Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19487 del 04/008/2017

Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19487

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6977-2015 proposto da:

ENEL ITALIA SRL, in persona del procuratore speciale

D.A.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BRIGUGLIO, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EXCELSIA NOVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI ASTALLI 19, presso lo

studio dell’avvocato SCARSELLI-CIRELLI STUDIO LEGALE, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANNA DASSI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 289/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Enel Italia s.r.l. in qualità di mandataria di Enel Distribuzione S.p.A., conduttrice, convenne dinanzi il Tribunale di Udine la New Real S.p.A., locatrice, per sentir accertare la legittimità del recesso da un contratto di locazione afferente ad un immobile ad uso commerciale sito in (OMISSIS).

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 15/05/2013, accertò e dichiarò l’inefficacia del recesso e, conseguentemente, rigettò l’opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da Excelsia Nove s.r.l., alla quale era stata trasferita la proprietà dell’immobile.

La Enel Distribuzione S.p.A. ha proposto appello e la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza del 05/08/2014, ha rigettato l’appello principale, dichiarato assorbito l’appello incidentale condizionato e condannato l’appellante alle spese del grado.

In sintesi, la Corte ha ritenuto che mancassero i gravi motivi richiesti dalla legge per l’esercizio del diritto di recesso, trattandosi semplicemente di valutare la convenienza economica della continuazione del rapporto, insufficiente per porre fine unilateralmente al rapporto stesso.

Avverso la sentenza la Enel Italia s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste la Excelsia Nove con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 392 del 1978, art. 27 ex art. 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte d’Appello violato il concetto di “gravi motivi di recesso” posti a base dell’impugnata decisione.

Chiede di valutare se l’opportunità economica sia o meno considerata dalla giurisprudenza di questa Corte come validamente integrante un grave motivo di recesso; se non sia sufficiente, al fine di integrare detto presupposto, la presenza di circostanze che hanno reso antieconomica la prosecuzione del rapporto di locazione; se, nel caso di una società della dimensione di Enel Distribuzione S.p.A., l’intervenuta necessità di dismettere ex lege una grande parte della propria attività potesse essere prevedibile nel 2004, al momento della stipulazione del contratto di locazione.

Posti questi interrogativi, la ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il grave motivo di recesso sarebbe rappresentato da un non preventivabile andamento della congiuntura economica che, imponendo la riduzione della struttura aziendale, sia tale da rendere particolarmente gravosa la persistenza del rapporto locativo.

La Corte d’Appello avrebbe avuto tutti gli elementi per accertare che l’esercizio del diritto potestativo di recesso, esercitato da Enel Servizi, ben lungi dal costituire una scelta discrezionale della società, fosse il frutto di una scelta imposta dal mutato contesto regolatorio.

Pur essendo già vigente, al momento della stipula del contratto di locazione, una normativa comunitaria che imponeva alla società la dismissione di una notevole parte della propria attività, non poteva ritenersi prevedibile, nel 2004, quanto e come e con quali effetti sul mercato, l’operatività della normativa comunitaria avrebbe imposto.

Il controllo demandato a questa Corte è di logicità e giuridicità nell’interpretazione dei “gravi motivi”, la cui esistenza legittima il recesso ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 27. Al riguardo la Corte di merito ha evidenziato: a) la non specificità, vaghezza e genericità dei motivi posti a base della dichiarazione di recesso; b) l’ineludibile necessità di modifica dell’organizzazione in ossequio ad inderogabili disposizioni dell’Autority e del quadro regolatorio nel settore elettrico; c) la riduzione del personale non costituente di per sè grave motivo di recesso, bensì valutazione di convenienza economica insufficiente a legittimare il recesso; d) la conoscenza degli obblighi di separazione societaria, introdotti dalla L. n. 125 del 2007, ricognitiva della Direttiva UE 2003/54/CE, antecedente la stipulazione del contratto di locazione, con conseguente carenza del requisito dell’imprescrivibilità del grave motivo.

Tale ampia e argomentata ratio decidendi non è scalfita dalle censure del ricorrente le quali, in sostanza, non assumono la forma della critica vincolata alla sentenza d’appello, ma la riproposizione di valutazioni di merito inaccessibili in questa sede.

Il ricorso appare dunque inammissibile perchè di merito. Esso è, in ogni caso, anche infondato in quanto la giurisprudenza di questa Corte esclude che l’andamento del mercato possa di per sè costituire un grave motivo che giustifichi il recesso; richiede che i motivi siano dettagliati e non generici e che essi siano imprevedibili (Cass., 3, 17/01/2012n. 549: “In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 27, comma 8, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, nè di darne la prova, perchè queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore. Trattandosi di recesso “titolato”, la comunicazione del conduttore non può, tuttavia, prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo”; si veda anche Cass., 3 n. 13368 del 30/6/2015).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con ogni conseguenza sulle spese del giudizio di Cassazione e sul raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2.900 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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