Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19487 del 04/08/2017


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 19487 Anno 2017
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: MOSCARINI ANNA

ORDINANZA
sul ricorso 6977-2015 proposto da:
ENEL ITALIA SRL , in persona del procuratore speciale
ANTONIA MARIA PIA DIMITA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente

contro
2017
607

EXCELSIA

NOVE

SRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI ASTALLI 19, presso lo studio
dell’avvocato SCARSELLI-CIRELLI STUDIO LEGALE,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA DASSI giusta

Data pubblicazione: 04/08/2017

procura a margine del controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 289/2014 della CORTE D’APPELLO
di TRIESTE, depositata il 05/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

MOSCARINI;

consiglio del 08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA

FATTI DI CAUSA
Enel Italia s.r.l. in qualità di mandataria di Enel Distribuzione
S.p.A., conduttrice, convenne dinanzi il Tribunale di Udine la New Real
S.p.A., locatrice, per sentir accertare la legittimità del recesso da un
contratto di locazione afferente ad un immobile ad uso commerciale

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 15/05/2013, accertò e
dichiarò l’inefficacia del recesso e, conseguentemente, rigettò
l’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Excelsia Nove
s.r.I., alla quale era stata trasferita la proprietà dell’immobile.
La Enel Distribuzione S.p.A. ha proposto appello e la Corte
d’Appello di Trieste, con sentenza del 05/08/2014, ha rigettato l’appello
principale, dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato e
condannato l’appellante alle spese del grado.
In sintesi, la Corte ha ritenuto che mancassero i gravi motivi
richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di recesso, trattandosi
semplicemente di valutare la convenienza economica della
continuazione del rapporto, insufficiente per porre fine unilateralmente
al rapporto stesso.
Avverso la sentenza la Enel Italia s.r.l. propone ricorso per
cassazione affidato ad un unico motivo.
Resiste la Excelsia Nove con controricorso illustrato da memoria
ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa
applicazione dell’art. 27 I. n. 392 del 1978 ex art. 360 n. 3 c.p.c. per
avere la Corte d’Appello violato il concetto di “gravi motivi di recesso”
posti a base dell’impugnata decisione.
Chiede di valutare se l’opportunità economica sia o meno
considerata dalla giurisprudenza di questa Corte come validamente

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sito in Cividale del Friuli.

integrante un grave motivo di recesso; se non sia sufficiente, al fine di
integrare detto presupposto, la presenza di circostanze che hanno reso
antieconomica la prosecuzione del rapporto di locazione; se, nel caso
di una società della dimensione di Enel Distribuzione S.p.A.,
l’intervenuta necessità di dismettere ex lege una grande parte della

stipulazione del contratto di locazione.
Posti questi interrogativi, la ricorrente richiama la giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale il grave motivo di recesso sarebbe
rappresentato da un non preventivabile andamento della congiuntura
economica che, imponendo la riduzione della struttura aziendale, sia
tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto
locativo.
La Corte d’Appello avrebbe avuto tutti gli elementi per accertare
che l’esercizio del diritto potestativo di recesso, esercitato da Enel
Servizi, ben lungi dal costituire una scelta discrezionale della società,
fosse il frutto di una scelta imposta dal mutato contesto regolatorio.
Pur essendo già vigente, al momento della stipula del contratto
di locazione, una normativa comunitaria che imponeva alla società la
dismissione di una notevole parte della propria attività, non poteva
ritenersi prevedibile, nel 2004, quanto e come e con quali effetti sul
mercato, l’operatività della normativa comunitaria avrebbe imposto.
Il controllo demandato a questa Corte è di logicità e giuridicità
nell’interpretazione dei “gravi motivi”, la cui esistenza legittima il
recesso ai sensi dell’art. 27 legge n. 392 del 1978. Al riguardo la Corte
di merito ha evidenziato: a) la non specificità, vaghezza e genericità
dei motivi posti a base della dichiarazione di recesso; b) l’ineludibile
necessità di modifica dell’organizzazione in ossequio ad inderogabili
disposizioni dell’Autority e del quadro regolatorio nel settore elettrico;
c) la riduzione del personale non costituente di per sé grave motivo di
recesso, bensì valutazione di convenienza economica insufficiente a

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propria attività potesse essere prevedibile nel 2004, al momento della

legittimare il recesso; d) la conoscenza degli obblighi di separazione
societaria, introdotti dalla legge n. 125/2007, ricognitiva della Direttiva
UE 2003/54/CE, antecedente la stipulazione del contratto di locazione,
con conseguente carenza del requisito dell’im-p~tà del grave
motivo.

censure del ricorrente le quali, in sostanza, non assumono la forma
della critica vincolata alla sentenza d’appello, ma la riproposizione di
valutazioni di merito inaccessibili in questa sede.
Il ricorso appare dunque inammissibile perché di merito. Esso è,
in ogni caso, anche infondato in quanto la giurisprudenza di questa
Corte esclude che l’andamento del mercato possa di per sé costituire
un grave motivo che giustifichi il recesso; richiede che i motivi siano
dettagliati e non generici e che essi siano imprevedibili (Cass., 3,
17/01/2012 n. 549: “In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio
del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell’art. 27,
ottavo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sufficiente che egli
manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità
equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di
locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di
diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova,
perché queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da
parte del locatore. Trattandosi di recesso “titolato”, la comunicazione
del conduttore non può, tuttavia, prescindere dalla specificazione dei
motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al
perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo,
risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva
contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità
a legittimare il recesso medesimo”; si veda anche Cass., 3 n. 13368
del 30/6/2015).
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Tale ampia e argomentata ratio decidendi non è scalfita dalle

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni
conseguenza sulle spese del giudizio di Cassazione e sul raddoppio del
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento

di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del
d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale
a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
204-(A

T.,8 • e

Il Presidente
Maria Margherita Chiarini

delle spese liquidate in C 2.900 (oltre C 200 per esborsi), più accessori

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