Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19489 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11305-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI

RIENZO 44, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO CALANDRELLI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2009 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA

depositata il 05/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR della Campania n. 130/41/09 dep. 5 giugno 2009, che ha rigettato l’appello dell’ufficio in relazione a opposizione al silenzio rifiuto dell’istanza di rimborso per ritenuta Irpef (anno (OMISSIS)), operata dal sostituto d’imposta su prestazioni di previdenza erogate in forma capitale, proposto da D.L.E., ex dirigente Enel. Il D.L., in data (OMISSIS) aveva aderito alla polizza assicurativa, successivamente sostituita da un accordo, denominato PIA (previdenza integrativa aziendale), con versamento dei relativi contributi, collegato alla cessazione del rapporto di lavoro; il (OMISSIS) aveva risolto il rapporto di lavoro con la società e percepito il capitale di previdenza complementare, sul quale era stata operata, in sede di trattamento di fine lavoro, l’aliquota del 29,71%.

La CTR, confermando la sentenza di primo grado (che aveva riconosciuto natura di reddito di capitale alle somme in questione, con applicazione dell’aliquota del 12,50%), ha configurato le erogazioni del fondo quali redditi di capitale cui è riservato il più favorevole regime di tassazione con applicazione dell’aliquota del 12,50%, di cui alla L. n. 30 del 1997, art. 1 (che conferma la non applicabilità ai “vecchi iscritti” della nuova disciplina di cui del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9).

L’intimato si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge, dovendosi applicare, contrariamente a quanto statuito dalla CTR, la tassazione prevista per le indennità equivalenti al trattamento di fine rapporto anche nel sistema dei fondi pensione vigente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993; deduce altresì violazione di legge per non avere ritenuto tali somme assimilabili al TFR, essendo prevalente la causa previdenziale su quella assicurativa; chiede in via subordinata la distinzione fra il TFR e il rendimento di polizza, soggetto all’aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, da assoggettare al trattamento di fine rapporto.

2. Il ricorso va accolto nei limiti di cui in prosieguo.

La questione oggetto della presente controversia è stata affrontata e risolta alle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642/2011, nella quale si è affermato il seguente principio di diritto: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino a 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (TU.I.R.), solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dai 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 (T.U.I.R.)”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento del capitale; per tale dovendosi intendere, come precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni unite, il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato” (cfr., tra le tante, Cass. n. 15594 del 2016; nn. 2602 e 2600 del 2016; n.n. 13723 e 15627 del 2015; n. 3785 del 2013; n.n. 287 e 5376 del 2012).

3. In tali termini il ricorso merita pertanto accoglimento, restando assorbito l’esame del secondo motivo (con il quale si denuncia vizio di motivazione sulla natura e sul titolo dell’erogazione della prestazione in questione).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, in base al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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