Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19489 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19489 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 6263-2014 proposto da:
SGOBIO NUNZIO VITO,

LOCOROTONDO MARIA GIOVANNA,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA
24, presso lo studio del dr. MARCO GARDIN,
rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO DE MAURO;
– ricorrenti contro

CONDOMINIO “ELISA”, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivaménte domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE
MICHELANGELO, 9, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
BAUZULLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO
TREVISI, DARIO TREVISI;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 612/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 23/07/2018

di LECCE, depositata il 16/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16/02/2018 dal Consigliere GUIDO

FEDERICO.

Fatto
Con citazione ritualmente notificata il Condominio Elisa conveniva in
giudizio i coniugi Sgobio Nunzio e Locorotondo Maria Giovanna,
esponendo che :
– i convenuti avevano acquistato dalla Guido Tomasi snc un
appartamento con box facente parte del complesso condominiale, con

presenza di una intercapedine per tuta la lunghezza dello stesso;
– successivamente, ed in difformità dal progetto, era stata eliminata la
suddetta intercapedine, che costituiva parte comune dell’edificio,
incorporandola nel box, e che a causa di ciò si erano verificati diversi
inconvenienti, quali infiltrazioni di acque meteoriche, di cui lo Sgobio
pretendeva l’eliminazione da parte del Condominio.
I convenuti resistevano, assumendo che la situazione dei luoghi indicata
dal condominio risaliva ad oltre vent’anni ed era imputabile al
costruttore-venditore, il quale aveva ridotto l’intercapedine posta
lateralmente al box.
Il tribunale, espletata Ctu, accoglieva la domanda e dichiarava che i
convenuti avevano arbitrariamente modificato il box, incorporando
l’intercapedine che lo divideva dal muro di confine, e li condannava in
solido alla restituzione della porzione di superficie relativa, con ripristino
della originaria situazione dei luoghi.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado.
Avverso detta sentenza Sgobio Nunzio e Locorotondo Maria Giovanna
propongono ricorso per cassazione, con due motivi, illustrati da memorie
ex art. 380 bis cpc.
Il Condominio Elisa resiste con controricorso.
Considerato in diritto
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza
impugnata per mancata declaratoria del difetto di legittimazione
1

dell’amministratore del condominio, in relazione all’oggetto del giudizio,
trattandosi di azione reale, concernente le parti comuni dell’edificio.
Il motivo è infondato.
In tema di condominio le azioni reali da esperirsi contro i singoli
condomini ( o contro terzi) e dirette ad ottenere statuizioni relative alla
titolarità, al contenuto o alla tutela dei diritti reali dei condomini su cose

o parti dell’edificio comune che esulino dal novero degli atti meramente
conservativi ( al cui compimento l’amministratore è autonomamente
legittimato ex art.1130 n.4) c.c. ) possono essere esperite
dall’amministratore solo previa autorizzazione dell’assemblea ex
art.1131 comma 1 , adottata con la maggioranza qualificata di cui all’art.
1136 c.c. (Cass. 5147/2003; 40/2015).
Dall’applicazione di tale principio deriva la ritualità dell’azione
intrapresa dal condominio, giacchè, nel caso di specie, l’iniziativa
giudiziaria è stata deliberata all’unanimità, presente la maggioranza dei
condomin dei millesimi: detta delibera è pertanto idonea ad attribuire
all’amministratore condominiale il potere rappresentativo e la
legittimazione processuale.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 in
relazione al’artt. 360 n.3) e l’omessa o insufficiente motivazione su un
punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale omesso
di rilevare che l’attore non aveva assolto all’onere di fornire la prova
rigorosa del proprio diritto e non aveva dato rilievit) a diversi elementi
quali in particolare il contenuto di un verbale della Polizia Municpale di9
Lecce.
Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta di una
rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito e
nella sollecitazione ad un nuovo esame delle risultanze istruttorie,
inammissibile in questa sede, spettando al giudice di merito il compito di
2

individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e
scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione e dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova,
salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è
assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n.6064/08).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha preso specificamente in esame

e disatteso le doglianze proposte già in sede di impugnazione dagli
odierni ricorrenti, dandone conto in motivazione, ed ha ritenuto, con
adeguato apprezzamento di merito, che il verbale redatto da un agente
della polizia municipale e da un dipendente del Comune non fosse
decisivo al fine di confermare l’assunto che l’accorpamento
del’intercapedine era stato realizzato già in fase di realizzazione
del’intero fabbricato, atteso che i verbalizzanti non erano stai sentiti
come testi a conferma e non era possibile desumere dal contenuto del
verbale su quale base avessero raggiunto la conclusione suddetta.
Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo soccombenza si
liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in
complessive 2.700,00, di cui 200,00 E, per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese
generali, in misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per
il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
3

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2018

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 2

3 LUG. 2018

Il Presidente

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