Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1949 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI CAMPOBASSO, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è

domiciliata;

– ricorrente –

contro

GRUPPO TULLO s.a.s., di TULLO GIUSEPPE & C., in persona del

legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 665/05, depositata

in data 8 novembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per manifesta fondatezza;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha confermato le conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 8 novembre 2005, il Tribunale di Campobasso ha accolto l’opposizione proposta dalla Gruppo Tulio s.a.s. di Tulio Giuseppe & C. avverso l’ordinanza con la quale il Prefetto di Campobasso aveva ingiunto il pagamento di sanzione pecuniaria per la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 84 consistita nella effettuazione di propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti, e aveva disposto la confisca delle cose sottoposte a sequestro;

che il Tribunale ha rilevato che l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti della società opponente quale autrice materiale della violazione, non essendovi nel provvedimento opposto alcuna menzione di una responsabilità della società meramente solidale;

che avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Campobasso sulla base di due motivi;

che, con il primo motivo, l’amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6 rilevando che il Tribunale ha errato nel ritenere che le persone giuridiche non possano essere considerate autori materiali degli illeciti amministrativi perchè, al contrario, il Giudice del merito avrebbe dovuto considerare che l’art. 6 offre all’amministrazione la facoltà di scegliere se irrogare la sanzione amministrativa all’autore materiale e/o alla persona giuridica di cui questi sia rappresentante o dipendente;

che, pertanto, doveva ritenersi del tutto irrilevante che l’ordinanza- ingiunzione non facesse alcun riferimento all’autore materiale persona fisica, non essendo tale indicazione prescritta dal citato art. 6;

che, con il secondo motivo, la Prefettura deduce vizio di motivazione contraddittoria e insufficiente, per avere il Tribunale affermato che nel provvedimento impugnato non vi sarebbe stata alcuna menzione di una responsabilità soltanto solidale della società, che risulterebbe quindi indicata come autore materiale dell’illecito;

che, al contrario, osserva la ricorrente, nell’ordinanza-ingiunzione era espressamente specificato che la responsabilità era fatta valere nei confronti della società, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3 e che, quindi, il Tribunale avrebbe dovuto specificamente motivare sul punto;

che la società intimata non ha svolto attività difensiva;

che la Procura Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato;

Considerato che, in materia di sanzioni amministrative, poichè il vincolo intercorrente tra l’autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale consente all’autorità amministrativa competente di agire contro ambedue gli obbligati oppure contro uno o l’altro di essi, correttamente l’ordinanza-ingiunzione è emessa a carico della società chiamata a rispondere del comportamento dell’autore materiale, a prescindere da qualsiasi riferimento alla persona fisica che ne sia legale rappresentante (Cass., n. 790 del 2002; Cass., n. 1144 del 1998);

che, pertanto, entrambi i motivi di ricorso sono fondati, avendo, nel caso di specie, l’amministrazione ingiungente anche specificato il riferimento alla L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3, quale titolo di responsabilità della società destinataria dell’ordinanza- ingiunzione;

che la sentenza deve essere conseguentemente cassata, con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, risultando dalla sentenza impugnata che l’opposizione era stata proposta per numerosi motivi, non esaminati da detto giudice, che ha accolto il primo;

che al giudice del rinvio è demandata altresì la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA