Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19485 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 28/02/2017, dep.04/08/2017),  n. 19485

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2178-2015 proposto da:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA, in persona del suo legale

rappresentante C.M., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell’avvocato MARCO

MORGANTI, rappresentata e difesa dagli avvocati ISIDORO DI GIOVANNI,

MARCELLO BERNARDUZZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del proprio dirigente e procuratore avv.

B.F., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ACHILLE SALETTI giusta procura in calce al

controricorso;

(OMISSIS) SRL ora suo FALLIMENTO, in persona del suo Curatore

fallimentare dott.ssa CA.SI., domiciliata in ROMA, PIAZZA

DELLA MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato MICHELE PECORELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA ROMANA CORI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2058/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/02/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del 2 motivo di

ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCA ROMANA GORI;

udito l’Avvocato ACHILLE SALETTI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La s.p.a. Ge Medical Systems Italia ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. (OMISSIS) e la s.p.a. Unicredit (incorporante di Unicredit Corporate Banking s.p.a.), avverso la sentenza del 3 settembre 2014, con cui la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato, per quanto ancora interessa, il suo appello principale contro la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Verona il 13 febbraio 2012.

Con quella sentenza era stata parzialmente accolta la domanda introdotta da essa ricorrente, per ottenere l’accertamento dell’esistenza di un credito della (OMISSIS) nei confronti dell’Unicredit, a seguito di dichiarazione negativa resa da quest’ultima all’udienza per la dichiarazione del terzo nella procedura di pignoramento presso terzi introdotta dalla stessa ricorrente contro la (OMISSIS) e presso Unicredit, quale terza debitrice della medesima.

2. La vicenda, in relazione alla quale venne a suo tempo introdotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, si è articolata come segue.

In forza di titolo esecutivo giudiziale, rappresentato da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della (OMISSIS), riguardo al quale era stata dichiarata inammissibile l’opposizione ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ., la qui ricorrente notificava un atto di pignoramento presso terzi alla medesima, quale debitrice diretta, e ad Unicredit Corporate Banking s.p.a., quale terza debitor debitoris, rispettivamente in data 13 luglio 2010 e in data 23 giugno 2010.

Il credito pignorato dalla qui ricorrente riguardava la debenza delle somme di cui la debitrice esecutata (OMISSIS) era risultata assegnataria con ordinanza del 16 giugno 2010, emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Verona nell’ambito della procedura esecutiva r.g.e. n. 599 del 2010, introdotta dalla stessa (OMISSIS) contro la qui ricorrente e nella quale Unicredit Corporate Banking aveva assunto la veste di terza debitrice pignorata.

Prima dell’udienza fissata per la sua dichiarazione in data 22 settembre 2010, la terza debitrice Unicredit Corporate Banking, con lettera del 6 settembre 2010, rendeva dichiarazione negativa circa l’esistenza della sua posizione debitoria, salvo che per l’importo dovuto a titolo di imposta di registro relativa all’ordinanza di assegnazione, che assumeva ancora non determinato. Adduceva – per quanto si legge nel controricorso dell’Unicredit – che nello stesso giorno della notificazione del pignoramento ad istanza della qui ricorrente, ma prima dell’ora di tale notificazione, la somma oggetto dell’ordinanza di assegnazione era stata corrisposta tramite assegni circolari, emessi dalla filiale di Unicredit Banca s.p.a. di (OMISSIS) a favore della (OMISSIS).

Successivamente, all’udienza fissata per la dichiarazione per il 22 settembre 2010, Unicredit precisava in Euro 7.417,07 l’importo di cui si riconosceva debitrice a titolo di imposta di registro.

3. Il giudizio di accertamento negativo del credito pignorato dalla ricorrente, da essa introdotto davanti al Tribunale di Verona, veniva deciso con il riconoscimento dell’esistenza del credito stesso riguardo al solo importo dell’imposta di registro e la Corte territoriale, investita dell’appello principale della qui ricorrente e di quello incidentale di Unicredit sulla compensazione delle spese giudiziali, li ha rigettati entrambi.

4. Al ricorso per cassazione, che è affidato a tre motivi, hanno resistito con separati controricorsi la curatela fallimentare della s.r.l. (OMISSIS) e Unicredit s.p.a.

6. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce testualmente: “Sull’esistenza del credito pignorato. Violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2697,2721,2724,2726 e 2729 c.c.” e, quindi, si illustra separatamente la “violazione dell’art. 115 c.p.c.”, la “violazione dell’art. 2697 c.p.c.” e, quindi, quella degli artt. 2721,2724,2726 e 2729 c.c.”.

1.1. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è argomentata adducendo che la Corte territoriale l’avrebbe commessa mal valutando le risultanze probatorie relative: a) al tenore generico della dichiarazione negativa resa dalla terza debitrice all’udienza del 22 settembre 2010 per la dichiarazione da rendersi sull’esistenza della sua posizione debitoria, là dove essa aveva sostenuto genericamente di avere provveduto a versare alla (OMISSIS) s.r.l. l’importo di Euro 220.951,00 in forza dell’ordinanza di assegnazione emessa dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Verona, “senza nulla precisare sui tempi e sulle modalità di tale adempimento”: si sostiene che “l’estrema genericità della dichiarazione (….) avvalorava, e avvalora, l’ipotesi che al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi (….) la terza pignorata non avesse ancora adempiuto la riconosciuta obbligazione nei confronti di (OMISSIS) s.r.l.”; b) al tenore della comunicazione del 23 giugno 2010, in cui la Banca aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento emettendo un assegno circolare.

Senonchè, al di là del fatto che, a parte il riferimento alla “estrema genericità”, l’illustrazione non contiene alcuna specifica attività assertiva, tesa a dimostrare come e perchè le ricordate emergenze probatorie sarebbero state mal valutate, il che rende la censura priva di specificità (requisito necessario anche per il motivo di ricorso per cassazione: da ultimo Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017), tanto che, dopo le ricordate affermazioni si asserisce solo che “contrariamente a quanto statuito dalla Corte, dunque, questa difesa ha dato prova del debito di Unicredit verso (OMISSIS)”, si deve osservare che il sostanziale addebito della cattiva valutazione delle dette risultanze probatorie non è in alcun modo idoneo ad evidenziare la violazione del paradigma dell’art. 115 cod. proc. civ..

Cass. n. 11892 del 2016, con statuizioni ora avallate e condivise da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, ha, infatti, precisato al riguardo che “In materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero che ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre”, dovendosi, inoltre, ritenere, al stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, che “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.”.

La censura è, pertanto, inammissibile anche a prescindere dalla sua rilevata genericità.

1.2. La censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è argomentata:

aa) adducendo che “la Corte d’Appello, sposando la tesi del Tribunale, partendo dal presupposto errato (….) secondo cui GE ME non avrebbe dato prova del debito di UNICREDIT nei confronti di (OMISSIS), ritiene che “….l’incertezza della prova al riguardo della sua esistenza al momento del pignoramento ridonda a suo sfavore, non già a sfavore del soggetto pignorato””;

bb) e, quindi, sostenendo genericamente che era onere della Banca dare prova che la consegna dei titoli era avvenuta prima della notifica del pignoramento.

Ebbene, pur non facendosi seguire a tale affermazione alcuna ulteriore argomentazione dimostrativa che tale onere non fosse stato adempiuto, ma solo quella che spettava a Unicredit provare di avere estinto l’obbligazione prima del pignoramento, il che rende la censura anche in tal caso del tutto priva di specificità e, quindi, per ciò solo inammissibile, si osserva che la pretesa violazione dell’art. 2697 cod. non è dedotta in alcun modo nei termini indicati da questa Corte a Sezioni Unite con la già citata sentenza n. 16598 del 2016, là dove essa ha affermato che “La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni”: nella specie il giudice di merito non ha fatto alcuna affermazione diretta e nemmeno indiretta che possa considerarsi come attributiva della distribuzione dell’onere della prova con riferimento al giudizio di cui era investito, ma anzi, attribuendo espressamente alla qui ricorrente l’onere di “dar prova dell’esistenza del credito pignorato (….) al momento del pignoramento”, ha mostrato di applicare proprio la regola sull’onere della prova che è adeguata al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo e ciò non solo nella sua struttura vigente al momento del pignoramento (quella risultante dalle riforme della legislazione 2005-2006), ma anche sostanzialmente a quella attuale, di cui al vigente testo dell’art. 549 cod. prc. civ..

Non può dubitarsi, infatti, che nel giudizio di accertamento dell’obbligo di terzo è il creditore procedente che si fa attore a dover dimostrare che il credito del suo debitore verso il terzo esisteva al momento del pignoramento, di contro a quanto nella procedura esecutiva il terzo ha sostenuto.

1.3. La terza censura proposta dal motivo in esame si articola, in realtà, in due distinte doglianze.

1.3.1. Con la prima si imputa alla sentenza impugnata di avere violato l’art. 2721 cod. civ. e l’art. 2726 cod. civ., perchè avrebbe ritenuto provata per presunzione la circostanza della consegna degli assegni in data antecedente al pignoramento notificato dalla ricorrente, in tal modo violando il divieto – risultante dal combinato disposto delle due norme con l’art. 2729 cod. civ., comma 2 – di dare rilievo a presunzioni per la prova del pagamento, avuto riguardo alla palese eccedenza del limite di valore dell’art. 2721 cod. civ..

Tale prima doglianza è inammissibile. La sentenza impugnata “ha ritenuto adeguati gli elementi, bensì presuntivi ma aventi le caratteristiche ex art. 2729 c.c. per assurgere a valore di prova, forniti dal soggetto pignorato” e di seguito ha dato conto delle ragioni per condividerne la valenza.

In tal modo la sentenza impugnata ha condiviso l’applicazione del ragionamento presuntivo svolta già dal primo giudice.

Ne consegue che la censura qui in esame sarebbe stata ammissibile soltanto se la ricorrente l’avesse prospettata con l’appello, cosa che non ha in alcun modo allegato di aver fatto.

La ragione di tale presupposto di ammissibilità della censura si rinviene nella circostanza che è risalente nella giurisprudenza di questa Corte (si veda già Cass. n. 936 del 1962) l’affermazione che, poichè la violazione dei limiti di ammissibilità della prova testimoniale e, di riflesso, del ragionamento presuntivo, non è rilevabile d’ufficio dal giudice, atteso che detti limiti sono posti solo a tutela di interessi delle parti, qualora essa si verifichi in un grado di giudizio di merito attraverso l’ammissione della prova, dev’essere rilevata dalla parte interessata tempestivamente alla stregua dell’art. 157 c.p.c., comma 2, mentre, se la violazione sia commessa solo con la decisione, come nel caso in cui il giudice espliciti il ragionamento presuntivo vietato, in essa avvalendosi di risultanze probatorie esistenti ed acquisite in atti, la si deve rilevare necessariamente con l’impugnazione della decisione.

Poichè nella specie parte ricorrente non ha nè dedotto nè tanto meno fatto constare di avere lamentato con l’appello l’erroneo utilizzo delle presunzioni applicate dal primo giudice sotto il profilo della loro ammissibilità, non può dolersene ora in questa sede, perchè la relativa questione rimase preclusa per non essere stata prospettata con l’appello.

Sicchè, la condivisione della valutazione presuntiva fatta dal giudice di primo grado da parte di quello della sentenza impugnata non può essere censurata sotto il profilo dell’ammissibilità del ragionamento presuntivo, come sostanzialmente ha anche eccepito la resistente Unicredit.

1.3.2. La seconda doglianza censura il ragionamento presuntivo, assumendo che “gli elementi valutati dalla Corte, tali da far presumere che la consegna dei titoli fosse avvenuta in data antecedente al pignoramento, non possono ritenersi gravi, precisi e concordanti, così come impone la norma dell’art. 2729 c.c.”.

Rileva il Collegio che, sui caratteri del vizio di violazione di questa norma e, quindi, della censura della sua violazione o falsa applicazione, questa Corte si era soffermata ampiamente con la sentenza n. 17457 del 2007 (le cui considerazioni sono state, poi, ribadite da Cass. n. 17535 del 2008).

Nella suddetta sentenza si osservò quanto segue: “La denuncia di violazione di legge in relazione all’art. 2729 codice civile sembra potersi prospettare sotto i seguenti aspetti: a) il giudice di merito (caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e quindi facendo le concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basarsi anche su presunzioni (rectius: fatti) che non siano gravi precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma; b) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità, o di precisione o di concordanza, ai fini della inferenza del fatto noto della conseguenza ignota. Sussume, cioè, sotto la norma dell’art. 2729 fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorre in una falsa applicazione della norma, nel senso che la applica, esattamente assumendola nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, perchè priva di aderenza agli elementi della norma astratta. Ora, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro, almeno secondo l’opinione preferibile (….) e che, come rivelano le massime sopra richiamate, e condiviso da questa corte che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile invece l’idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l’inferenza presuntiva sia “certa”). La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti. La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile – un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, intanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi. Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei caratteri, sembra doversi senz’altro ritenere che il ragionamento del giudice di merito sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 competendo alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta. La Corte di cassazione può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’ inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza. Questo controllo non è riconducibile come tale all’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e come tale sfugge a quelli che sono i limiti del controllo della Corte di cassazione alla stregua di tale norma, sia nel testo anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, sia in quello posteriore, che, nella sostanza non è innovativo, ma, verosimilmente, fotografa la ricostruzione che ne ha fatto la giurisprudenza della stessa Corte di cassazione nel senso che “la nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al nesso di causalità fra il vizio della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa considerazione di punto decisivo fosse configurabile sol per il fatto che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza o contraddittorietà fosse configurabile sol perchè su uno specifico fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della controversia diversa da quella avutasi nella fase di merito” (Cass. n. 22979 del 2004, sulla scorta di precedenti più risalenti, di cui da conto, e seguita, poi, da altre conformi). Sostenere che il controllo della corretta applicazione dei requisiti della gravità, precisione e concordanza si colloca nell’ambito dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e non n. 5, una volta considerato il riportato principio di diritto, comporta, per un verso che l’erronea applicazione dell’art. 2729 c.c. sotto il profilo della sussunzione può essere denunciata anche quando concerne un fatto non principale (ferma, naturalmente, la successiva valutazione sulle conseguenze ai fini della salvezza o meno della decisione), e, per altro verso, che la decisività nel secondo dei sensi indicati non possa venire in rilievo, in quanto ciò che la Corte controlla, cioè la correttezza della sussunzione in termini di gravità, precisione e concordanza, non lo è più con il limite che il ragionamento del giudice di merito è censurabile solo se necessariamente altra dev’essere la soluzione applicabile al caso concreto, bensì lo è: a) in riferimento al requisito della gravità, tutte le volte che essa manchi, perchè difetta la c.d. inferenza probabilistica; b) con riguardo a quello della precisione, tutte le volte in cui la presunzione presenti inferenze probabilistiche plurime e non la sola assunta dal giudice di merito; c) rispetto alla concordanza, quando vi siano elementi probatori dissonanti rispetto alla presunzione. In tutti questi casi parrebbero configurabili possibili vizi di violazione di legge.)”.

Le riportate considerazioni, una volta entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, al quale è soggetto il ricorso in esame e che ha ristretto il controllo della Corte di Cassazione sulla ricostruzione della quaestio facti nei limiti indicati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014, conservano a maggior ragione validità quanto all’individuazione delle modalità di deduzione della violazione dell’art. 2729 cod. civ. e la loro applicazione consente di dissentire dall’opinione radicale che il nuovo n. 5 non consentirebbe più di controllare il ragionamento presuntivo.

1.3.3. E’ alla stregua di esse che dev’essere ora scrutinata la seconda doglianza del motivo di ricorso in esame.

Con essa viene criticata la seguente motivazione della sentenza impugnata: “Rettamente il primo giudice, in difetto di adeguata prova fornita dalla società agente – come suo onere – dell’esistenza del debito di Unicredit S.p.A. verso la (OMISSIS) Srl al momento del pignoramento – nella specie identificato con ora e giorno nell’atto -, ha ritenuto adeguati gli elementi, bensì presuntivi ma aventi le caratteristiche ex art. 2729 c.c. per assurgere al valore di prova, forniti dal soggetto pignorato. Difatti, l’emissione di assegni circolari in favore della S.r.l. (OMISSIS) risulta da apposito libro tenuto alla banca emittente formalmente diversa dal soggetto terzo pignorato – e dalla rimessione dell’esposta querela, da ritenersi ragionevolmente intervenuta dopo che il querelante aveva visto soddisfatto il suo diritto, in tesi, leso con una condotta penalmente rilevante. Peraltro non risulta dedotta e comprovata alcuna ragione logica, in dipendenza della quale la banca pignorata non ebbe a consegnare gli assegni circolari al soggetto creditore, quando emessi e subito prima della remissione della querela.”.

La critica a questa motivazione è svolta dal ricorso nei seguenti termini: “In primo luogo le uniche circostanze che possono considerarsi provate documentalmente sono rappresentate dalla data e ora della notifica del pignoramento e della remissione della querela. Più in particolare, con riferimento all’attestazione di avvenuta ricezione della remissione della querela, di certo la stessa possiede fede privilegiata unicamente con riguardo alla data e all’ora di avvenuta ricezione della stessa da parte del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto, ma non certo relativamente al contenuto di detta rimessione, che rappresenta, invece, una dichiarazione proveniente dal legale rappresentante di (OMISSIS) Dunque, non può darsi per provata la circostanza della veridicità della dichiarazione resa dal legale rappresentante di (OMISSIS), che, nel rimettere la querela, avrebbe dichiarato che la Unicredit aveva ottemperato in data 23.06.2010 all’ordine del giudice. In effetti, la Corte ritiene che la stessa si deve ritenere “….ragionevolmente intervenuta dopo che il querelante aveva visto soddisfare il suo diritto….”. La conclusione a cui perviene la Corte d’Appello è fondata, dunque, su una mera supposizione e non su una prova, nè, tanto meno, un indizio. La pronuncia, dunque, si pone ancora una volta in aperto contrasto con la disposizione di cui all’art. 115 c.p.c. In secondo luogo, non è stato assolutamente provato che gli assegni circolari in questione fossero state emessi in data 23.0.2010 alle h. 12:11: invero, il c.d. “giornale di fondo” è un documento proveniente dalla stessa banca, assolutamente destituito di valenza probatoria. Inoltre, quand’anche venisse accertato che in data 23.06.2010, h. 12.11, venivano emessi gli assegni de quibus, ciò non dimostra assolutamente che nella medesima giornata, e/o comunque prima della notifica del pignoramento, la banca avesse provveduto a consegnare i titoli a (OMISSIS). Circa la consegna dei titoli, nessuna prova è stata, infatti, fornita dalla banca pignorati. Dunque, a oggi, contrariamente a quanto riferito dalla Corte non è stata fornita prova alcuna dell’effettiva consegna alla GFD dei titoli per cui è causa in data precedente alla notifica, nè è stata indicata evidenza della data di incasso degli assegni suddetti. In terzo luogo, a nulla rileva che “l’emissione di assegni circolari in favore di (OMISSIS) risulta da apposito libro tenuto dalla banca emittente – formalmente diversa dal soggetto terzo pignorato”. Invero, in data 23.6.2010 Unicredit Corporate Banking S.p.A. addebitava con pari valuta sul conto corrente n. (OMISSIS) della GE Medical System Italia S.p.A., in essere presso la filiale di (OMISSIS) dell’istituto, la somma di Euro 220.951,00 con la causale “Emissione assegni circolari distinta emissione assegni n. (OMISSIS) da Filiale (OMISSIS) (OMISSIS). Orbene, la circostanza che all’epoca Unicredit Corporate Banking avesse fatto emettere i titoli da Unicredit Banca S.p.A. non muta i termini della questione. Le somme furono materialmente prelevate al conto dell’appellante. Ma vi è di più. Come la Suprema Corte potrà agevolmente constatare, l’atto di appello è stato notificato alla Unicredit Banca S.p.A. (società incorporante la Unicredit Corporate Banking). Dunque, già all’epoca dei fatti Unicredit Banca S.p.A. costituiva con Unicredit Corporate Banking un unicum commerciale e giuridico. Tant’è che dall’estratto contabile Home Banking Unicredit si fa riferimento a un assegno circolare emesso dalla filiale di (OMISSIS). La terza pignorata descriveva, dunque, Unicredit Banca S.p.A. come semplice sede locale di Bologna della Unicredit Corporate Banking. Ragionando diversamente, avuto riguardo al pignoramento presso terzi notificato da (OMISSIS), verrebbe da chiedersi: se il conto corrente intestato alla GE Medical avesse fatto capo a Unicredit Banca S.p.A., come mai Unicredit Corporate Banking S.p.A., unico terzo pignorato da (OMISSIS), ha reso una dichiarazione positiva affermando di essere debitrice del rapporto gestito da altro soggetto giuridico. In tal caso infatti Unicredit Corporate Banking avrebbe dovuto trasmettere al Giudice dichiarazione negativa, dichiarando di non essere debitore di Ge Medical. La Unicredit Banca S.p.A., già all’epoca, dunque, non poteva considerarsi soggetto differente dalla Unicredit Corporate Banking S.p.A.”.

1.3.4. Ebbene, dall’argomentare del ricorso qui riportato, emerge che in esso non si svolge alcuna critica alla motivazione della sentenza impugnata ragionando e spiegando perchè essa avrebbe violato nei sensi indicati dalla sopra ricordata giurisprudenza il paradigma dell’art. 2729 cod. civ..

Si svolgono ragionamenti che nemmeno evocano il concetto di gravità, quello di precisione e quella di concordanza, per sostenere che i giudici di merito abbiano svolto un ragionamento presuntivo fondato su una erronea sussunzione di fatti noti come aventi quelle caratteristiche. Ed anzi emerge che si svolgono argomentazioni che sono dirette a criticare la ricostruzione di dati fattuali fatta dal giudice di merito o ad evocare dati fattuali che non risultano nella motivazione che avrebbe commesso la violazione dell’art. 2729 cod. civ., in tal modo facendo assumere alla censura una dimensione che non trova legittimazione nel paradigma dell’art. 360, nuovo n. 5 e nei limiti del controllo della motivazione sulla quaestio facti indicati da Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014. Sicchè, anche a voler valutare – alla stregua degli insegnamenti di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013 – la censura, non già come di violazione dell’art. 2729 cod. civ., bensì ai sensi del detto n. 5, si sarebbe al di fuori del suo possibile contenuto.

1.5. Il primo motivo è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

2. Con un secondo motivo si deduce: “Sull’estinzione del debito della Unicredit. Violazione degli artt. 2917,1277 c.c. e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 82”.

Vi si sostiene, in linea sostanzialmente subordinata rispetto a quanto enunciato nel primo motivo, che “l’eventuale consegna degli assegni comunque non poteva provocare l’estinzione del debito della Unicredit nei confronti di Ge”, in quanto “l’effetto estintivo (….) è condizionato necessariamente all’effettivo incasso della relativa somma di danaro”. Si censura la motivazione con cui la corte lagunare, dopo avere ritenuto che era rimasta priva di prova, da darsi dalla qui ricorrente, la circostanza che, al momento del pignoramento, la terza debitrice fosse stata ancora in possesso degli assegni circolari emessi in favore della (OMISSIS) e dopo avere affermato che “comunque, corretta s’appalesa la soluzione fattuale del primo Giudice che all’ora del pignoramento la banca aveva già consegnati i titoli alla s.r.l. (OMISSIS)”, si è così espressa: “Quanto all’osservazione che, sino all’incasso del titolo, la banca non aveva adempiuto ala sua obbligazione e, così, era rimasta debitrice del soggetto pignorato, la stessa si appalesa infondata. Difatti l’insegnamento della Suprema Corte, in ordine al pagamento mediante assegni circolari riguarda esclusivamente i soggetti interessati al rapporto obbligatorio adempiuto, non già, anche esplica effetti verso i terzi estranei. Pertanto solo l’inadempimento dell’obbligazione cartolare comporta la mancata estinzione del debito pagato mediante assegno circolare, altrimenti non v’è questione circa l’effetto solutorio.”.

La critica a tale motivazione viene svolta evocando innanzitutto il disposto dell’art. 2917 cod. civ. (secondo cui: “Se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione”), nonchè quello dell’art. 1277 c.c., comma 1, (secondo cui: “I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale”).

Si rileva, quindi, che, se è vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale o anche mediante consegna di assegno circolare, è altrettanto vero che l’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio per il debitore, mentre nel primo caso si verifica con la consegna della moneta al creditore, nel secondo si verifica “quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro”, poichè l’assegno, sebbene, a differenza della cambiale, costituisca mezzo di pagamento, lo è pro solvendo e non pro soluto e tanto esclude l’immediatezza dell’effetto estintivo. A sostegno di ciò si invoca il principio di diritto affermato da Cass., Sez. Un., n. 26617 del 2007, secondo cui: “Nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 Euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva; l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno.”.

Sulla base dell’invocazione di tale principio, dopo considerazioni sulla figura dell’assegno circolare, si sostiene che, nonostante la consegna degli assegni circolari, Unicredit Corporate Banking era rimasta obbligata, potendo l’estinzione dell’obbligazione di cui all’ordinanza di assegnazione del credito, emessa a suo tempo a favore della (OMISSIS), verificarsi solo quando quest’ultima avesse concretamente acquisito la disponibilità della somma di danaro oggetto degli assegni. E si argomenta, poi, che la posizione di creditrice pignorante della ricorrente e l’art. 2917 cod. civ. impedirebbero di condividere l’affermazione della Corte territoriale della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’effetto estintivo del debito per cui sia stato emesso assegno circolare si verificherebbe solo con il suo incasso, riguarderebbe solo i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche i terzi.

In tale prospettiva si adduce che nè la Banca nè la GFD risultavano aver provato che quest’ultima avesse effettivamente incassato le somme di cui agli assegni prima della notifica del pignoramento.

2.1. Il Collegio ritiene che il motivo non possa essere accolto e non possa giustificare la cassazione della sentenza.

Tuttavia, l’esame delle ragioni poste a fondamento di esso giustifica una correzione della motivazione della sentenza impugnata nei termini che risulteranno da quanto di seguito si esporrà.

Il punto di partenza al riguardo è che, anche per effetto della sorte del primo motivo, deve ritenersi accertato che, alla data ed all’ora del pignoramento notificato dalla qui ricorrente alla Unicredit Corporate Banking quale debitor debitoria, cioè quale soggetto tenuto a corrispondere alla (OMISSIS) le somme di pertinenza della GE Medical Systems Italia oggetto dell’ordinanza di assegnazione a suo tempo ottenuta dalla (OMISSIS), la Unicredit Corporate Banking aveva compiuto, nella sua posizione di debitrice assegnata, un atto di disposizione in senso lato.

Tale atto era consistito innanzitutto nel far luogo, con il consenso tra l’altro della creditrice (OMISSIS) (che, comunque, dato il valore del credito non si sarebbe potuta in linea normale rifiutare) ad un’attività, quella di dare disposizione per far emettere i quattro assegni circolari a favore della sua creditrice (e debitrice pignorata dalla ricorrente) (OMISSIS), come mezzi di pagamento della somma, di pertinenza della stessa ricorrente, da corrispondersi alla (OMISSIS), in forza dell’ordinanza di assegnazione a suo tempo emessa a favore di essa.

A detto atto, inoltre, era seguita, sempre prima della notificazione del pignoramento, anche la consegna degli assegni da parte della banca emittente incaricata e, dunque, la loro emissione, con la consequenziale acquisizione della natura di titoli di credito, secondo il peculiare regime dell’assegno circolare.

2.2. Prima di esaminare la rilevanza di tali atti di disposizione della propria posizione compiuti e fatti compiere dalla Unicredit Corporate Banking, rispetto al pignoramento eseguito dalla qui ricorrente e di farlo nell’ottica del disposto dell’art. 2917 cod. cv., è opportuno considerarla a monte nell’ambito di una questione più generale e preliminare.

Essa è quella della sorte del diritto di credito quale bene assoggettabile, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., alla garanzia patrimoniale e, quindi, all’espropriazione forzata di cui agli artt. 543 c.p.c. e segg. da iniziarsi con il relativo pignoramento c.d. presso terzi, allorquando riguardo al detto diritto abbia avuto luogo l’emissione di un titolo di credito e, dunque, l’incorporazione di tale diritto nel titolo, con le conseguenze naturali secondo la legge regolatrice del titolo e della sua circolazione.

Ebbene, l’atteggiarsi del bene “credito” rispetto all’azione esecutiva per espropriazione, una volta che esso sia stato oggetto del fenomeno di incorporazione in un titolo di credito, è scolpito dall’art. 1997 cod. civ. (su cui di recente la Corte si è soffermata nella sentenza n. 6536 del 2016), il quale prevede che “Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo”.

Il disposto della norma è di valenza generale, come questa Corte, ribadendo un principio già enunciato con la sentenza n. 1871 del 1954, ebbe ad affermare nella sentenza n. 2799 del 1963, secondo cui: “La norma dell’art. 1997 cod. civ. trova applicazione, come è fatto palese dalla sua stessa dizione (comprensiva del pegno, del sequestro e del pignoramento), in riferimento a qualsiasi vincolo, convenzionale o non convenzionale, sul diritto menzionato nel titolo di credito. Essa, disponendo che qualsiasi vincolo sul diritto predetto è inefficace se non e attuato sul titolo, prescinde dal momento in cui e imposto il vincolo, non distingue tra titoli girati e non girati e, pertanto, trova applicazione in ogni caso ed anche nei rapporti tra prenditore ed emittente.” (in senso conforme: Cass. n. 1831 del 1969).

L’implicazione del disposto normativo in esame è senza dubbio che, allorquando abbia luogo l’incorporazione di un diritto di credito in un titolo di credito, il “bene” relativo è suscettibile di essere assoggettato ad esecuzione forzata solo con l’attuazione dell’esecuzione sul titolo di credito.

Sicchè, implicazione della norma è che l’esecuzione forzata “essendo il titolo di solito un documento, deve allora avvenire direttamente sul titolo stesso e la forma di esecuzione del pignoramento è quella relativa ai beni mobili” (così la citata Cass. n. 6536 del 2016).

Se tali considerazioni si applicano alla vicenda in esame si deve rilevare in via preliminare che il pignoramento eseguito dalla qui ricorrente, in ragione della pregressa incorporazione del credito della debitrice esecutata (OMISSIS) verso Unicredit Corporate Banking si è perfezionato in un momento in cui il suo oggetto, cioè il credito, per effetto dell’incorporazione negli assegni circolari, “non esisteva”, esistendo invece il credito incorporato nei titoli ed essendo possibile solo pignorare i titoli con l’esecuzione per espropriazione dei beni mobili.

Tale situazione va apprezzata considerando che, secondo il regime del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, applicabile in questa vicenda, detto giudizio “pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principi del giusto processo “ex” art. 111 Cost. – si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege” (Cass., Sez. Un., n. 25037 del 2008).

Ebbene, una volta considerata la duplice finalità del giudizio cui si riferisce il ricorso, è palese che, con riferimento al profilo della assoggettabilità all’esecuzione forzata introdotta dalla qui ricorrente, la circostanza che il diritto di credito della (OMISSIS) era incorporato negli assegni rileva come ostativa a detta assoggettabilità, il che rende irrilevante riguardo ad esso il problema dell’avvenuta estinzione del diritto di credito solo con l’incasso da parte della (OMISSIS) degli assegni. Con riferimento al profilo del giudizio inerente l’accertamento del modo di essere del credito della (OMISSIS) verso Unicredit Corporate Banking viceversa risulta accertata con effetto anche nei confronti della qui ricorrente, che quel credito era stato incorporato nei quattro assegni circolari. Nessun accertamento, invece, risulta nel rapporto trilatero sul se tali assegni siano stati incassati, atteso che la sentenza impugnata ha escluso che questo problema rilevasse e, dunque, non ha svolto accertamento al riguardo.

Questa è la motivazione che avrebbe dovuto enunciare la Corte territoriale e che avrebbe dovuto giustificare il rigetto della domanda di accertamento dell’obbligo della terza Unicredit Corporate Banking di soggiacere all’espropriazione forzata nei suo confronti introdotti e, nella logica della Corte territoriale, l’accertamento che in concreto risulta dal tenore della sentenza nel senso della incorporazione del diritto di credito negli assegni.

2.3. Le svolte considerazioni non sono in alcun modo incrinate dalla rilevanza della norma dell’art. 2917 cod. civ., la quale nella sua logica interna e per effetto della necessaria coordinazione con la norma dell’art. 1997 cod. civ., allorquando venga in rilievo un fenomeno di incorporazione del diritto in un titolo di credito, non è con esse in alcun modo in contrasto. Il verificarsi del fenomeno dell’incorporazione del credito nel titolo prima della notificazione del pignoramento e la conseguenza che solo su di esso la pretesa esecutiva può attuarsi, ove un pignoramento del credito venga notificato al debitor debitoris quando l’incorporazione è avvenuta, impedisce di considerare come oggetto del pignoramento il credito nella sua dimensione precedente e, quindi, esclude il rilievo dell’art. 2917 cod. civ..

Se si crede, nella logica della norma dell’art. 1997 cod. civ., che, in presenza del fenomeno della incorporazione, esige che l’esecuzione si svolga sul titolo incorporante, si può dire che tale fenomeno, quando si verifica prima della notificazione del pignoramento al debitor debitoris rappresenti una sorta di “causa estintiva” del credito nella dimensione precedente anteriore al pignoramento. Con la conseguenza che l’art. 2917 non può rilevare.

2.4. Il Collegio, ferma l’assorbenza dell’esposta ricostruzione, rileva che, se si prescindesse da essa, l’art. 2917 cod. civ. consentirebbe comunque esso stesso di pervenire alle medesime conclusioni.

Si deve rilevare che la norma, allorquando oggetto del pignoramento è un credito, dà rilievo, stabilendone l’irrilevanza in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, non già all’estinzione del credito come tale, in quanto verificatasi successivamente al, cioè cronologicamente dopo, il pignoramento, bensì alla “estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento”.

In tal modo la norma assegna rilevanza sotto il profilo cronologico alla causa efficiente dell’estinzione e, dunque, dev’essere intesa nel senso che l’estinzione del credito rileva a danno del pignorante e dei creditori intervenuti quando la causa che la provoca si è verificata prima del pignoramento e ciò ancorchè l’effetto estintivo del credito si produca dopo quel momento, essendo necessario, semmai, che tale produzione si verifichi in modo automatico per la sola efficienza deterministica della causa anteriore al pignoramento e non anche per effetto di altre cause.

Nel caso in cui il debitor debitoris, prima del pignoramento, rilasci in pagamento al debitore-creditore nei suoi confronti un assegno bancario semplice o ne giri uno in pagamento e l’assegno venga presentato all’incasso senza che sia circolato ulteriormente oppure dopo essere stato girato o girato ulteriormente, la circostanza che l’estinzione del dovuto incorporato nel titolo si verifichi successivamente al pignoramento sotto il profilo cronologico si colloca dopo il pignoramento e causa l’estinzione dopo il pignoramento, ma occorre tenere presente che non dipende da un comportamento del debitor debitoris, ma di altri, cioè di chi ha ricevuto l’assegno o ne è divenuto giratario e lo presenta positivamente all’incasso fruendo della legge di circolazione del titolo.

Ora, l’art. 2917 cod. civ. quando dà rilievo alla causa estintiva del credito intervenuta dopo il pignoramento dev’essere collegato, almeno quando si considera la posizione del debitor debitoris, con la norma regolatrice del pignoramento presso terzi di crediti, siccome emergente dall’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2, là dove la legge dice che deve recare l’intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice delle somme pignorate. La causa estintiva verificatasi dopo il pignoramento, sotto tale profilo deve essere determinata da un atto di disposizione del terzo pignorato. Ne segue che l’estinzione del credito incorporato nell’assegno, emesso o girato in pagamento dal debitor debitoris prima del pignoramento, per effetto di una successiva presentazione all’incasso non può essere considerata una causa estintiva espressione di atto di disposizione commesso dal debitor debitoris, ma è causa estintiva che si verifica ormai indipendentemente da un comportamento del medesimo.

Ne deriva che, dal punto di vista del debitor debitoris e, quindi, del comportamento dispositivo da lui tenuto l’estinzione è causalmente ricollegata e viene determinata dall’originaria emissione dell’assegno o dalla sua girata, che si collocarono prima del pignoramento.

Sicchè, così ragionando, l’art. 2917 cod. civ. non consente di ritenere che l’estinzione possa considerarsi dovuta ad una causa successiva al pignoramento riconducibile al comportamento del debitor debitoris.

D’altro canto, quando si tratti di un assegno emesso in pagamento dal debitor debitoris non è nemmeno sostenibile, qualora il pignoramento si perfezioni dopo, che, prima che l’assegno sia presentato all’incasso, il debitor debitoris, potendo far mancare i fondi sul suo conto sul quale è tratto l’assegno oppure comunicare alla banca di non onorarlo, debba in mancanza di uno di tali comportamenti, considerarsi come soggetto causante l’estinzione del credito pignorato: è sufficiente osservare che in tal modo gli si imputa non di avere compiuto un atto di disposizione delle somme pignorate, bensì di non avere tenuto un comportamento positivo e, dunque, estraneo, all’obbligo di non disporre di cui all’art. 543 c.c., comma 2.

E tra l’altro va considerato che, a norma del R.D. n. 1736 del 1933, art. 35, “l’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione” e che “in mancanza di tale ordine, il trattario può pagare anche dopo spirato il termine”, sicchè, finchè non scada il termine di presentazione, il comportamento positivo dell’emittente risulterebbe anche impossibile.

Semmai, se l’assegno ricevuto direttamente o per girata dal debitore-creditore prima della notificazione del pignoramento è presentato all’incasso da lui o da lui girato dopo quella notificazione, l’art. 2917 cod. civ. consente di ritenere che l’estinzione del credito pignorato possa ritenersi irrilevante rispetto al suo creditore ed ai creditori intervenuti, ma solo riguardo alla sua posizione debitoria.

Nel caso di assegno circolare, poichè, com’è noto, esso contiene un impegno a pagare del banchiere (sebbene avente causa in un rapporto di provvista con colui che è legittimato a richiederne l’emissione), qualora il pignoramento intervenga – come nella specie – allorquando l’assegno sia già stato emesso a seguito della richiesta di un debitor debitoris ed a favore del creditore-debitore esecutato e sia stato a lui consegnato, la circostanza che il creditore-debitore lo incassi successivamente alla notificazione del pignoramento è un comportamento che non solo non è tenuto dal debitor debitoris, ma che egli dovrebbe, nell’ipotesi che gli accordi con la banca lo consentano, fra l’altro, impedire con un comportamento positivo, estraneo alla norma dell’art. 543 c.p.c., comma 2, n. 2.

Ove, poi, l’assegno circolare fosse emesso dallo stesso debitor debitoris, per essere esso una banca, si deve ritenere che, ove l’assegno venga presentato all’incasso da un giratario del creditore-debitore, sarebbe contrario alla legge di circolazione del titolo rifiutare il pagamento per effetto del successivo pignoramento e la stessa cosa deve dirsi per il caso in cui l’assegno venga presentato all’incasso direttamente dal creditore-debitore.

Ciò si osserva ferma restando comunque la decisività degli argomenti sopra desunti direttamente dall’art. 1997 cod. civ..

2.3. Le svolte considerazioni esprimono dissenso da un non recente precedente di questa stessa Sezione, l’unico che – a quel che consta – si è occupato di problematiche simili a quelle che poneva il presente ricorso, sebbene con riferimento ad un caso di assegno ordinario, girato dal debitor debitoris in pagamento del credito poi pignorato. Esso aveva così statuito: “In tema di pignoramento di crediti, qualora prima dell’intimazione, il terzo pignorato abbia girato al debitore diretto un assegno bancario in adempimento dell’obbligazione corrispondente al credito poi pignorato, l’estinzione dell’obbligazione del terzo pignorato è opponibile al creditore pignorante solo se anche il pagamento dell’assegno sia seguito prima dell’intimazione.” (così Cass. n. 1108 del 1997).

Le dette considerazioni sono sufficienti ad evidenziare perchè il ragionamento allora seguito dalla Corte non è condivisibile, senza che sia qui necessario riferirlo espressamente.

Le medesime considerazioni giustificano il dissenso dalla motivazione di una decisione più recente Cass. n. 6265 del 2012, che, peraltro, non contiene una motivazione che abbia preso posizione sulla problematica qui esaminata.

Detta decisione, infatti, ha statuito che “L’incasso dell’assegno post-datato, in quanto successivo alla notificazione del pignoramento, non è opponibile al creditore pignorante ex art. 2917 cod. civ. anche se, in ipotesi, la dazione dell’assegno al creditore, debitore esecutato, abbia preceduto il pignoramento”, dando rilievo non solo alla decisiva circostanza della postdatazione, che rendeva incerto il momento dell’emissione rispetto a quello del pignoramento, ma anche alla seguente considerazione: “Corretta in diritto è infine la conclusione raggiunta dal giudice di merito – onde confutare le ragioni dell’appellante non solo in fatto, ma anche in diritto – in punto di mancanza di efficacia estintiva della dazione dell’assegno postdatato: infatti, ciò che rileva come fatto estintivo dell’obbligazione non è la dazione dell’assegno, ma la sua presentazione per l’incasso e l’incasso effettivo (cfr. Cass. S.U. n.13658/10, secondo cui, in caso di pagamento con assegno bancario, l’estinzione dell’obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità della somma di denaro). Conforme al dettato dell’art. 2917 cod. civ.. pertanto è la constatazione conclusiva della sentenza per la quale, essendo, mancata la prova dell’incasso in data precedente il pignoramento, ed essendovi anzi più di un elemento in senso contrario (postdatazione riconosciuta dalla stessa appellante ed annotazione sui libri contabili della transazione in epoca successiva al pignoramento)”.

La ricordata recente decisione, come si vede, si è limitata ad evocare la logica della rilevanza dell’incasso dell’assegno, ma non risulta essersi soffermata a spiegarne la decisività anche se, verosimilmente, perchè nella specie veniva in rilievo un fenomeno di postdatazione, sul quale, peraltro, non ha svolto alcuna considerazione e su cui non è necessario in questa sede soffermarsi ai fini della presente decisione. Anche se, lo si rileva soltanto, come ipotesi di discussione, pure in questo caso, essendo avvenuta l’emissione, sebbene con evidente irregolarità derivante dalla postdatazione, il fenomeno dell’art. 1997 cod. civ. e la rilevanza del concetto di momento della causa determinte di cui all’art. 1917 cod. civ. nel senso su indicato si potrebbero dire non incisi. Si ricorda, infatti, che “La postdatazione dell’assegno non comporta la nullità del titolo, ma solo del relativo patto per contrarietà a norme imperative, poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il pagamento, anche se l’assegno non può, tuttavia, valere come titolo esecutivo, dovendosi considerare con bollo irregolare, senza che abbia, a tal fine, rilievo la successiva eventuale regolarizzazione fiscale.” (Cass. n. 5069 del 2010). Ex adverso si potrebbe prospettare la rilevanza del principio di diritto, secondo cui: “L’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento -, è contrario alle norme imperative contenute nel R.D. n. 1736 del 1933, artt. 1 e 2 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall’art. 1343 c.c., sicchè, non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.” (Cass. n. 10710 del 2016), nonchè di quello, assistito dalla stessa logica, espresso da Cass. n. 26232 del 2013, nel senso che: “L’emissione di un assegno bancario postdatato a garanzia dell’adempimento di una propria obbligazione, costituisce atto contrario a norme imperative e non meritevole di tutela. Ne consegue che il fideiussore non resta liberato, ai sensi dell’art. 1955 cod. civ., per fatto del debitore, ove il pegno, nel quale il fideiussore sostenga di non essersi potuto surrogare per il comportamento doloso o colposo del creditore, sia costituito da assegni bancari postdatati consegnati dal debitore o da un terzo a garanzia del credito.”.

Ma, lo si ripete, il Collegio non deve approfondire la relativa questione.

2.4. Il secondo motivo è, dunque, rigettato in applicazione del seguente principio di diritto: “Poichè l’emissione di un assegno e l’incorporazione del credito nel titolo, comportano, ai sensi dell’art. 1997 cod. civ. che il vincolo di un pignoramento possa realizzarsi solo tramite il pignoramento del titolo e considerato che l’emissione dell’assegno, quale causa efficiente dell’estinzione del credito nella dimensione anteriore all’incorporazione è, agli effetti dell’art. 2917 cod. civ., precedente al pignoramento, qualora il debitor debitoris destinatario di un’ordinanza di assegnazione del credito, pignorato a carico del suo creditore e debitore diretto, richiesto dal creditore assegnatario del pagamento della somma assegnata, emetta in pagamento di essa un assegno, consegnandolo al creditore assegnatario, si deve ritenere che l’emissione dell’assegno impedisca, nel caso in cui successivamente il debitor debitoris riceva la notificazione di un pignoramento del credito oggetto dell’ordinanza di assegnazione a carico del detto creditore assegnatario, di considerare – nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo introdotto dal pignorante nei confronti del detto debitor debitoris a seguito della dichiarazione negativa di costui esistente, agli effetti dell’art. 2917 cod. civ. ed ai fini dell’esecuzione introdotta con il detto pignoramento, il credito pignorato, ancorchè l’assegno non sia stato pagato o non risulti la relativa prova. (Principio valido sia nel caso di assegno ordinario sia nel caso di assegno circolare, come nella specie).”.

3. Il terzo motivo è prospettato in questi termini: “Sulla circostanza secondo cui gli assegni furono emessi da altro banchiere. Violazione degli artt. 1269 e 1270 c.c.e del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, art. 85”.

Vi si critica la parte finale della motivazione della sentenza impugnata, là dove la Corte veneziana ha osservato quanto segue: “Peraltro i titoli in questione formalmente erano stati emessi da altro banchiere rispetto alla s.p.a. Unicredit Corporate Banking, sicchè nemmeno era possibile imporre allo stesso di rendersi inadempiente per far rivivere il debito oggetto di pagamento. Quindi, una volta consegnati i titoli in questione, non era più possibile al soggetto datore impedirne il pagamento, stante la natura dell’assegno circolare – promessa del banchiere di pagare – pena l’inadempimento del soggetto emittente, nella specie come visto nemmeno la stessa s.p.a. Unicredit Corporate Banking.”.

La questione che vi si pone, dopo avere svolto considerazioni sul rapporto fra Unicredit Corporate Banking e Unicredit Banca s.p.a., è che la prima avrebbe potuto, una volta ricevuta la notificazione del pignoramento, dare ordine alla seconda di non procedere al pagamento degli assegni circolari a favore della (OMISSIS).

Essa è priva di fondamento perchè si scontra con le considerazioni svolte a proposito del secondo motivo sulla rilevanza dell’art. 1997 cod. civ. e, gradatamente, sull’esclusione che un comportamento di quel genere fosse dovuto dalla Unicredit Corporate Banking per effetto del pignoramento.

4. Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

6. Le spese, attesa la correzione della motivazione e la novità dei termini in cui è stata esaminata la questione decisa con il secondo motivo, possono compensarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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