Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19486 del 18/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9378-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE AMERICA 11,

presso lo studio dell’avvocato DAVIDE ANGELUCCI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 2022/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 22/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

Vista l’istanza di sospensione del presente giudizio avanzata dal contribuente K.A. al fine di potersi avvalere della definizione agevolata della controversia D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6.

P.Q.M.

Dispone la sospensione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA