Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19483 del 13/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19483
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B.G.F., rappresentato e difeso dall’avv. Inzani
Daniele, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 121/21/07, depositata
il 4 ottobre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, n. 121/21/07, depositata il 4 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto a B.G.F., medico convenzionato con il S.s.n., il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001: in particolare, il giudice a quo ha affermato che nella fattispecie è indubbia l’assenza di elementi organizzativi, quali “l’impiego di rilevanti capitali, l’esercizio dell’attività in uno studio autonomo, la gestione di personale”.
Il contribuente resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale.
2. Con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia la violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo e si pone il quesito se la sentenza della CTR abbia violato il D.P.R. n. 270 del 2000, art. 22, in base al quale un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale deve avere la disponibilità di uno studio.
costituendo indice di autonoma organizzazione del medico convenzionato l’esistenza di una struttura, corredata di beni e servizi idonei ad agevolare e consentire la produzione di un valore aggiunto nell’esercizio della professione medica, di cui il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile, nonchè l’esistenza di beni ammortizzabili di valore desumibile dal quadro RE del modello Unico.
Il motivo appare inammissibile, poichè prospetta una questione giuridica nuova (obbligatorietà della disponibilità di uno studio da parte del medico convenzionato), implicante accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, peraltro, ha espressamente escluso, come detto sopra, l’esistenza di uno “studio autonomo”.
3. Il ricorso incidentale del contribuente (concernente la compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello), a seguito dell’inammissibilità del ricorso principale, perde efficacia in quanto tardivo (art. 334 c.p.c., comma 2).
4. In conclusione, si ritiene che i ricorsi, riuniti, possano essere decisi in camera di consiglio per inammissibilità del principale ed inefficacia dell’incidentale”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riuniti i ricorsi ex art. 335 cod. proc. civ., va dichiarato inammissibile i ricorso principale ed inefficace quello incidentale, in quanto tardivo ex art. 327 cod. proc. civ. (senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine indicato dall’art. 371 cod. proc. civ.) (Cass. nn. 8105 del 2006, 1528 del 2010);
che la ricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di cassazione (in relazione all’attività difensiva svolta dal contribuente con il controricorso), che si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi.
Dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.
Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 1000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010