Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 16/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLIANZ s.p.a., quale conferitaria del complesso aziendale di R.A.S.

– Riunione Adriatica di Sicurtà – s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour n. 17, presso lo studio dell’Avvocato ROMA Michele, dal quale

è rappresentata e difesa, unitamente all’Avvocato Carlo F.

Galantini, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 7844 del 2009,

depositata il 31 marzo 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per la ricorrente, l’Avvocato Antonio Donatone con delega;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

RAS s.p.a. propose opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste, per il pagamento della sanzione amministrativa relativa alla violazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 58, commi 9 e 11 per essersi avvalsa negli anni 1997-1999 delle prestazioni di un medico dipendente dell’INAIL privo di autorizzazione e per aver omesso la comunicazione, ai fini dell’Anagrafe delle prestazioni, dei compensi corrisposti al medesimo negli anni 1997-2000.

L’opposizione, proposta dinnanzi al Tribunale di Cremona, venne accolta con riferimento al motivo preliminare di incompetenza dell’ufficio irrogante, avendo ritenuto il giudice dell’opposizione che competente fosse l’Ufficio locale di Cremona dell’Agenzia delle entrate.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proposero ricorso per cassazione.

Nella resistenza della RAS, la Corte di cassazione, con sentenza n. 7844, depositata il 31 marzo 2009, ha dichiarato inammissibile; il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non era stato parte del giudizio di merito, e ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, e cioè limitatamente alla infrazione relativa al conferimento di incarico in assenza di autorizzazione da parte dell’INAIL, il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con il quale era stato dedotto che le infrazioni addebitate alla RAS erano state commesse in (OMISSIS), ove tale società aveva il proprio domicilio legale e la sede effettiva e ove aveva avuto conoscenza dell’accettazione dell’incarico professionale conferito al sanitario dipendente dell’INAIL, a nulla rilevando che le violazioni fossero state accertate dalla Guardia di Finanza di Cremona.

La Corte di cassazione ha poi ritenuto assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto senza rinvio e, decidendo nel merito, ha rigettato l’opposizione proposta da RAS avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste, limitatamente alla mancata richiesta di autorizzazione all’INAIL di conferimento di un incarico professionale al medico delle cui prestazioni si era avvalsa.

Avverso questa sentenza, ALLIANZ s.p.a, quale conferitaria del complesso aziendale di RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà – società per azioni, ha proposto ricorso per revocazione. L’intimata amministrazione non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente deve rilevarsi che la mancata notificazione del ricorso per revocazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze non comporta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta amministrazione, atteso che, proprio con la sentenza qui impugnata per revocazione, il ricorso proposto dal Ministero è stato dichiarato inammissibile, non essendo lo stesso stato parte del giudizio di merito.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia errore di fatto nella lettura degli atti difensivi della RAS e conseguente erroneità della scelta di cassare senza rinvio la sentenza, con l’effetto che è risultata impedita la valutazione nel merito delle restanti eccezioni proposte da RAS nel giudizio di opposizione.

Il ricorso per revocazione è fondato.

La stessa sentenza impugnata, nel ricostruire lo svolgimento del processo, riferisce che RAS s.p.a., a fondamento della propria opposizione, aveva, “tra l’altro”, dedotto la incompetenza per territorio dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Trieste, per la emissione del provvedimento impugnato.

La esistenza di altri motivi di opposizione, non specificati nella sentenza impugnata ma riportati nel ricorso da ALLIANZ s.p.a., impone di ritenere che la cassazione senza rinvio della sentenza di merito per effetto dell’accoglimento del preliminare motivo di ricorso consistente nella violazione delle norme sulla competenza territoriale, sia conseguita alla mancata percezione della esistenza di ulteriori motivi di opposizione, il cui esame avrebbe dovuto essere demandato al giudice di rinvio.

La sentenza di questa Corte 31 marzo 2009, n. 7844 deve quindi essere revocata nella parte in cui dispone, per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione (e cioè limitatamente alla infrazione concernente il conferimento di incarico professionale in mancanza dell’autorizzazione dell’INAIL), la cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale di Cremona.

Passando alla fase rescissoria, il Collegio ritiene che, confermato l’accoglimento, nei sensi prima richiamati, del motivo del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale di Cremona – statuizione, questa, che non risulta interessata dalla proposta revocazione -, la sentenza del Tribunale di Cremona debba essere cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perchè proceda all’esame dei motivi di opposizione proposti dalla ricorrente e non esaminati perchè assorbiti dall’accoglimento del motivo concernente l’incompetenza dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle entrate che aveva applicato la sanzione.

Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di revocazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per revocazione; revoca la sentenza n. 7844 del 2009, nella parte in cui dispone la cassazione senza rinvio della sentenza del Tribunale di Cremona, per effetto dell’accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, del primo motivo di ricorso; decidendo in rescissorio, dispone la cassazione della sentenza del Tribunale di Cremona con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità e di quello di revocazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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