Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19486 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 24/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

GI.EFFE s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 113/27/07, depositata il 5 luglio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 113/27/07, depositata il 5 luglio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità del provvedimento di diniego dell’esenzione decennale dall’IRPEG e dall’ILOR ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, artt. 101 e 105, richiesta dalla GI.EFFE s.r.l. In particolare, il giudice a quo, da un lato, ha ritenuto che i motivi di appello (attinenti al merito della spettanza dell’esenzione) “risultano infondati attesa l’ampia motivazione dei giudici di primo grado in ordine a tali doglianze”, e, dall’altro, ha aggiunto che l’amministrazione “ha emesso il provvedimento di diniego delle agevolazioni a distanza di dieci anni dalla richiesta del contribuente” e “ciò di fatto ha determinato una sostanziale acquiescenza da parte dell’A.F.”.

La contribuente non si è costituita.

2. Il ricorso appare inammissibile perchè con i due motivi proposti si censura esclusivamente la seconda delle sopra riportate, autonome, rationes decidendi della sentenza impugnata (tardività del rigetto dell’istanza di esenzione).

Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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