Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19485 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5746-2011 proposto da:
CAU FANNY CAUFNN40S42F7241, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato
PACIFICI PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIUA ANTONIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CHERCHI ANDREANA CHRNRN23S66F721P, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PIRAS PIETRO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente nonchè contro

5.28

Data pubblicazione: 23/08/2013

CUBEDDU ANGELA MARIA, CUBEDDU GEMMA, CUBEDDU
GIULIO, CUBEDDU ROBERTO FRANCESCO, CUBEDDU
GIOVANNINO, CUBEDDU GIUSEPPINO, CUBEDDU ANNA
MARIA;

avverso la sentenza n. 591/2010 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA di SASSARI del 26/10/2010,
depositata 1’11/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 05746 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

– intimati –

3

Ricorso n. 5746/2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente
comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio
Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

corte di appello di Cagliari (sez. spec. agraria) tra essa e Cherchi
Andreana, Cubeddu Roberto Francesco, Anna Maria, Giuseppino, Gemma,
Giovannino, Giulio, depositata 1’11.11.2010 e notificata 1’1.2.2011.
Con tale sentenza veniva rigettato l’appello avverso la sentenza della sez.
spec. agraria del tribunale di Sassari, che aveva rigettato la domanda della
Cau di risoluzione per inadempimento di contratto di mezzadria
pretesamente esistente tra lei ed il dante causa degli appellati, per mancanza
di prova, a fronte dell’assunto dei convenuti che assumevano di aver avuto
il possesso del fondo da un terzo.
Resiste con controricorso Andreana Cherchi.
2. Con il I motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360
n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c. per omessa pronunzia sull’eccezione di giudicato,
costituito dalla sentenza dello stesso tribunale n. 195/07, con cui veniva
rigettata la domanda di Cubeddu Roberto Francesco di usucapione speciale
sul terreno de quo.
Con il II motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2909
c.c. per la stessa ragione in relazione alla predetta sentenza n. 195/07.
3. I motivi sono inammissibili.
Hanno statuito le S.U. di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione,
a seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, il novellato art.
366, sesto comma cod. proc. civ., oltre a richiedere la “specifica”
indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che
sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in
ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un
documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato
prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma , n.

1.Cau Fanny ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della

4

4 cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (Cass.
civ., Sez. Unite, 02/12/2008, n. 28547).
Nella fattispecie non risulta indicato se è quando sia stata prodotta la
predetta sentenza e se la stessa risulti depositata anche per questo giudizio
di cassazione.
4. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta l’omessa ,

relazione agli artt. 244, 421, 437 e 132 c.p.c., per avere la sentenza
imnpugnata da una parte rigettato la domanda sul rilievo che la Cau non
avesse provato l’esistenza del contratto di mezzadria e dall’altra ritenuto
che le prove testimoniali addotte non fossero ammissibili perchè investivano
una qualificazione giuridica e nulla indicavano in merito agli obblighi.
5. Il motivo è manifestamente fondato.
Anzitutto il ricorso (contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente) nel
rispetto del principio di autosufficienza riporta i capitoli di prova (pag. 4,
con rinvio a pag. 2; nonché pag.7 del ricorso).
I capitoli di prova hanno ad oggetto la concessione del terreno dalla Cau al
Cubeddu a titolo di mezzadria, la mancata corresponsione dei prodotti da
oltre 4 anni, la mancata coltivazione del terreno (pag. 2-4); la precedente
corresponsione dei prodotti dal Cubeddu all’abitazione della Cau in Sassari
(pag. 7).
E’ erroneo ritenere che tali capitolati investissero qualificazioni giuridiche,
in quanto lo stesso termine “mezzadria” è utilizzato nella comune accezione
per indicare sinteticamente il complesso di rapporti tra le parti in relazione
ad un determinato terreno e sta ad indicare un fatto storico, non
diversamente dai termini “vendita” o “acquisto”, che di per sé non rendono
inammissibile una testimonianza.
Inoltre gli stessi capitolati di prova fanno chiaramente riferimento alle
prestazioni di prodotti agricoli del Cubeddu nei confronti della Cau.
Ne consegue che manifestamente la motivazione adottata dalla corte di
merito presenta i lamentati vizi motivazionali.
5. L’accoglimento del quarto motivo comporta l’assorbimento del terzo.
5.Pertanto, vanno dichiarati inammissibili i primi 2 motivi di ricorso,
accolto il quarto e dichiarato assorbito il terzo.”

insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in

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Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che vanno dichiarati inammissibili i motivi I e II, e va accolto il motivo IV
del ricorso, assorbito il III;
che la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
Dichiara inammissibile i primi due motivi di ricorso, accoglie il quarto e
dichiara assorbito il terzo. Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia
la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di
appello di Cagliari.
Così deciso in Roma, lì 6 giugno 2013.

P.Q.M.

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