corrente –

avverso la sentenza n.

3151/2006 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE
MANNA;
udito l’Avvocato ANTONUCCIO Pietro, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
improcedibilità del ricorso.

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dalla narrativa della sentenza impugnata si ricava che i coniugi Maurizio
Bassani e Teresa Meroni, proprietari di un appartamento facente parte del
condominio di via Barabino, 3, Milano, impugnavano alcune delibere assunte

all’approvazione del bilancio consuntivo al 30.6.2001 e di quello preventivo
fino al 30.6.2002, sostenendone l’illegittimità in quanto fondate sull’esistenza
di un unico condominio composto da tre distinti fabbricati, mentre in realtà a
loro giudizio questi ultimi formavano un supercondominio.
Il condominio convenuto resisteva in giudizio.
Il Tribunale di Milano rigettava la domanda, in quanto relativa a questioni
già decise con una propria precedente sentenza, la n. 231/04, che aveva
accertato l’esistenza di un unico condominio composto da tre fabbricati.
Gravata dai Bassani-Meroni, tale sentenza era confermata dalla Corte
d’appello di Milano, che rilevava come il condominio fosse unico, essendo
stato costituito con delibera del 3.4.1984, e che il relativo regolamento recava
nella premessa la specifica indicazione che ne formavano oggetto i tre
fabbricati contraddistinti dai nn. 4, 5 e 6, ubicati in via Barabino, 3, con i beni
e i servizi comuni di cui all’art. 1117 c.c.
Per la cassazione di detta sentenza ricorrono Maurizio Bassani e Teresa
Meroni.
Resiste con controricorso il condominio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso è improcedibile.

dall’assemblea condominiale il 9.10.2001, tra cui quelle relative

1.1. – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la previsione – di
cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. – dell’onere di deposito a pena
di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma,
della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove

cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile
dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della
tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta
avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente,
espressamente ud implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata
notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza
impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve
essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la
relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’alt 372 cod. proc. civ.,
applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma
dell’art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo
dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte
del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata
o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi
la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 25070/10; conforme, ex pluribus,
Cass. S.U. n. 9005/09).
1.2. – Nella specie, la stessa parte ricorrente, pur avendo dato atto (v. pag. 6
del ricorso) che la sentenza d’appello le è stata notificata 1’8.2.2007, ne ha

questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di

depositato in cancelleria copia autentica priva della relata di notifica,
incorrendo, pertanto, nella predetta causa d’improcedibilità; di cui, pertanto,
s’impone la declaratoria.
2. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della

P. Q. M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle
spese, che liquida in C 3.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 20.11.2013.

parte ricorrente.

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