Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19487 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19487

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio

dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati COCCO MARIO, COLOMBO SERGIO;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITAL SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

sul ricorso 1225-2006 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITAL SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE

10, presso lo studio dell’avvocato GHIA LUCIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente ricorrente incidentale condizionato –

contro

IMPREPAR IMPREGILO PARTECIPAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREVESA 11, presso lo studio

dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati COLOMBO SERGIO, COCCO MARIO;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;

udito l’Avvocato SIGILLO Antonio, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato Daniela CIARDO, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GHIA Lucio difensore del resistente che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Impregilo s.p.a (oggi Imprepar-Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione), appaltatrice di lavori commessile, con atto del 28.2.85 e successive integrazioni, dalle Ferrovie dello Stato- Società di Trasporti e Servizi per Azioni (oggi R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.), chiese ed ottenne dal Presidente del Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo in data 2.12.98, per il pagamento della somma di L. 66.939.981, oltre accessoria titolo di interessi moratori, maturati successivamente al 15.12.89, per ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e revisione dei prezzi, avverso il quale l’ingiunta propose opposizione,deducendo l’erroneità dei criteri di calcolo, della decorrenza e del tasso degli interessi.

Costituitasi l’opposta, chiese in via riconvenzionale elevarsi a L. 376.924.211 la somma dovuta e venendosi conto della ritardata corresponsione di tutti gli acconti, anche con riferimento all’epoca anteriore alla data suddetta, successivamente richiedendo, con memoria del 31.3.00, il pagamento degli ulteriori interessi maturati al 30.4.99.

Con sentenza 19/10-23/11/00 il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione e disattesa ogni richiesta della opposta, revocò il decreto ingiuntivo, con condanna di quest’ultima alle spese. A seguito dell’appello della soccombente, resistito dall’appellatala suddetta decisione venne confermata, con ulteriore condanna alle spese, dalla Corte di Milano, con sentenza del 1.12.04pubblicata il 3.1.05, sulla scorta delle essenziali ragioni come di seguito riassumibili:

a) insussistenza della eccepita rinunzia o remissione del debito relativo agli interessi maturati fino al 15.12.89, non potendo tale atto dispositivo desumersi dalle deduzioni del difensore, a tanto non espressamente abilitato dalla parte sostanziale;

b) applicabilità, tuttavia, del termine quinquennale di prescrizione a siffatte spettanze, per la loro periodicità ed autonomia, una volta sorte, rispetto all’obbigazione principale, con conseguente estinzione dei relativi crediti, tardivamente azionati;

c) infondatezza delle ulteriori pretese, relative agli interessi maturati dal 15.12.89 fino al 30.4.99, per inapplicabilità alla fattispecie, regolata dal Capitolato delle Ferrovie dello Stato (prevedente all’art. 40 soltanto la spettanza degli interessi per i ritardi superiori ai gg. 90 ), della disposizione di cui alla L. n. 741 del 1981, art. 4 (già D.P.R. n. 1962 del 1963, art. 35) prevedente la capitalizzazione degli interessi moratori, trattandosi di norma vincolante soltanto nei contratti di appalto stipulato dalle amministrazioni dello Stato, e non anche da altri enti pubblici, salvo i casi, nella specie non ricorrenti, di specifico richiamo da parte di altre particolari disposizioni di legge ovvero espresso da parte dei contraenti;

d) infondatezza anche della pretesa di commisurazione degli interessi ad un tasso superiore a quello legale, non essendo più applicabile il criterio dell'”interesse legale commerciale” di cui all’art. 40 del suddetto Capitolato, atteso il suo riferimento ad una disposizione speciale non più in vigore, in quanto contenuta nel codice civile del 1865 e non più riprodotta in quello vigente.

Avverso la suddetta sentenza la società soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito la società Rete Ferroviaria Italiana con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Ha replicato la ricorrente principale con controricorso ex art. 371 c.p.c., comma 4.

Sono state infine depositate memorie illustrative da ambo le parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei reciproci ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto soggetto a prescrizione quinquennale il credito per gli interessi maturati per i ritardati pagamenti dei corrispettivi del contratto inter partes”.

Premesso che il presupposto per l’applicazione del suddetto termine prescrizionale breve sarebbe costituito dalla periodicità, con cadenza annuale o infrannuale, dell’obbligazione, si sostiene che tale connotato non ricorrerebbe nel caso degli interessi in questionerà cui debenza non è ancorata a scadenze periodiche, bensì all’infruttuoso decorso del termine massimo di pagamento delle rate del corrispettivo di appalto (i novanta giorni di cui all’art. 40 del Capitolato Generale di appalto per le F.F.S.S.), vale a dire a circostanze eventuali, non anche derivanti da un preventivo frazionamento del credito.

La censura è fondata, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha più volte avuto modo di precisare che “l’art. 2948 c.c., n. 4, che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi ad anno o a periodi più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicchè anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il carattere della periodicità. La disposizione non è pertanto applicabile agli interessi moratori di fonte legale dovuti a causa del ritardo nel pagamento del saldo del compenso revisionale , ai sensi del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 36 poichè gli stessi vanno versati in unica soluzione e, quindi, decorrono automaticamente dalla scadenza del termine stabilito dall’art. 36 cit. che li rende esigibili e segna perciò il dies a quo del relativo computo del decennio ai fini della prescrizione” (Cass. 1A n. 23476 del 16.11.07, conf., in prec. nn.l2140/06, 14080/05, 3348/03) Tale principio, ancorchè affermato per gli interessi moratori previsti dal Capitolato Generale delle Opere Pubbliche per i ritardati pagamenti sugli stati di avanzamento dei lavori, ben si attaglia anche alla fattispecie, attinente ad analoghe obbligazioni, non caratterizzate da necessaria periodicità, previste per i soli casi di ritardato pagamento, dal capitolato speciale relativo ai lavori ed alle forniture per conto dell’amministrazione della F.F.S.S. Il motivo, che sarebbe astrattamente accoglibile, resta tuttavia reiettivamente assorbito dall’accoglimento per quanto di ragione del ricorso incidentale condizionato, il cui esame si impone in conseguenza dell’accertata fondatezza dell’avverso mezzo d’impugnazione. Con tale ricorso la controricorrente ha riproposto le eccezioni d’inammissibilità delle domande riconvenzionali che la controparte aveva proposto nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo , deducendo, nel primo motivo, violazione dell’art. 1236 c.c., degli artt. 83 e 84 c.p.c., con riferimento all’esclusione della rinuncia o remissione del debito relativamente agli interessi sulle ritardate prestazioni maturati fino al 15.12.89, nel secondo, violazione degli artt. 112, 183 e 645 c.p.c., perchè le domande riconvenzionali (quella anzidetta, formulata con la comparasa di costituzione e risposta, e quella proposta con la successiva memoria, relativa agli ulteriori interessi maturati fino al 30.4.99) sarebbero state precluse all’opposta nell’ambito del giudizio oppositivo. Il secondo di tali motivi, per il suo carattere pregiudiziale, va esaminato con priorità e va accolto nei limiti di seguito precisati.

L’esame degli atti, consentito dalla natura processuale della censura, anzitutto conferma che l’opponente eccepì l’inammissibilità delle suddette domande e rifiutò il relativo contraddittorio nelle rispettive udienze del 22.9.99 ed in quella successiva al deposito della memoria (v. pag. 2 sent. 1^ grado)ribadendo le eccezioni sia nella conclusioni finali (riportate nell’epigrafe della sentenza) e, successivamente, in secondo grado, riproponendole ex art. 346 c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta (v.pag. 27).

Tanto premesso, l’eccezione, ribadita con il secondo motivo dell’impugnazione incidentale, va dichiarata fondata, con riferimento agli interessi anteriori al 15.12.87, infondata (ma la questione risulta irrilevante, per quanto si vedrà oltre), per quelli ulteriori, richiesti con la citata memoria, maturati fino al 30.4.99.

Mentre questi ultimi costituivano ulteriore incremento, maturato anche in corso di causa, delle prestazioni già richieste con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto accessori delle medesime somme che l’impresa pretendeva capitalizzare, in base agli stessi criteri dettati dalla normativa contenuta nel capitolato per le opere statali, tanto non poteva affermarsi anche con riferimento alle spettanze anteriori al 15.12.89, che in quanto maturate su diverse prestazioni principali (i precedenti pagamenti degli stati di avanzamento lavori e di revisione prezzi che erano stati eseguiti in ritardo), erano correlate a causae petendi e petita diversi, ancorchè analoghi, a quelli richiesti con la originaria domanda contenuta nel ricorso monitorio, nel quale, peraltro, si era anche precisato di agire soltanto con riferimento al periodo successivo alla suddetta data.

Nel contesto processuale evidenziato era, dunque, chiara la natura di domanda nuova connotante la riconvenzionale proposta dalla società opposta con la comparsa di costituzione e risposta, in ordine alla quale, stante il rifiuto del contraddittorio, correttamente il primo giudice si era pronunziato per l’inammissibilità, alla luce del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui , nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale la parte opposta riveste il ruolo di sostanziale attrice, solo l’opponente è legittimato, in quanto sostanziale convenuto, a proporre domande riconvenzionali, e non anche l’opposto. Tali domande, pertanto, al di fuori dei casi (nella specie non ricorrenti) in cui la necessità della relativa proposizione, quale reconventio reconventionis, sia sorta da una domanda riconvenzionale dell’opponente, oppure di intervenuta accettazione del contraddittorio, in quanto nuove, vanno dichiarate inammissibili anche di ufficio (v., tra le altre, Cass. nn. 13086/07, 21245/06, 11368/06, 18767/04, 16331/02).

L’accoglimento del suesposto motivo, nei limiti precisati, comporta l’assorbimento sia del primo motivo del ricorso incidentale, deducente la rinunzia ai crediti in questione sia del primo del ricorso principale, attinente alla questione sostanziale del relativo termine di prescrizione. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 741 del 1981, art. 4 e connessa insufficienza di motivazione, censurandosi il mancato riconoscimento del diritto alla capitalizzazione degli interessi, sostenendosi che la corte di merito non avrebbe puntualmente affrontato la relativa questione dedotta con il corrispondente motivo di appello. In particolare i giudici di appello avrebbero erroneamente ritenuto che la suddetta disposizione di legge fosse stata invocata in quanto norma modificativa del D.P.R. n. 1062 del 1963, art. 35 mentre invece ne sarebbe stata chiesta l’applicazione “di per sè”, per il calcolo della capitalizzazione degli interessi, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare il tasso d’interesse di cui alla citata disposizione, in sostituzione del non più vigente tasso di interesse commerciale; ciò in quanto l’art. 4 citato, come desumibile dal titolo stesso della legge e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella amministrativa, introdurrebbe norme per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di tutte le opere pubbliche, senza distinzione tra quelle di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e quelle di altri enti.

Il motivo non merita accoglimento, alla luce dell’indirizzo assolutamente univoco della giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. nn. 3648/09, 9747/05, oltre alle precedenti n. 5612/98 e S.U. 5289/98, citate nella sentenza impugnata), dal quale il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare, secondo cui le disposizioni contenute nel capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei L.L.P.P. approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962 (poi in parte modificate dalla L. n. 741 del 1981), hanno valore normativo e vincolante soltanto per i contratti stipulati dallo Stato e non riguardano enti pubblici diversi (e, dunque, a fortiori, società a partecipazione o finanziamento statale), i quali, in mancanza di specifiche norme di rinvio, possono essere legittimamente regolamentati da capitolati speciali.

Nella specie tali capitolati vanno individuati in quelli specificamente previsti per le esecuzioni dei lavori e delle forniture delle F.F.S.S. e generale amministrativo di appalto delle opere per conto della suddetta (già) azienda autonoma, che, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, contengono una disciplina autonoma dei pagamenti delle spettanze di appalto e delle modalità di decorrenza e calcolo dei relativi interessi, richiamata nella convenzione nella specie stipulata tra le parti; sicchè, la tesi dell’applicabilità diretta, al di fuori di un espresso richiamo dei contraenti, della L. n. 741 del 1991, art. 4 all’epoca vigente (poi abrogato dal D.P.R. n. 554 del 1999), è priva di fondamento, come emerge dal testuale riferimento del secondo comma alla sole disposizioni (art. 35, commi 1 e 2 e art. 36, comma 3) del già citato capitolato relativo alle opere statali, cui va limitata l’applicabilità della comminatoria di nullità dei patti in deroga contenuta nel terzo comma. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione del R.D. n. 827 del 1924, art. 59 degli artt. 1339, 1362, 1366, 1367, 1370 c.c. e dell’art. 1284 c.c., comma 3, nonchè insufficiente motivazione, per avere la corte di merito escluso che il riferimento, contenuto nell’art. 40 del Capitolato Generale Amministrativo delle Ferrovie al tasso d’interesse commerciale comportasse il riconoscimento di un tasso superiore a quello legale.

Si sostiene al riguardo che, pur non essendo più operante il richiamo all’art. 1831 c.c. del 1865 (come novellato con L. n. 268 del 1905), la disposizione sarebbe stata da considerare sostituita, anche ai sensi dell’art. 1339 c.c., da quelle inderogabili delle leggi in materia e segnatamente, trattandosi di lavori finanziati dallo Stato ex L. n. 17 del 1981 (come rilevabile dal testo della convenzione di appalto), dall’art. 35 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei L.L.P.P., approvato con D.P.R. 1062/63, le cui condizioni generali sarebbero state obbligatoriamente da richiamare nella convenzione ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 35 (contenente il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato). In tal senso, anche secondo i criteri ermeneutici della ricerca della comune intenzione delle parti, della buona fede e della conservazione, avrebbe dovuto essere interpretata la clausola in questione, pur nella cessata vigenza della disposizione codicistica sul tasso commerciale; ed indiretta conferma a posteriori se ne trarrebbe dalla successiva espressa previsione, contenuta nell’art. 44 delle “Nuove Condizioni Generali di contratto delle Ferrovie”, di un interesse legale commisurato al prime rate ABI sui pagamenti effettuati con ritardo superiore ai novanta giorni. Anche tale motivo deve essere disatteso, essendo stato correttamente evidenziato dai giudici di merito come la specificità della menzione, rimasta nei capitolati relativi alle opere delle F.F.S.S. (artt. 12 e 40 di quelli rispettivamente in precedenza menzionati), dell'”interesse legale commerciale”, vale a dire riferito ad un categoria di interessi già prevista nel codice del 1865 (durante la cui vigenza furono elaborati detti capitolati) e non più presente in quello del 1942, nè in altre oggi vigenti norme di legge, non consentisse di applicare, per il sopravvenuto venir meno dell’elemento normativo esterno di riferimento, tassi d’interesse superiori a quello legale, in via generale oggi previsto dal c.c..

All’evidente lacuna dei suddetti capitolati speciali, determinata dalle vicende normative, avrebbe potuto porsi rimedio o in via pattizia, mediante la stipulatila debita forma scritta (ex art. 1284 c.c., comma 3 prescritta ad substantiam) di eventuali clausole, prevedenti un interesse convenzionale moratorio superiore a quello legale, o, in via generale, mediante l’inserimento nei capitolati di settore di apposite disposizioni (come quella, appunto, introdotta nelle Nuove condizioni generali di contratti delle Ferroviecitata nel mezzo d’impugnazione e, tuttavia inapplicabile in quanto successiva alla convenzione de qua), da richiamarsi nei contratti di appalto.

La tesi dell’applicazione, ex art. 1339 c.c., delle norme rinvenibili nella disciplina degli appalti statali è insostenibile, alla luce delle considerazioni e dei principi giurisprudenziali in precedenza esposti, escludenti ogni automatismo integrativo nei rapporti concernenti enti diversi dallo Stato, ed esigenti, per converso, P espresso richiamo nelle singole convenzioni, ai fini della relativa applicabilità.

In definitiva, deve concludevi che correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto che la persistente e tralaticia presenza nei capitolati delle F.F.S.S., fino alla sopravvenuta disciplina di cui all’art. 44 delle “Nuove Condizioni Generali di contratto delle Ferrovie”, di disposizioni prevedenti il diritto agli “interessi commerciali”, non più previsti quale categoria autonoma diversa da quelli legali nel vigente diritto civile, fosse priva di alcuna concreta portata precettiva, implicando la stessa un rinvio ad altra norma non più presente nell’ordinamento, in mancanza della quale sarebbe mancata ogni concreta possibilità di quantificazione.

Nè possono al riguardo sopperire i canoni ermeneutici sussidiari invocati nel mezzo d’impugnazione, sia perchè nella specie non viene in considerazione l’interpretazione di una clausola dubbia concretamente pattuita dai contraenti (atteso che la convenzione di appalto si limitava ad un complessivo richiamo al capitolato nel suo insieme, e non alle singole disposizioni, segnatamente ai citati artt. 12 e 40), sia perchè, in mancanza di precisi referenti normativi, il ricorso ad ogni possibile parametro esterno (quali prime rate, tasso ufficiale di sconto, et similia) finirebbe con il demandarne inevitabilmente l’individuazione al giudice, così contravvenendo alla necessità di una pattuizione scritta ad substantiam, comprensiva di tutti gli elementi atti ad una quantificazione della prestazione, sulla base di criteri obiettivamente certi e predeterminati. Conclusivamente il ricorso principale, infondato nel secondo e terzo motivo e pur astrattamente fondato quanto al primo, va respinto, per effetto dell’accoglimento dell’assorbente secondo motivo dell’incidentale, comportante la conferma della reiezione dell’appello, con motivazione parzialmente diversa, ex art. 384 c.p.c., u.c..

La Corte ravvisa, tuttavia, giusti motivi inducenti alla compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della particolare obiettiva controvertibilità delle questioni affrontate, della fondatezza della censura contenuta nel primo motivo del ricorso principale e dell’assenza di precedenti in termini, quanto al terzo motivo.

P.Q.M.

La Corte,riuniti i ricorsi,accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo del ricorso incidentale,dichiara assorbito il primo motivo di tale ricorso, nonchè il primo del ricorso principale e rigetta quest’ultimo nel resto;per l’effetto,conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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