Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19486 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 01/04/2016, dep. 30/09/2016), n.19486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25602-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato LUCIO NICOLAIS, rappresentato e difeso dagli

avvocati ILARIA CORRIDONI, PAOLO MARIA STORANI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2008 della COMM.TRIB.REG. DELLE MARCHE,

depositata il 01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/04/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CORRIDONI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche, n. 97.06.08 dep. 1.10.2008. Questa, confermando la statuizione, di primo grado, ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, notificato a (OMISSIS) s.r.l. (poi fallimento (OMISSIS) s.r.l., ai fini dell’Irpeg e dell’Ilor per l’anno (OMISSIS) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)), che, sulla base di una gestione aziendale antieconomica, aveva applicato la percentuale di ricarico sul costo del venduto desunta dall’esercizio dell’anno d’imposta precedente ((OMISSIS)). In particolare la CTR ha ritenuto che il grado di probabilità che la percentuale del costo del venduto accertata fosse uguale a quella dell’anno precedente, “non è tale da ritenere ragionevole il suo verificarsi, dato che la forza probatoria della presunzione si sostanzia in una percentuale desunta da un altro esercizio e non, come avrebbe dovuto essere, dagli elementi di conto desunti dal conto economico del parziale esercizio in accertamento”. Pertanto, considerato che l’antieconomicità non rileva in presenza di impresa poi fallita, ha ritenuto inidonea la prova presuntiva posta a base dell’accertamento.

Si costituisce con controricorso l’intimata, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)), per avere la CTR erroneamente ritenuto inidonea la prova presuntiva sulla entità della percentuale di ricarico accertata, in quanto avrebbe dovuto fondarsi su elementi tratti dal conto economico dell’esercizio in accertamento, stante la presenza di gravi irregolarità formali nelle scritture contabili, contenenti dati in contrasto con i principi di ragionevolezza.

2) Col secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione su un fatto decisivo (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la CTR valutato in astratto la presunzione, senza tener contro delle gravi irregolarità riscontrate nelle scritturare contabili, in contrasto con i principi di ragionevolezza, oltre che per avere escluso la sussistenza di un comportamento antieconomico sul mero assunto della dichiarazione di fallimento, omettendo di valutare precisi elementi indiziari forniti dall’Ufficio (saldo attivo non rinvenuto dal curatore; perdita decuplicata rispetto all’esercizio precedente; sentenza di patteggiamento per il reato di bancarotta fraudolenta).

3. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

Questa Corte ha affermato che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni. Prova nel caso di specie mancante (cfr. Cass. n. 26036 del 30/12/2015; n. 23550 del 05/11/2014; n. 20060 del 24/09/2014).

Con specifico riferimento alla drastica riduzione della percentuale di ricarico rispetto a quella dell’anno precedente, si è altresì statuito (Cass. n. 15038 del 02/07/2014), che la prova presuntiva dei maggiori ricavi, idonea a fondare l’accertamento con il metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), può essere desunta da una condotta commerciale anomala del contribuente (sulla sufficienza della “condotta commerciale anomala” a giustificare tale tipo di accertamento v. anche: Cass. n. 21536 del 15/10/2007; n. 26167 del 06/12/2011).

La CTR non ha tenuto conto di tali principi, avendo apoditticamente negato valore alla presunzione posta a base della determinazione della percentuale di ricarico, non potendosi tale percentuale ricavarsi – come invece affermato – da scritture contabili irregolari; e non ha altresì considerato la rilevanza della violazione del principio di ragionevolezza (riscontrabile nella perdita dichiarata, pari a circa il 66% del costo del venduto), idonea a consentire il ricorso alle presunzioni.

Nella fattispecie, peraltro, non si è in presenza di un rilievo fiscale fondato su un dato statistico estrinseco ed astratto rispetto alle circostanze concrete in cui opera l’impresa verificata, ma su un fatto storico (perdita di esercizio correlata alla diminuita percentuale di ricarico) che, se pure certamente verificabile nella vita della impresa, tuttavia si palesa come anomalia nella gestione economica, in quanto riferibile alla drastica riduzione della percentuale di ricarico applicata sui prodotti venduti, non altrimenti apprezzabile alla stregua di circostanze obiettive attinenti all’andamento del mercato o alle strategie d’impresa. La decisione impugnata non è peraltro congruamente motivata laddove ha escluso la presenza di un comportamento antieconomico sul mero assunto della dichiarazione di fallimento, omettendo di valutare gli altri elementi addotti dall’Ufficio (riscontrabili, in osservanza del principio di autosufficienza, nei brani dell’accertamento e dell’atto di appello riportati nel ricorso).

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR delle Marche, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR delle Marche in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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