Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13002/2020 R.G. proposto da:

N.M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Veglio,

con domicilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio

dell’Avv. Laura Barberio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTORE DI TORINO;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 14

settembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021

dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 14 settembre 2019, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di N.M.N., cittadino del (OMISSIS), presso il Centro di permanenza per i rimpatri (OMISSIS), disposto dal Questore di Milano con decreto del 19 giugno 2019, convalidato dal Giudice di pace di Milano con decreto del 21 giugno 2019 e già prorogato con decreti del 17 luglio e del 16 agosto 2019.

2. Avverso il predetto decreto il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, per violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis e art. 14, comma 4, rilevando che l’udienza per l’esame della richiesta di proroga si è svolta senza la partecipazione del suo difensore di fiducia, il quale non ha ricevuto la relativa comunicazione, e non ha quindi potuto segnalare al Giudice di pace l’intervenuta sospensione dell’esecutività del decreto di espulsione, disposta dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 10 settembre 2019.

1.1. Il motivo è fondato.

La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti di causa, da cui risulta che con dichiarazione del 9 settembre 2019 il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell’Avv. Carla Lucia Landri, alla quale era stata conferita la necessaria procura, sottoscritta l’11 settembre 2019. Nonostante il deposito di tale procura presso la Cancelleria del Giudice di pace, effettuato il giorno seguente, il predetto Avvocato non ha ricevuto comunicazione della data dell’udienza fissata per la proroga del trattenimento, nella quale il ricorrente è stato assistito da un difensore d’ufficio designato dal Giudice di pace.

In tema di proroga del trattenimento dello straniero, questa Corte ha peraltro affermato costantemente che al relativo procedimento si applicano le medesime garanzie del contraddittorio previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, senza che a tal fine risulti necessaria la richiesta di quest’ultimo di essere sentito (cfr. Cass., Sez. I, 7/11/2018, n. 28423; Cass., Sez. VI, 20/06/2016, n. 12709; 21/07/2015, n. 15279). Lo straniero ha pertanto diritto all’assistenza di un difensore di fiducia, il quale, se nominato, dev’essere tempestivamente avvisato della data dell’udienza fissata per l’audizione, non potendo tali garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, e segnatamente dalla partecipazione all’udienza di un difensore d’ufficio designato dal giudice di pace, dal momento che, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 solo nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di un difensore dev’essere assistito da uno nominato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2018, n. 18769; Cass., Sez. I, 17/07/2006, n. 16212).

2. Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio, essendo ormai scaduti i termini per provvedere alla proroga.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata. Condanna gli intimati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA