Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 08/07/2021
Cassazione civile sez. I, 08/07/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 08/07/2021), n.19485
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13002/2020 R.G. proposto da:
N.M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Maurizio Veglio,
con domicilio eletto in Roma, via Torino, n. 7, presso lo studio
dell’Avv. Laura Barberio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, e QUESTORE DI TORINO;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di pace di Torino depositato il 14
settembre 2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2021
dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto del 14 settembre 2019, il Giudice di pace di Torino, su richiesta del Questore di Torino, ha prorogato di trenta giorni il trattenimento di N.M.N., cittadino del (OMISSIS), presso il Centro di permanenza per i rimpatri (OMISSIS), disposto dal Questore di Milano con decreto del 19 giugno 2019, convalidato dal Giudice di pace di Milano con decreto del 21 giugno 2019 e già prorogato con decreti del 17 luglio e del 16 agosto 2019.
2. Avverso il predetto decreto il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impugnato, per violazione dell’art. 24 Cost. e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 5-bis e art. 14, comma 4, rilevando che l’udienza per l’esame della richiesta di proroga si è svolta senza la partecipazione del suo difensore di fiducia, il quale non ha ricevuto la relativa comunicazione, e non ha quindi potuto segnalare al Giudice di pace l’intervenuta sospensione dell’esecutività del decreto di espulsione, disposta dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 10 settembre 2019.
1.1. Il motivo è fondato.
La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti di causa, da cui risulta che con dichiarazione del 9 settembre 2019 il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell’Avv. Carla Lucia Landri, alla quale era stata conferita la necessaria procura, sottoscritta l’11 settembre 2019. Nonostante il deposito di tale procura presso la Cancelleria del Giudice di pace, effettuato il giorno seguente, il predetto Avvocato non ha ricevuto comunicazione della data dell’udienza fissata per la proroga del trattenimento, nella quale il ricorrente è stato assistito da un difensore d’ufficio designato dal Giudice di pace.
In tema di proroga del trattenimento dello straniero, questa Corte ha peraltro affermato costantemente che al relativo procedimento si applicano le medesime garanzie del contraddittorio previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, senza che a tal fine risulti necessaria la richiesta di quest’ultimo di essere sentito (cfr. Cass., Sez. I, 7/11/2018, n. 28423; Cass., Sez. VI, 20/06/2016, n. 12709; 21/07/2015, n. 15279). Lo straniero ha pertanto diritto all’assistenza di un difensore di fiducia, il quale, se nominato, dev’essere tempestivamente avvisato della data dell’udienza fissata per l’audizione, non potendo tali garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, e segnatamente dalla partecipazione all’udienza di un difensore d’ufficio designato dal giudice di pace, dal momento che, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 solo nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di un difensore dev’essere assistito da uno nominato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. VI, 13/07/2018, n. 18769; Cass., Sez. I, 17/07/2006, n. 16212).
2. Il decreto impugnato va pertanto cassato senza rinvio, essendo ormai scaduti i termini per provvedere alla proroga.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio l’ordinanza impugnata. Condanna gli intimati al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021