Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19489 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ITALTEK s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 154/22/07, depositata il 30 novembre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 154/22/07, depositata il 30 novembre 2007, con la quale, per quanto qui interessa, è stata parzialmente confermata l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti della Italtek s.r.l. per IVA, IRPEG ed IRAP relative agli anni 1999 e 2000: in particolare, il giudice a quo ha affermato, in ordine alla deducibilità di alcuni costi ritenuti non inerenti, che l’Ufficio non avesse “sufficientemente dimostrato il suo assunto non potendosi escludere, a causa della particolare attività della ditta (fornitura di reattivi chimici a depuratori, aziende zootecniche, piscine), il ricorso a terzi per assistenza alla clientela e ricerche di mercato”.

La contribuente non si è costituita.

2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, nn. 4 e 5, chiedendo a questa Corte “se, in presenza di un avviso d’accertamento del reddito di una società a r.l, con cui l’Ufficio tributario disconosca la deducibilità di determinati costi dal reddito d’impresa, non avendo la parte fornito alcun elemento utile alla specifica delle prestazioni genericamente esposte in fattura, relative alle attività di assistenza alla clientela e ricerche di mercato, debbano essere ammessi in deduzione, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109, nn. 4 e 5, solo quei costi che risultino inerenti con l’attività d’impresa, cioè provengano da elementi certi e precisi e non desumibili in via meramente ipotetica”, appare manifestamente fondato (con assorbimento del secondo), sulla base del consolidato principio secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere della prova circa l’esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe al contribuente: a tal riguardo, l’abrogazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 6, ad opera del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, art. 5, comporta solo un ampliamento del regime di prova dei costi da parte del contribuente, prova che può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili (purchè costituenti elementi certi e precisi, come prescritto dall’art. 75, comma 4), ma non certamente l’attenuazione della regola sulla ripartizione dell’onere della prova (Cass. nn. 12330 del 2001, 4218 e 18000 del 2006, 16115 del 2007, 3305 del 2009).

3. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbito il secondo”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

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