Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19489 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19489

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16240-2015 proposto da:

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, in persona del Direttore Generale pro tempore, Arch.

R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLUCCI DE CALBOLI

20-E, presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PRATI FISCALI 221, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO GRIO, che

lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7473/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Ater di Roma notificò a P.M., ai sensi del D.P.R. n. 10375 del 1972, art. 18 e L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 15 in data 8 maggio 2012 un decreto di rilascio dell’immobile sito in (OMISSIS), appartenente all’edilizia residenziale pubblica e precedentemente occupato dal padre U.. L’originario contratto di locazione era intervenuto con i nonni di M., cui era subentrata la figlia F.G. e poi suo marito P.U., padre di M. (cfr. p. 9 del ricorso). Nè nel contratto originario, nè in quello successivo stipulato con la F., era stato comunicato all’Ater l’ampliamento del nucleo familiare, sì che, anche se M. afferma di aver abitato l’alloggio fino al 1993, non vi è “rientro” nel marzo 2011. Lo stesso convenne, dinanzi il Tribunale di Roma, l’Ater deducendo che il padre U. aveva comunicato, in data 19/4/2010, che egli era tornato a vivere nell’immobile a seguito della separazione dal coniuge e delle precarie condizioni dello stesso genitore. Chiese l’accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 11 e art. 12, comma 4, lett. e) per il subentro nel contratto di locazione.

Il Tribunale di Roma rigettò la domanda motivando la propria decisione sulla mancanza dei requisiti previsti dalla legge per ottenere il subentro nel contratto. Infatti mancava una separazione omologata dal giudice competente, intervenuta solo nel luglio 2009 e l’assegnatario non aveva immediatamente comunicato all’Ater l’ingresso di un nuovo soggetto nell’alloggio, come previsto dall’art. 12, comma 5 L.R. precitata quale condicio sine qua non.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 22/12/2014, adita dal P., ha accolto l’appello sulle seguenti considerazioni: a) il medesimo era rientrato nell’alloggio nel 2006 a seguito di separazione personale dalla moglie; b) la L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12, comma 4, lett. e) come modificato dalla L.R. Lazio n. 14 del 2008, contempla l’ampliamento del nucleo familiare originario in caso di rientro dei figli, purchè in possesso dei requisiti previsti, a pena di decadenza per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica; c) altri requisiti non erano in contestazione; d) pur avendo omesso l’originario assegnatario di dare tempestiva comunicazione all’ente gestore del rientro del figlio, a tale incombente egli aveva comunque provveduto nel 2010, in epoca anteriore alla successione nell’alloggio – e la dichiarazione era veritiera – e al decreto di rilascio.

Avverso la sentenza l’Ater propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste il P. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Ater denuncia la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 12 del 1999, art. 12 – inquadramento delle categorie di successibili, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione della L.R. n. 12 del 1999, art. 11 inquadramento delle categorie di successibili.

Ad avviso del ricorrente la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui prevede la possibilità dell'”ampliamento del nucleo familiare”, in termini generali e non subordinati all’accertamento di requisiti di legge. L’ingresso di un figlio sarebbe, in altri termini, svincolato da qualsiasi preesistente assegnazione ed indipendente dall’appartenenza o meno di questo all’originario nucleo assegnatario.

Non sussisterebbero i presupposti di fatto per il rientro del P., nipote dell’originario assegnatario, al quale era subentrata la figlia e il marito di lei, mentre il suo nominativo non era contemplato nè nel contratto originario nè nel successivo contratto stipulato con la madre.

In sostanza, l’interpretazione della legge regionale proposta dall’Ater ricorrente, è nel senso di richiedere che il rientro del figlio, a seguito di separazione dal coniuge, trovi il proprio necessario presupposto nell’appartenenza del figlio medesimo al nucleo familiare originariamente assegnatario dell’alloggio, ovvero in una verifica del mantenimento dei presupposti necessari per l’ampliamento del nucleo familiare, secondo le previsioni di legge. Ad opinare diversamente si arriverebbe a violare i principi di natura pubblicistica sottesi alla disciplina dell’edilizia residenziale pubblica, secondo i quali il meccanismo dell’assegnazione presuppone l’accertamento delle effettive condizioni di bisogno, ovvero dei requisiti e condizioni richieste dalla L.R. n. 12 del 1999, art. 11, comma 5.

Con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione della L.R. n. 12 del 1999, art. 12, comma 5 – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – provvedimento di ampliamento del nucleo familiare – presupposto per il subentro nell’assegnazione.

Censura il passaggio della sentenza nel quale, pur dando atto dell’omessa immediata comunicazione, da parte dell’assegnatario all’ente gestore, del rientro del figlio, ha ritenuto che a tale incombenza avesse provveduto in data 19/04/2010, in epoca cioè anteriore alla successione in contestazione e al decreto di rilascio dell’Ater. Non vi sarebbe stata alcuna procedimentalizzazione della successione nel nucleo familiare originario dell’assegnatario, nè un’autorizzazione dell’ente gestore al subentro, sicchè, essendo tale provvedimento dell’ente costitutivo del diritto al subentro nel contratto di locazione, la Corte d’Appello avrebbe illegittimamente omesso di rilevarne la mancanza.

Il ricorrente menziona una sentenza di questa Corte (n.ro 9783 del 13/5/2015) secondo la quale, in caso di decesso dell’originario assegnatario dell’immobile di edilizia popolare, il subentro e la voltura del contratto a favore di altro soggetto presuppone (oltre ad ulteriori condizioni) che questi fosse già incluso nel nucleo familiare di appartenenza del defunto, sia pure per ampliamento, tramite provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’Ente concedente e gestore. Solo una tempestiva comunicazione all’Ente consentirebbe il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza con caratteri di mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti il successivo subentro nel rapporto in luogo dell’originario assegnatario.

Ciò premesso in relazione al contenuto delle censure, si deve rilevare che i motivi, tra loro connessi e dunque suscettibili di essere trattati unitariamente, sono entrambi fondati.

Occorre preliminarmente considerare che, sulla base della disciplina applicabile al caso in esame, dettata dalla L.R. Lazio n. 12 del 1999, artt. 11 e 12 (art. 12, comma 1 e successive modificazioni) in caso di decesso o di altra circostanza per cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nell’assegnazione i componenti del nucleo di cui all’art. 11, comma 5, originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4, secondo l’ordine ivi stabilito. Detto art. 11, comma 5 prevede che per “nucleo familiare” si intenda la famiglia costituita da una persona sola o dai coniugi, omissis,….dai figli…con loro conviventi.

Ciò significa che la convivenza (che va dimostrata ai sensi della L.R. Lazio n. 11 del 2007, art. 11) è un presupposto essenziale per il subentro nell’assegnazione, ma non è l’unico richiesto dalla legge.

Il figlio non originariamente convivente, ovvero la cui convivenza non è stata comunicata all’Ater secondo la disciplina dell’ampliamento del nucleo familiare o accrescimento (art. 12, lett. c);- non può ritenersi “rientrato” nell’immobile a seguito di separazione personale (art. 12, comma 4, lett. e) come sostituito dalla L.R. n. 14 del 2008, art. 1, comma 64).

Al fine di verificare, pertanto, la sussistenza dei requisiti, nel caso di specie (lo stesso controricorrente ammette la non comunicazione dell’ampliamento del nucleo familiare e non nega che ai nonni materni, nel contratto, era subentrata la madre), il ricorso va accolto anche in relazione alla discrezionalità dell’ente di valutare l’esistenza dei requisiti per il subentro, per non sacrificare, nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati, sottesi alla normativa di riferimento, le posizioni dei soggetti più bisognosi per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, requisiti tra i quali quelli previsti dall’art. 11, comma 1, lett. c, d, f (mancanza di titolarità di diritti di proprietà o di uso).

Infatti la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che non vi sia un diritto al subentro automatico ma che la legittimazione dei soggetti interessati al subentro sia sempre soggetta a verifica e a formale riconoscimento dell’ente locatore (Cass., 1, n. 18738 del 17/9/2004; Cass., 6-3, n. 4549 del 22/2/2017: “In tema di locazione di immobili dell’edilizia residenziale pubblica la L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12 prevede per l’ipotesi di decesso o negli altri casi in cui l’assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, il sub ingresso nell’assegnazione dell’alloggio dei componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario o ampliato come risultante da provvedimento ricognitivo da parte dell’ente concedente dei presupposti di fatto dell’ampliamento del nucleo familiare”).

Conclusivamente il ricorso va accolto per nuovo esame, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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