Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19488 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 18/07/2019), n.19488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13016-2017 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA, 2,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CRISCUOLO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato LEOPOLDO FIORENTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO MASCOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 901/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI

MILENA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 131 del 2012 rigettava le domande di B.A. volte ad accertare e dichiarare l’insussistenza in capo ad A.S. dei requisiti previsti dalla L. n. 817 del 1971, art. 7, per far luogo al retratto agrario e per l’effetto dichiarare nulla ed improduttiva di effetti la dichiarazione unilaterale di riscatto di fondo agrario e procedere alla cancellazione della relativa trascrizione, nonchè, in subordine quella di decadenza dell’ A. dall’esercizio dell’azione di cui alla L. n. 817 del 1971, art. 8, non avendo provveduto al deposito delle somme entro tre mesi dalla dichiarazione di riscatto.

In virtù di appello interposto dal B., la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 901 del 2017, rigettato l’unico motivo di ultrapetizione, dichiarava inammissibile le ulteriori doglianze formulate solo nella comparsa conclusionale, nonchè la domanda ex art. 96 c.p.c., non risultando mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellata, nè in citazione nè nel corso del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, il B. propone ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo. A.S. resiste con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno curato il deposito di memoria ex art. 378 c.p.c..

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata proposta la reiezione del ricorso.

Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria nel senso di cui alla proposta;

rilevato, altresì, che la controversia verte in materia tabellarmente assegnata Terza Sezione civile di questa Corte, la stessa deve essere rimessa al Presidente titolare della Sesta Sezione civile per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trasmissione della stessa al Presidente titolare della Sesta Sezione civile per i provvedimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

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