Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19484 del 18/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 18/07/2019, (ud. 26/06/2019, dep. 18/07/2019), n.19484
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24026-2018 proposto da:
C.M., socio di DEIV – CAR di C.D. & C. SAS,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANPIETRO CONTARIN;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 239/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI
PRISCOLI LORENZO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno di imposta 2007 con il quale erano stati accertati maggiori imponibili mediante un accertamento di tipo analitico-presuntivo ai sensi del D.Lgs. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, comma 3;
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente confermando l’atto impugnato e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente affermando che l’accertamento in capo alla società è fondato perchè in presenza di un reddito esiguo, come nel caso di specie, e di scostamento rispetto allo studio di settore, nonchè in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta, l’Ufficio è facoltizzato a porre in essere un accertamento di tipo analitico-presuntivo D.Lgs. n. 331 del 1993 ex art. 62 sexies, comma 3, come correttamente ha fatto: il basso reddito dichiarato e lo scostamento rispetto agli studi di settore sono elementi che costituiscono validi motivi per procedere alla ricostruzione dei ricavi, che peraltro appaiono realistici e verosimili alla luce degli elementi utilizzati per la loro determinazione. Di converso la società nella sua opposizione ha sollevato solo contestazioni generiche;
che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti e in particolare il fatto, oggetto di discussione fra le parti, che i criteri utilizzati dall’Ufficio (il riferimento alle quotazioni di un mensile – Quattroruote – gestito da privati) non sarebbero attendibili;
ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10, occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta in tal senso entro il 10 giugno 2019, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2019