Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 25/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26694-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 270/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. della

CAMPANIA, depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/02/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania (n. 270/2/09 dep. il 7 ottobre 2009), confermativa della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso di D.G.F. contro il diniego di condono (L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, comma 2) determinato dal tardivo versamento della terza rata del condono.

In particolare la CTR ha ritenuto che il tardivo versamento della terza rata, recuperata con la cartella di pagamento contenente l’importo della rata col 30% di sanzione, non fosse di ostacolo alla regolarità del condono.

L’intimata non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (L. n. 289 del 2002, art. 9 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto legittimo il diniego del condono impugnato, in ipotesi di tardivo versamento di una rata.

2. Il motivo è fondato e va accolto, in base a giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, secondo cui in tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 bis comportante la non applicazione delle sanzioni relative al mancato versamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 dicembre 2002, e per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute negli artt. 8, 9, 15 e 16 cit. Legge, che considerano efficaci le ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (Cass. n. 21364 del 30/11/2012).

Ciò in quanto trattasi di condono tributario “clemenziale” che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni o concede modalità di favore per il loro pagamento, ma non prevede alcuna forma di accertamento tributario straordinario e non comporta alcuna incertezza in ordine al “quantum” dovuto dal contribuente, sicchè, in quest’ultima ipotesi, non può ritenersi applicabile il principio in base al quale, nell’ipotesi in cui il contribuente si avvalga della facoltà prevista dall’art. 16, comma 2 Legge cit., di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, mentre quello delle rate successive determina l’iscrizione a ruolo dovuto con addebito di una sanzione amministrativa proporzionale alle somme non versate e il pagamento degli interessi legali (Cass. n. 379 de113/01/2016).

Pertanto, in ipotesi di ritardato pagamento delle rate successive alla prima – come nel caso in esame – ai fini del perfezionamento del condono – che produce la definizione della lite pendente – non è sufficiente il pagamento della prima o di alcune delle rate, ma è necessario l’integrale pagamento nei termini perentori stabiliti per il versamento in un’unica soluzione ovvero in tre rate, in difetto restando legittimata l’Amministrazione finanziaria al recupero della originaria imposta dovuta (da ultimo ex multis Cass. n. 8420 e n. 8149 del 2015; n. 7852/2015, n. 1003/2015, n. 973/2015 e n. 420/2015).

Conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (ex art. 384 c.p.c., comma 2) la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese dell’intero giudizio vengono compensate, in ragione dell’affermarsi della giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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