Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1949 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1949 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ABETE LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 3344 – 2016 R.G. proposto da:
SACCO ANTONIO – c.f. SCCNTN64TO6C139D – elettivamente domiciliato in
Varese, alla via S. Martino, n. 11, presso lo studio dell’avvocato Furìo Artoni che
lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
BORRO LUCIANO – c.f. BRRLCN54A18D869L – rappresentato e difeso in virtù di
procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Daniela Lampasi ed
elettivamente domiciliato in Roma, alla via B. Buozzi, n. 36, presso lo studio
dell’avvocato Roberto Afeltro.
CONTRORICORRENTE
e
BIESSE di BORRO LUCIANO & C. s.a.s.
INTIMATA
avverso la sentenza n. 264 dei 16/20.2.2015 del tribunale di Busto Arsizio,

1

Data pubblicazione: 25/01/2018

i .

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre
2017 dal consigliere dott. Luigi Abete,
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con decreto depositato in data 11.12.2009 al giudice di pace di Gallarate
Antonio Sacco chiedeva ingiungersi a Luciano Borro il pagamento della somma di

Esponeva di aver concesso in prestito la suindicata somma alla controparte,
che non aveva provveduto a restituirla.
Con decreto n. 999 del 21.12.2009 l’adito giudice di pace pronunciava
l’ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato Luciano Borro proponeva
opposizione.
Instava – tra l’altro – per la revoca dell’opposto decreto.
Si costituiva Antonio Sacco.
Instava per il rigetto dell’opposizione.
Nel corso della prima udienza di comparizione l’opponente disconosceva la
sottoscrizione a suo nome in calce al “documento di riconoscimento del prestito e
restituzione di una parte”.
Disposta ed espletata c.t.u. calligrafica, assunto l’interrogatorio formale di
Luciano Borro, assunta la prova testimoniale, con sentenza n. 671/2012 il giudice
di pace accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava
l’opposto alle spese di lite.
Interponeva appello Antonio Sacco.
Resisteva Luciano Borro, in proprio e quale socio accomandatario e legale
ra ppresentante della “esse di Burro Luciano & C.” s.a.s..

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euro 2.500,00, oltre interessi e spese.

Con sentenza n. 264 dei 16/20.2.2015 il tribunale di Busto Arsizio in parziale
accoglimento del gravame dichiarava il difetto di legittimazione passiva di
Luciano Borro quale socio accomandatario e legale rappresentante della “Biesse
di Borro Luciano & C.” s.a.s., confermava in ogni altra sua parte l’appellata
sentenza, poneva le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Antonio Sacco e

Dava atto previamente il tribunale che il gravame doveva reputarsi
tempestivamente proposto entro il termine “lungo” di cui all’art. 327 cod. proc.
civ. e ciò quantunque fosse da applicare ratione temporis, in dipendenza della
data – 11.12.2009 – di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il termine
semestrale introdotto dall’art. 46, 17° co., della legge n. 69/2009 a decorrere dal
4.7.2009.
Indi esplicitava – tra l’altro – che erano senz’altro da recepire le conclusioni
cui era pervenuto il c.t.u. ed alla cui stregua la sottoscrizione in calce al
documento n. 1 non poteva reputarsi di pugno di Luciano Borro; che al contempo
era da condividere la valutazione del primo giudice circa la genericità delle
dichiarazioni rese dalla teste Merlo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonio Sacco; ne ha chiesto sulla
scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in
ordine alle spese.
Luciano Borro ha depositato controricorso;

ha chiesto dichiararsi

inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di
legittimità.
La “Biesse di Borro Luciano & C.” s.a.s. non ha svolto difese.

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condannava lo stesso appellante alle spese di seconde cure.

»Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatto decisivo
per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il tribunale non ha tenuto in nessun conto la confessione resa
dalla controparte, che aveva sconfessato l’operato disconoscimento della
scrittura privata; che invero con l’espressione “ho reso” l’originario opponente ha

Con il

secondo motivo

il ricorrente denuncia la violazione e falsa

applicazione degli artt. 61 ss. cod. proc. civ..
Deduce che il nominato consulente non ha preso in considerazione la scrittura
contestata, ma una scrittura diversa ossia il documento n. 2.
Il ricorso è inammissibile siccome tardivamente proposto.
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 11.12.2009.
Si applica pertanto, ratione temporis, il disposto dell’art. 327, 1° co., cod.
proc. civ. susseguente alla modifica introdotta a far data dal 4.7.2009 dall’art.
46, 17° co., della legge n. 69 del 18.6.2009.
Il termine “lungo” per proporre ricorso a questa Corte di legittimità avverso la
sentenza n. 264/2015 del tribunale di Busto Arsizio era ed è, quindi, pari, a
decorrere dalla pubblicazione della medesima sentenza, a sei mesi.
La sentenza di seconde cure è stata depositata in data 20.2.2015.
Conseguentemente il termine “lungo”, considerato pur il periodo di
sospensione “feriale”, veniva a scadenza il 20.9.2015, recte il 21.9.2015, giacché
il 20.9.2015 era domenica (cfr. Cass. (ord.) 5.12.2016, n. 24867, secondo cui, in
tema d’impugnazioni delle decisioni tributarie di appello, al termine lungo per la
proposizione del ricorso per cassazione va aggiunto il periodo di sospensione
feriale che, a decorrere dall’i gennaio 2015, è stato ridotto di quindici giorni

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riconosciuto che aveva ricevuto a prestito l’importo oggetto dell’ingiunzione.

dall’art. 16, 1° co., del dec. leg. n. 132 del 2014, conv., con modif, dalla legge
n. 162 del 2014, che l’ha fissato dall’i al 31 agosto).
Viceversa il ricorso per cassazione è stato notificato il 15.1.2016, allorché il
termine “lungo” era ampiamente decorso.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del

La liquidazione segue come da dispositivo.
La “Biesse di Borro Luciano & C.” s.a.s. non ha svolto difese.
Nessuna statuizione pertanto va assunta nei suoi confronti in ordine alle
spese.
Si dà atto che il ricorso è datato 11.1.2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115 (comma 1
quater introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24.12.2012, n. 228, a decorrere
dall’1.1.2013),

si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il

versamento, da parte del ricorrente, Antonio Sacco, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi
dell’art. 13, comma 1 bis, d.p.r. cit..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, Antonio
Sacco, a rimborsare al controricorrente, Luciano Borro, le spese del presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.600,00, di cui euro
200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, Antonio Sacco, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13,

“Al\

comma 1 bis, cit..
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. – Sottosezione
H della Corte Suprema di Cassazione, il 21 settembre 2017.
Il p ,psidente

li Funzionario Giudizirio
Pacrio-TAVIR/C ,..)
4,7

DEPOSITATO IN

Rom a,

CANCELLERIA

2 5 6ENI.201t

………

i M nna

dott.

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