Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19488 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE RENA s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 53/26/07, depositata il 10 agosto 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 53/26/07, depositata il 10 agosto 2007, con la quale è stata confermata l’illegittimità delle cartelle di pagamento emesse, per IVA ed IRAP relative all’anno 2000, nei confronti della Immobiliare Rena s.r.l. La contribuente non si è costituita.

2. Appare manifestamente fondato il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto la pronuncia impugnata è inidonea, per carenza dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 della norma citata, a far comprendere il thema decidendum e, quindi, a rendere possibile a questa Corte il controllo della correttezza della decisione.

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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