Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19484 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19484 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5597-2011 proposto da:
MAIORIELLO ANTONIO MRLNTN33A21A243E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio
dell’avvocato MARIO BRANCEDORO, rappresentato e difeso dagli
avvocati MOLITIERNO BIAGIO, LUISA DE MATTEO giusta
•••

procura speciale per atto Notaio Italo Giannetti di Alvignano del
27/01/2011, rep. n. 17373 allegata in atti;
– ricorrente contro

TOSCANINI ARMANDO TSCRND55E02A512Y, ORABONA
GUALTIERO RBNGTR57H10E958Y, ORABONA GIOVANNI
RBNGNN61S26H501D,

MOCCI

CLAUDIA

MCCCLD62B41H501X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
ALESSANDRO MALLADRA 31, SC. C. INT. 15, presso lo studio

52%

–n

Data pubblicazione: 23/08/2013

dell’avvocato IARIA GIOVANNI, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 819/2010 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito l’Avvocato Tana Giovanni difensore dei controricorrenti che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che
aderisce alla relazione.

Ric. 2011 n. 05597 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

NAPOLI del 3/3/2010, depositata il 29/04/2010;

3

Ricorso n. 5597/2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
1.La Corte di appello di Napoli (sez. spec. agraria), con sentenza depositata il 29.4.2010, rigettava

Vetere (sez. spec,. agraria) con cui veniva rigettata la domanda di questi di accertamento
dell’avvenuta sua usucapione di terreno in catasto risultante di proprietà Mocci Claudia, Orabona
Gualtiero, Orabona Giovanni, Toscanini Armando. Riteneva la corte di merito che sulla base della
documentazione prodotta, sia pure tardivamente, ma ammessa per la sua indispensabilità, il
rapporto tra le parti era iniziato come affitto agrario e che non sussisteva l’usucapione non essendo
stata provata l’interversio possessionis a norma dell’art. 1141 c.c.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Maioriello Antonio.
Resistono con controricorso i convenuti.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.
1165 e 2943 c.c., nonché il vizio motivazionale, perché la documentazione prodotta dai convenuti
non era idonea a provare un’attività di interruzione del possesso ad usucapione di esso attore.
3. Il motivo è inammissibile per inconferenza.
La domanda è stata rigettata non perché non era maturato il tempo necessario all’usucapione, per
effetto di atti interruttivi, ma perché non essendo intervenuta l’interversio possessionis ex art. 1141
c.c. la disponibilità materiale del bene, iniziata come detenzione nell’ambito di un contratto di
affitto, non si è mutata in possesso con le modalità di cui all’art. 1141 c.c..
La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, statuito che la proposizione, con il ricorso
per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata è
assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente
inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (ex multis, Cass. 07/11/2005, n. 21490; Cass.
24/02/2004, n. 3612; Cass. 23/05/2001, n. 7046). L’inconferenza del motivo comporta che
l’eventuale accoglimento della censura risulta comunque privo di rilevanza nella fattispecie, in
quanto inidoneo a risolvere la questione decisa con la sentenza impugnata (Cass. Sez. Unite,
12/05/2008, n.11650; Cass. S.U. 23860 del 19/09/2008).
4. Violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché difetto
motivazionale per avere la corte di merito ritenuto ammissibile la documentazione tardivamente
prodotta, nonostante le preclusioni e decadenze intervenute.

l’appello proposto da Maioriello Antonio avverso la sentenza del tribunale di Santa fiaria apua

4

5. Il motivo è manifestamente infondato.
Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l’ammissione
di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d’ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una
speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della
causa (Cass. civ., 22/03/2011, n. 6498). La irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i
documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, trova un

funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei
diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di
ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, secondo comma, cod. proc. civ.,
ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur
sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del
contraddittorio delle parti stesse (Cass. civ., 25/06/2007, n. 14696). La corte di merito ha
congruamente motivato in merito a tale indispensabilità della prova documentale al fine di accertare
come avesse avuto inizio il rapporto dell’attore e quindi di accertare se effettivamente all’inizio vi
fu un rapporto di affitto agrario.
6. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c.,
nonché il vizio motivazionale della sentenza per non avere ammesso la prova per testimoni
ritualmente articolata e non avere consentito al ricorrente la deduzione di nuovi mezzi di prova resi
necessari dall’ammissione di nuovi mezzi di prova.
7.11 motivo è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata ha infatti esaminato e rigettato la richiesta di prova testimoniale sul rilievo
che essa non fosse specifica relativamente al punto se vi era stata l’interversio possessionis. Tale
motivazione è congrua, in quanto come emerge dai capitoli trascritti nel ricorso, essi hanno solo ad
oggetto un preteso possesso ultratrentennale dell’attore, ma nulla dicono in merito al mutamento
della detenzione in possesso, ovvero in merito al momento iniziale di tale disponibilità materiale del
bene ( e cioè se si fosse trattato fin dall’inizio di possesso, ovvero se inizialmente si trattasse di una
disponibilità sulla base di un contratto di affitto, come assunto dai convenuti e ritenuto provato dalla
sentenza impugnata sulla base della documentazione prodotta).
8. Il ricorso va rigettato.”
5 .Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della “verità materiale”, cui è doverosamente

5

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
sostenute dai resistenti , liquidate in complessivi C. 1700,00, di cui C. 200,00 per spese , oltre spese
generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 6 giugno 2013.

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