Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19488 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 03/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22276 del ruolo generale dell’anno 2010,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sede di Messina, sezione 27, depositata in

data 24 giugno 2009, n. 40/27/09;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 3

maggio 2016 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

udito per l’Agenzia l’avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri;

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

L’Agenzia delle entrate ha richiesto al contribuente con due avvisi di mora somme oggetto di sei avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione.

Il contribuente ha impugnato gli avvisi nei confronti del solo ente impositore, lamentando la tardività dell’iscrizione a ruolo e rimarcando l’omessa notificazione delle prodromiche cartelle.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi ritenendo non adeguatamente dimostrata la notificazione delle cartelle di pagamento, che, pure, l’Agenzia sosteneva fossero state regolarmente notificate. Il giudice d’appello ha respinto il gravame dell’ufficio, affermando anzitutto l’estraneità alla controversia dell’agente per la riscossione e poi, nel merito, la tardività della notificazione delle cartelle.

Avverso questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v’è replica.

Diritto

1.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 là dove il giudice d’appello ha escluso la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente per la riscossione, quale soggetto responsabile della notificazione degli avvisi di mora.

Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (Cass. 7 maggio 2014, n. 9762) che, in tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti al procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo.

Spetta ad ogni modo ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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