Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19487 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19487 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

ORDINANZA
sul ricorso 19170-2012 proposto da:
MANCA A. JENNIFER, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e
difesa da se stessa;
– ricorrente contro

MASSACCI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FABIO MASSIMO, 107, presso lo studio dell’avvocato
ALAIMO FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato
da se stesso giusta mandato speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente contro

E & C COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE;

Data pubblicazione: 23/08/2013

-

intimata –

avverso l’ordinanza n. 9222/2012 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA del 17/04/2012, depositata il
07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Manca A. Jennifer difensore di se
stessa (ricorrente) che si riporta agli atti
confermando la rinuncia;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE
che si riporta alla relazione.

consiglio del 06/06/2013 dal Consigliere Dott.

R.g.n. 19170-12 (c.c. 6.6.2013)

Ritenuto quanto segue:
§1. L’Avvocato A. Jennifer Manca ha proposto ricorso per revocazione ai sensi
dell’art. 391-bis e 395 c.p.c. contro la s.r.l. E & C. Costruzioni s.r.l. in liquidazione e
l’Avvocato Andrea Massacci avverso l’ordinanza n. 9222 del 7 giugno 2012, con cui la
Sesta Sezione-3 di questa Corte, provvedendo sul ricorso n. 22350 del 2011, introdotto da
E & C. Costruzioni s.r.l. in liquidazione e dall’Avvocato Andrea Massacci in proprio
contro la Plasmetalegno s.r.l. in liquidazione ed essa istante, ha provveduto ad una

correzione di errore materiale riguardo alla sentenza del 19 maggio 2011 n. 14112, già resa
inter partes, disponendo che nel dispositivo, riguardo alla condanna alle spese, dopo le
parole “condanna la società ricorrente”, relative alla posizione della Plasmetalegno, si
dovessero intendere inserite quelle “nonché Manca A. Jennifer”, di modo che anch’essa
fosse destinataria della condanna alle spese.
§2. Al ricorso per revocazione ha resistito con controricorso il solo Massacci.
§3. Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione con il procedimento
di cui all’art. 380-ter c.p.c., sono state richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni ed
all’esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti ed è stata
fissata l’adunanza della Corte.
§4. Parte resistente ha depositato memoria.
Considerato quanto segue:
§1. Il Collegio rileva che con la sua memoria, depositata il 30 maggio 2013, il
resistente ha depositato un atto di rinuncia notificato sia ad esso deducente che alla E & C.
Costruzioni s.r.l. in liquidazione, sottoscritto dall’Avvocato Manca, nel quale si rinuncia al
ricorso per revocazione.
In proposito va ricordato che questa Corte ha già statuito che <

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