Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19486 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 19486 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso 18866-2014 proposto da:
PAVESI NATALINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO
BAllANI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MASSIMO ASDRUBALI;
– ricorrente contro

PREFETTURA DI BERGAMO, MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimati –

2018
460
(9 ■Z-,

avverso la sentenza

n.

34/2014 del TRIBUNALE di

BERGAMO, depositata il 10/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 02/02/2018 dal Consigliere ANTONINO
SCALISI.

Data pubblicazione: 23/07/2018

RG. 18866 del 2014 Pavesi Natalina – – Prefettura di Bergamo
e Polizia Stradale di Bergamo
Fatti di causa
La sig.ra PAVESI NATALINA, con atto di citazione notificato con
raccomandata spedita il 29.11.2010, proponeva appello avverso
la sentenza n.2494/10 pubblicata con lettura in udienza in data

rigettato il ricorso in opposizione, proposto dalla stessa nei
confronti della Prefettura di Bergamo e della Polizia Stradale di
Bergamo, avverso il verbale di contestazione S.P.V.
n.ATX0001014875 elevato per la violazione dell’art.142/8 C.d.S.,
per mancata identificazione dell’autore materiale e per non
essere la stessa il soggetto passivo della pretesa amministrativa.
Secondo l’appellante, il GdP aveva violato il disposto dell’art.112
cod. proc. civ., posto che le ragioni dell’opposizione, relative alla
mancata identificazione dell’autore materiale del fatto, erano
state disattese senza alcuna motivazione. Chiedeva che in
accoglimento del proprio ricorso in opposizione, venisse
dichiarata l’insussistenza della violazione contestata.
Si costituiva in giudizio, per la Prefettura di Bergamo, U.T.G.,
l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, chiedendo il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado,
che, con completa e pertinente motivazione, aveva respinto le
pretestuose difese della ricorrente, in mancanza
dell’assolvimento dell’obbligo a carico di proprietario ed
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16.9.2010,con la quale il Giudice di Pace di Bergamo aveva

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e Polizia Stradale di Bergamo
affidatario del veicolo sanzionato di dimostrare l’identità del
conducente effettivo autore del fatto.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 34 del 2014, rigettava
l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del

veicolo, al momento dell’infrazione, si trovava nella piena
disponibilità della sig.ra Pavesi Natalina incombeva sulla stessa
l’onere di fornire alla Polizia Stradale di Bergamo gli elementi per
risalire all’identità dell’effettivo conducente cui era passata, al
momento della commissione dell’infrazione, la momentanea
disponibilità materiale del veicolo. Circostanza, per altro, lasciata
nell’incertezza dalla stessa ricorrente che non ha negato di
trovarsi alla guida del veicolo al momento della commissione
dell’infrazione, ma semplicemente asserito di non ricordare chi
fosse al volante.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Pavesi
Natalina con ricorso affidato ad un motivo. La Prefettura di
Bergamo, e la Polizia Stradale di Bergamo, in questa fase non
hanno svolto attività giudiziale.
Ragioni della decisione
1.= In via preliminare il Collegio prende atto che il ricorso
non risulta
Stato

notificato

all’Avvocatura

generale

dello

ma all’Avvocatura distrettuale di Bergamo. In linea
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giudizio di appello. Secondo il Tribunale di Bergamo, posto che il

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e Polizia Stradale di Bergamo
generale, qualora la notificazione del ricorso per cassazione
proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità perché
effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la

spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata
malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc.
civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale
nullità ex tunc impedendo la decadenza dall’impugnazione (Cass.,
ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata
l’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei
termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del
ricorso (Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre
2006, n. 19242);
1.1.= Tuttavia, il rispetto del diritto fondamentale ad una
ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare ed
impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita
definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si
traducono in un inutile dispendio di attività processuali e
formalità superflue perché non giustificate dalla struttura
dialettica del processo, dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, da sostanziali garanzie di difesa e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella
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cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi
effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione
prima facie infondato sarebbe superflua la fissazione di un
termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti

un allungamento dei termini per la definizione del giudizio
senza comportare alcun beneficio per la garanzia
dell’effettività dei diritti processuali (Cass. n. 4850 del
2017).
Pertanto, il Collegio, essendo il ricorso infondato, ritiene non
necessario ordinare la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ
2.= Con l’unico motivo di ricorso Pavesi Natalina lamenta la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n, 3 cod. proc. civ. ed, in
particolare, dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere probatorio. Secondo
la ricorrente, essere affidatari del veicolo non vuol dire di per sé
essere autori materiali della violazione e non essendo stato
identificato l’autore la prova che l’affidatario sia anche l’autore
materiale non è certo posta a carico del ricorrente, così come
avrebbe ritenuto il giudice di secondo grado. Piuttosto, la prova
che l’autore materiale fosse l’affidatario avrebbe dovuto essere
assolta dall’amministrazione procedente in quanto l’obbligata
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delle altre parti, atteso che la stessa si tradurrebbe in

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solidale non indicava l’affidatario quale autore materiale e,
diversamente non avrebbe potuto essere, non potendosi
conoscere direttamente situazioni alle quali non si era presenti.
2.1.= Il motivo è infondato.

opportuno premettere che, nel caso in esame, è stata accertata
una violazione dell’art. 142 comma 8 del CdS, ovvero una
violazione del limite di velocità prefissati dallo stesso codice della
Strada. La violazione dell’art. 142, comma 8 CdS. comporta la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55, nonché’ la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi e la decurtazione, ai sensi dell’art. 126bis CdS., di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di
guida. Sennonché mentre la sanzione amministrativa pecuniaria
è posta solidalmente a carico del proprietario del veicolo oggetto
dell’infrazione e dell’autore materiale dell’illecito, la decurtazione
di dieci punti dal punteggio attribuito alla patente di guida va
posta a carico dell’effettivo autore materiale dell’illecito. Tuttavia,
ai sensi dell’art. 126 bis: “La comunicazione (che l’agente ,
dovrà dare all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida) deve
essere effettuata a carico del conducente quale responsabile
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Ai fini di avviare a soluzione la questione prospetta appare

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della violazione (e) nel caso di mancata identificazione di questi,
il proprietario del veicolo, ovvero, altro obbligato in solido ai
sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che
procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di

contestazione, i dati personali e della patente del conducente al
momento della commessa violazione. (….). Il proprietario del
veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196,
sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato
e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro
1.000.”. Come appare del tutto evidente l’art. 126 bis CdS da la
possibilità al proprietario del veicolo sanzionato di trasformare
definitivamente la decurtazione del punteggio della patente in
sanzione pecuniaria, proprio dichiarando di non essere l’autore
dell’illecito e omettendo di indicare chi fosse l’autore materiale
dell’illecito.
Ora, nel caso in esame, il proprietario del veicolo (che per
quanto si possa desumere risponderebbe nella persona di una
nipote della sig.ra Pavesi Natalina) ha provveduto a dichiarare,
con raccomandata, che il veicolo sanzionato era stato posto nella
disponibilità della sig.ra Pavesi, ed è, questo, un dato certo,
confermato dalla stessa sig. ra Pavesi.

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e Polizia Stradale di Bergamo
Ciò detto la sig.ra Pavesi risulta, dunque, essere il soggetto
indicato ai sensi dell’art. 126 bis CdS dal proprietario del veicolo
sanzionato, al quale, però, la legge non assegna le stesse
possibilità che ha assegnato al proprietario. Piuttosto, il soggetto

indicato dal proprietario ha la possibilità di dimostrare di non
essere l’autore materiale dell’illecito indicando esattamente
l’autore materiale ma non potrà dichiarare di non essere l’autore
dell’illecito ed omettere (come può fare il proprietario del veicolo)
di indicare chi sia stato l’autore dell’illecito, proprio perché l’art.
126 bis, nella parte che qui interessa è norma speciale (consente
al solo proprietario di omettere di indicare l’autore materiale ove
ricorrono giustificati motivi), e, dunque, di stretta interpretazione
che non consente di estendere il vantaggio assegnato al
proprietario del veicolo sanzionato anche ad altri soggetti e/o al
soggetto indicato dal proprietario del veicolo.
2.2. = Senza dire che nel caso specifico, la ricorrente non ha
neppure indicato le ragioni oggettivamente condivisibili che non
le hanno consentito di indicare l’autore materiale dell’illecito.
Piuttosto e, al contrario, la sig.ra Pavesi “(….) non ha negato di
trovarsi alla guida del veicolo al momento dell’omissione
dell’infrazione ma ha semplicemente asserito di non ricordare chi
fosse al volante (….)”. Sicché, anche per questa ragione la
sentenza impugnata non merita di essere censurata.
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e Polizia Stradale di Bergamo
In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla
liquidazione delle spese del presente giudizio posto che La
Prefettura di Bergamo e La Polizia Stradale di Bergamo, intimati,
in questa fase non hanno svolto attività giudiziale. Il Collegio dà

2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello
stesso art. 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
Civile di questa Corte di Cassazione il 2 febbraio 2018.
Il Presidente
A

Ay

i/ IL/A

DEPOSITATO IN CANCELLERR

Roma,

23 116. 2018

atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del

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