Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19488 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19488 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso 19768-2013 proposto da:
PETROSELLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA S.GIROLAMO EMILIANI 19, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCHINO D’APICE, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente contro

GAMBELLI CRISTIANO, PERRONE TERESA ANTONIA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 3321/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 21/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio
FEDERICO.

del

09/02/2018

dal

Consigliere

GUIDO

Data pubblicazione: 23/07/2018

Fatto
Roberto Petroselli, in proprio e quale liquidatore della società Samoa
S.a.s. in liquidazione, propone ricorso per cassazione articolato in due
motivi avverso la sentenza n. 3321/2012 della Corte d’Appello di Roma
che, confermando la decisione del Tribunale di Roma, ha rigettato la
domanda di accertamento della simulazione relativa, per interposizione

fittizia di persona, di tre atti di compravendita immobiliare, ed in
particolare:
– dell’atto del 2.10.1981 con il quale la Burovicie Agricola s.r.l. aveva
venduto alla Samoa s.a.s. di cui il Petroselli era unico socio, un terreno
agricolo sito in Roma, località Bonifica di Porto;
– dell’atto del 30.1.1987 con il quale la Samoa s.a.s. aveva venduto a
Roberta D’Ottavi il medesimo terreno;
– dell’atto del 30.10.1990 con il quale Benito Capone e Teresa Antonia
Perrone avevano venduto alla D’Ottavi un terreno sito in Roma, in
località Ponte Galeria.
Il ricorrente affermava di aver acquistato con denaro proprio i su indicati
beni e di averli intestati alla signora D’Ottavi all’epoca sua convivente,
per sfuggire ad una grave situazione debitoria.
Gambelli Cristiano, succeduto mortis causa alla madre, Roberta
D’Ottavi, la Burovicie Agricola s.r.l. e Teresa Antonia Perrone, in
proprio e quale erede di Capone Benito, non hanno svolto, nel presente
giudizio, attività difensiva.
Il ricorrente ha altresì depositato memoria illustrativa.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 214, 215, 216 c.p.c. , nonché dell’art. 295 c.p.c. in
relazione all’art. 360 n. 3 cpc , censurando la statuizione con la quale la
Corte territoriale, confermando la valutazione del primo giudice, ha
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ritenuto che fosse sufficiente, ai fini del disconoscimento della scrittura
privata prodotta da esso ricorrente, il riferimento alla pendenza di un
procedimento penale, nel quale la scrittura privata del 30.10.1990 era
stata disconosciuta ed era stata ivi disposta perizia calligrafica, per
integrare il requisito dell’art. 214 c.p.c.
Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha infatti ritenuto, confermando la decisione del
primo giudice, che dovesse ritenersi integrato il requisito del
disconoscimento della propria scrittura da parte della appellata, mediante
la dichiarazione, resa in udienza dal proprio procuratore, con la quale
questi, pur riservandosi di far comparire in udienza la parte
personalmente ai fini del disconoscimento aveva però dato atto
dell’instaurazione, da parte della propria assistita, di un processo penale
per il reato di cui all’art. 388 c.p. nei confronti del Petroselli ed aveva
chiesto la sospensione del processo ex art. 295 cpc.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la valutazione
del giudice della dichiarazione della parte quale espressione della volontà
di negare la paternità della scrittura è questione di merito non sindacabile
in sede di legittimità (Cass.1300/2002).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguato apprezzamento di
fatto ha ritenuto che la dichiarazione resa all’udienza, della pendenza di
un processo penale avente ad oggetto la falsità della scrittura e la
conseguente richiesta di sospensione del giudizio civile ex art. 295 cpc
integrasse tempestivo disconoscimento.
Tale statuizione è conforme a diritto.
“Il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell’art. 214 cod.
proc. civ., non richiede infatti formule sacramentali o vincolate,
dovendo peraltro rivestire i caratteri della specificità e della

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determinatezza e non risolversi in espressioni di stile

(Cass.

24456/2011).
Al contempo, la Corte ha altresí escluso che l’odierno ricorrente avesse
presentato istanza di verificazione, non avendo espressamente dichiarato
di volersi avvalere della scrittura e soprattutto omettendo di produrre o
indicare le scritture di comparazione.

Non può al riguardo condividersi l’ulteriore prospettazione del ricorrente,
secondo cui l’efficacia probatoria della scrittura non era condizionata alla
richiesta di verificazione di autenticità nell’ambito del giudizio civile nel
quale era stata prodotta, bensì agli esiti del giudizio penale , in relazione
al quale era stata disposta la sospensione necessaria del giudizio civile.
Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, ai sensi
dell’art. 652 e 654 cpp il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo
nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico
accertamento circa l’insussistenza del fatto o della partecipazione
dell’imputato e non anche quando, come nel caso di specie, l’assoluzione
sia stata pronunciata a norma dell’artt.530 comma 2.(Cass. 4764 del
2016; 3376 del 2011)
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.
360 n. 5 per aver la Corte omesso di rilevare che la dichiarazione di
Cristiano Gambelli, parte del processo quale erede mortis causa di
D’Ottavi Roberta, avesse valore confessorio ai sensi dell’art. 2730 c.c.
Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Deve infatti escludersi il carattere decisivo del documento indicato,
costituito dalle dichiarazione con cui Gambelli Cristiano, dichiarava di
riconoscere che gli immobili per cui è causa erano intestati fittiziamente
alla madre.

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Ed invero, trattandosi di simulazione relativa, per interposizione fittizia
di persona, avente ad oggetto il trasferimento di beni immobili, solo la
controdichiarazione, proveniente dalla stessa parte che ha concluso l’atto
deve ritenersi idonea ad integrare il necessario requisito di forma di cui
all’art. 1414 comma 2 c.c., giacchè la confessione non può supplire al

effettivamente voluto(Cass. 6262/2017).
Inoltre, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di
simulazione relativa per interposizione fittizia, la partecipazione
all’accordo simulatorio anche del terzo, deve esprimersi, in caso di
trasferimento immobiliare, in forma scritta (Cass. 7537/2017;
17389/2011).
Il ricorso va dunque respinto.
Considerato che il controricorrente non ha svolto attività difensiva, non
deve provvedersi sulle spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Cosi deciso in Roma, il 9 febbraio 2018
Il Presidente

difetto dell’atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello

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