Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19483 del 30/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2016, (ud. 01/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19483

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23154-2009 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA VENTI

SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MULEO giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/2008 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MULEO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento a carico di B.F., riteneva che quest’ultima, per gli anni di imposta (OMISSIS), aveva svolto attività commerciale, mentre aveva beneficiato di agevolazioni fiscali previste per attività agricola.

Ritenendo dunque che non spettasse il regime agevolato, che presupponeva la natura agricola e non commerciale dell’attività svolta, rideterminava le imposte sul reddito, con relativo avviso di accertamento.

B.F. ha proposto ricorso ottenendo ragione in primo grado.

Avverso tale decisione ha proposto appello l’Agenzia, e la Commissione Tributaria regionale, dopo avere rilevato che l’onere della prova spetta alla contribuente, avendo quest’ultima chiesto le agevolazioni fiscali connesse alla natura agricola della propria impresa, ha rilevato come tale onere non fosse stato assolto.

Piuttosto, secondo la Commissione Regionale, dagli atti emergeva il contrario, nè potevano essere utilizzati a sostegno della tesi della contribuente la dichiarazione di notorietà, ed un verbale della Guardia Forestale, a dimostrazione della natura agricola dell’attività svolta, in quanto entrambi privi di valore probatorio.

Emergeva inoltre, anche perchè accertato in separato giudizio, che fino al (OMISSIS) l’impresa era intestata al cognato della B., di cui quest’ultima risultava dipendente.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la B., lamentando l’omessa pronuncia su punti decisivi, nonchè l’erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte della Commissione Regionale.

Resiste con controricorso l’Agenzia.

La ricorrente ha presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giova innanzitutto rilevare che la sentenza impugnata è stata depositata il 20 marzo 2008 e che la L. n. 69 del 2009 (che ha abrogato l’art. 366 bis c.p.c. prevedente la necessità che ciascun motivo d ricorso per cassazione ai sensi dei nn. 1, 2, 3 e 4 si concluda con un quesito di diritto) è entrata in vigore nel luglio 2009 e le disposizioni in essa contenute “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge”, senza che possa parlarsi di un’applicazione retroattiva dell’art. 366-bis c.p.c. poichè la sua applicazione è consentita ai ricorsi aventi “a oggetto un provvedimento pubblicato in data anteriore al 4-7-09” in ossequio a quanto disposto dall’art. 58, comma 5 cit. Legge di abrogazione (v. tra le altre cass. n. 5752 del 2011) e dovendo peraltro rilevarsi che è stato ritenuto infondato (v. cass. n. 26364 del 2009) il dubbio di costituzionalità di tale articolo, “in quanto è discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali”.

Tanto premesso, occorre altresì evidenziare che in tutti i sei motivi del ricorso in esame viene dedotta violazione della legge sostanziale e/o processuale (e solo nel quinto e sesto motivo vizio di motivazione), pertanto tutti tali motivi dovevano concludersi a pena di inammissibilità con un quesito di diritto che presenti le caratteristiche di idoneità enucleate nel tempo dalla copiosa giurisprudenza (anche a sezioni unite) formatasi in proposito.

Nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è chiarito che “il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, dì enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della S.C. di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o in un mero interpello della Corte di legittimità ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 11535 del 2008).

In particolare, il quesito di diritto di cui all’art. 366-bis c.p.c. deve compendiare: “a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie” (v. tra le altre cass. n. 19769 del 2008 e n. 7732 del 2014) e “non può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità” (v. cass., ord. n. 20409 del 2008). Inoltre, il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzino vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è poi bensì ammissibile, ma esso deve concludersi “con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto”. (Cass., S.U., n. 7770 del 2009).

Ciò comporta che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., n. 20603 del 2007).

Nel caso di specie, dalla lettura dei quesiti di diritto formulati dalla ricorrente a conclusione dei motivi di ricorso in esame, appare del tutto evidente la non rispondenza di detti quesiti alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte. Detti quesiti infatti si presentano assolutamente inadeguati alla funzione loro propria siccome individuata da questo giudice di legittimità perchè formulati come meri interpelli, peraltro generici, astratti e teorici, perciò inadeguati a svolgere la loro funzione, che, secondo la giurisprudenza di questo giudice, è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regula iuris da applicare al caso concreto, posto che nella specie le censure si concludono con quesiti assolutamente privi di ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della sentenza impugnata e formulati in maniera del tutto inadeguata sia ad esprimere la rilevanza ai fini della decisione della risposta al quesito sia a consentire alla Corte di formulare, sulla base della sola lettura del quesito autonomamente considerato un principio di diritto idoneo a risolvere il caso sub iudice ed a ricevere applicazione in ulteriori casi prospettanti le medesime questioni di diritto (v. oltre quelle già citate, tra molte altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonchè SU nn. 7257 del 2007 e 7433 del 2009).

E’ inoltre da aggiungere che in più di un motivo (secondo, terzo e quarto) i quesiti di diritto, oltre a presentare le caratteristiche sopra evidenziate, risultano inammissibilmente prospettati in maniera che la risposta al quesito necessariamente involga e presupponga la soluzione di una quaestio facti che non risulta affatto pacifica in atti (v. in proposito tra le altre SU n. 23860 del 2008).

Invero, i quesiti di diritto si limitano a chiedere se sia vero che la sentenza ha violato il disposto normativo senza però indicare quale avrebbe dovuto essere la diversa regola di diritto che si sarebbe dovuta applicare.

Infine, con riguardo al quinto ed al sesto motivo di ricorso nel quale risulta altresì dedotto vizio di motivazione, giova evidenziare che nella giurisprudenza di questa Corte si è altresì precisato, con riferimento, in particolare, ai motivi di ricorso con i quali – come nella specie – si denuncia vizio di motivazione, che l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, e che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007). In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (v. tra le altre Cass., n. 16002 del 2007 e la già citata cass. n. 7732 del 2014).

Tanto premesso, i suddetti motivi (con i quali si denuncia vizio di motivazione) mancano totalmente della illustrazione riassuntiva richiesta dall’ultima parte dell’art. 366 bis c.p.c. siccome interpretato dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce i tutto quanto sopra esposto, rilevata l’assoluta inadeguatezza dei quesiti di diritto formulati con riguardo a tutti i motivi di ricorso per violazione di legge nonchè la mancanza della illustrazione riassuntiva richiesta dall’art. 366 bis c.p.c. in relazione alla denuncia del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento al quinto ed al sesto motivo, deve in via assolutamente preliminare, pertanto prescindendo da ogni altro pur possibile diverso rilievo, affermarsi l’inammissibilità dei motivi in esame.

Il ricorso deve essere conseguentemente respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 7mila, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA