Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19486 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.04/08/2017),  n. 19486

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1708-2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA

10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GURRERI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE LAZIO;

– intimata –

Nonchè da:

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta

Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO

COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA

10, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GURRERI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1190/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. ricorre dinanzi questa Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma, del 24/2/2014 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna al rilascio dell’immobile di proprietà della Regione Lazio, da lui occupato adducendo il subentro nel contratto alla sig.ra S.A., sua convivente more uxorio, ed ha annullato la condanna al pagamento dell’indennità di occupazione nei confronti della stessa Regione Lazio.

Il Giudice d’Appello ha ritenuto non acquisita ritualmente al giudizio una scrittura privata intercorsa tra il M. e la S., avente ad oggetto la cessione del contratto di locazione in cambio di una somma di Lire 20.000.000 per l’eventuale esercizio del riscatto dell’immobile nel caso di vendita; ha escluso la convivenza more uxorio tra il M. e la S.; ha accertato che il M., risultato coniugato con altra persona, aveva fissato la sua residenza in un luogo diverso; ha accolto il motivo di appello relativo al vizio di ultrapetizione sulla domanda risarcitoria, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente pronunciato su di essa, nonostante la tardiva ed irrituale introduzione della relativa domanda.

Avverso la sentenza il M. ricorre dinanzi questa Corte con ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la Regione Lazio, con controricorso e ricorso incidentale. Il M. resiste con controricorso al ricorso incidentale della Regione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, e all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare, scrutinare e valutare le prove testimoniali assunte nel corso di causa e, in conseguenza di tale omissione, avrebbe erroneamente escluso la convivenza more uxorio con la S. e la successione alla medesima nel contratto di locazione, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 6. Avrebbe altresì errato nell’accordare rilevanza alle risultanze anagrafiche di esso ricorrente, risultanze dotate di valore meramente presuntivo circa il luogo dell’abituale dimora.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. per nullità della sentenza; nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.. La sentenza conterrebbe una motivazione soltanto apparente, e sarebbe pertanto nulla in ordine all’affermata inverosimiglianza di una relazione affettiva stabile tra due persone, il M. e la S., aventi tra loro una notevole differenza di età.

I motivi, congiunti, sono infondati.

Premesso che la valutazione delle prove è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito (Cass. 1, n. 11511 del 23/05/2014: “La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili”) e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile in sede di ricorso per cassazione, nei limiti di cui ai precedenti di questa Corte (Cass., 2, n. 20382 e n. 24484 del 2016), la sentenza impugnata è immune dai vizi dedotti ed infatti, pur ritenendo tardiva la produzione della scrittura del gennaio 1989 secondo la quale la vedova F., successore nel contratto, lo cedeva al convivente M. per l’eventuale riscatto dell’immobile, in tal modo smentendo la successione nel contratto (argomento di fondo della sentenza di primo grado), ha escluso la convivenza more uxorio tra il M. e la S., sia perchè il M. fino al 2003 era residente altrove sia perchè le prove testimoniali, ritenute false dal giudice di primo grado, erano state trasmesse alla Procura della Repubblica, la quale circostanza, se non esonerava del tutto il Giudice dalla possibilità di tenerne conto, in assenza di una pronuncia penale di condanna, ha certamente giustificato che il Giudice non le considerasse quale base del proprio libero apprezzamento (Cass., 6-2, 29/12/2011 n. 29854: “La denuncia di falsa testimonianza non obbliga il giudice a disattendere la deposizione del testimone denunciato, occorrendo a tal fine che il giudice penale abbia accertato in modo definitivo la sussistenza del reato”: non lo obbliga a disattendere, ma certamente non lo vincola a considerare le prove). Inoltre era inverosimile che un uomo 41enne, coniugato, fosse convivente di una 72enne.

2. La Regione Lazio presenta due motivi di ricorso incidentale in relazione al capo di sentenza che ha annullato la condanna del M. al risarcimento del danno per vizio di ultrapetizione.

Il primo motivo solleva la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la richiesta, formulata in primo grado dalla Regione, di condanna alla corresponsione dell’indennità di occupazione, avrebbe dovuto essere intesa dal Giudice quale domanda risarcitoria, basata sull’occupazione illegittima.

Con il secondo motivo la Regione Lazio censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Oltre ad errare nel ritenere ultra petita la domanda risarcitoria, la sentenza impugnata sarebbe illegittima per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, e cioè sulla richiesta di condanna del M. alla corresponsione dell’indennità di occupazione per l’illegittimo utilizzo dell’immobile.

In sostanza, afferma la ricorrente, oltre a non aver correttamente interpretato la domanda formulata in primo grado, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui non ha tenuto in alcuna considerazione le conclusioni prese dalla Regione Lazio sull’indennità di occupazione, che la Regione aveva correttamente formulato in primo grado.

I motivi, congiunti, sono fondati.

La Regione Lazio aveva chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che il convenuto sig. M.R. fosse tenuto a corrispondere alla Regione Lazio l’importo di Euro 2.222,91 a titolo di indennità di occupazione ed interessi di mora maturati sino al 31/12/2006 o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a quanto dovuto a tale titolo da quella data sino ad oggi, del cui ammontare si fa riserva di quantificare in corso di causa”. Successivamente la Regione, nel corso del giudizio, aveva aggiornato e quantificato gli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione ed il Tribunale aveva riconosciuto dovuta una somma a titolo di risarcimento del danno, parametrando il dovuto ai mesi di occupazione dell’immobile.

Da ciò consegue che il capo di sentenza relativo al vizio di ultrapetizione è erroneo, perchè la domanda era stata introdotta fin dal primo atto difensivo.

Sussiste pertanto la violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente cassazione in parte qua dell’impugnata sentenza (Cass., 3, 9/8/2016 n. 16670; Cass., 3, 16/04/2013 n. 9137; Cass., 2, 15/10/2015 n. 20823). Quanto al secondo motivo, relativo all’omessa pronunzia su un punto decisivo, esso è pure fondato, in quanto dall’esame dell’atto di citazione in appello al punto b) delle conclusioni, si legge quanto segue: “voglia accertare e dichiarare che il convenuto sig. M.R. è tenuto a corrispondere alla Regione Lazio, l’importo di Euro 2.222,91 a titolo di indennità di occupazione ed interessi di mora maturati fino al 31.12.2006….”. La sentenza avrebbe potuto considerare che la richiesta dell’indennità di occupazione costituiva elemento sufficiente per procedere ad una valutazione equitativa del danno.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, non essendo stato contestato il criterio di liquidazione operato dalla Regione, può condannarsi il M. a pagare alla Regione Lazio la somma di Euro 2.222,91 oltre ad interessi legali moratori dal 1984 al 31/12/2006.

Conclusivamente, pertanto, la Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale, cassa e, decidendo nel merito, condanna il M. a pagare alla Regione Lazio la somma di Euro 2.222,91 oltre ad interessi legali moratori dal 1984 al 31/12/2006. Condanna il M. alle spese del giudizio di Cassazione pari ad Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dà atto dell’esistenza dei motivi per compensare le spese dei gradi di merito.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa e, decidendo nel merito, condanna il M. a pagare alla Regione Lazio la somma di Euro 2.222,91 oltre ad interessi legali moratori dal 1984 al 31/12/2006 e le spese del giudizio di Cassazione pari ad Euro 1.500, di cui Euro 1.300 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Dà atto dell’esistenza dei motivi per compensare le spese dei gradi di merito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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