Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19489 del 23/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 19489 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 13745-2010 proposto da:
AGOSTI

ROBERTO

G5TRRT59E29A944X,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE CERBARA 64, presso
lo studio dell’avvocato CASTIELLO FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGOSTI
ANNA giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1066

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del
Presidente pro tempore, MINISTERO DELLA UNIVERSITA’ E
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 80185250588 in

1

Data pubblicazione: 23/08/2013

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO DELLA
SANITÀ (SALUTE) 00811720580 in persona del Ministro
pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA (ex TESORO)
80415740580 in persona del Ministro pro tempore,
domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

difesi per legge;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 1414/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/03/2009, R.G.N.
9611 e 10606/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato FRANCESCO CASTIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’accoglimento;

2

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Il dottor Roberto Agosti, unitamente ad altri attori

nello stesso originario giudizio (già ricorrenti col ricorso
n. 7238/10 ovvero non ricorrenti in sede di legittimità),
adducendo di essere medico specializzato e di essersi iscritto

il 1982 ed il 1991, conveniva in giudizio, davanti al
Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Ministero dell’Economia, il Ministero della Sanità e il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica e ne chiedeva la condanna al pagamento
dell’indennità relativa a ciascun anno di corso in riferimento
all’art. 6 del decreto legislativo n. 257 del 1991 ed al
risarcimento del danno, anche per perdita di

chance,

o, in

subordine, al pagamento delle somme dovute, in relazione ai
presupposti di fatto illustrati, in ragione del rapporto
intercorso tra lo specializzando e la P.A.; il tutto, con
condanna per rivalutazione ed interessi, oltre che per spese
processuali.
Si costituivano in primo grado le Amministrazioni
convenute, ed eccepivano, tra l’altro, la prescrizione
quinquennale; contestavano inoltre la fondatezza delle domande
di controparte.
Con sentenza n.18355/2004 il Tribunale di Roma accoglieva
l’eccezione di prescrizione quinquennale e rigettava le
domande.

3

ai relativi corsi di specializzazione nel periodo compreso tra

2.-

La sentenza veniva appellata,

tra gli altri,

dall’odierno ricorrente.
L’Avvocatura dello Stato, in difesa delle Amministrazioni già
presenti in primo grado e costituite anche in appello,
chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza

di primo grado, riproponendo le eccezioni e le difese già
svolte in primo grado; svolgeva appello incidentale al fine di
riproporre l’eccezione di difetto di giurisdizione, disattesa
dal primo giudice.
2.1.- La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata

il 30 marzo 2009, ha rigettato l’appello principale,
dichiarato inammissibile l’appello incidentale e compensato le
spese del grado.
3.- Contro questa sentenza il dottor Roberto Agosti ha
proposto ricorso basato su tre motivi.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell’Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, il
Ministero dell’Economia e il Ministero della Sanità si sono
difesi con controricorso.
Riunito il ricorso proposto dal dottor Agosti ad altro, avente
il n. 7238/10, la Corte, con ordinanza del 30 ottobre 2012/30
gennaio 2013, ne disponeva la separazione, riscontrando
l’omissione della comunicazione dell’avviso di udienza al
procuratore del ricorrente.
Il ricorso è stato quindi trattato all’udienza del 14 maggio
2013.

4

(2

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ. e violazione e falsa applicazione degli artt. 2946
e 2948 n. 4 cod. civ. al fine di criticare la decisione della
Corte d’Appello sia nella parte in cui non si sarebbe

ottenere il riconoscimento dell’<

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA