Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19482 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19482 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 7478-2017 proposto da:
DELPIANO IGNAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO
ALLEGRA, rappresentato e difeso dall’avvocato I\IASSIMO
NAVACH;
– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,
NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA, EMANUELA
CAPANNOLO;

Data pubblicazione: 23/07/2018

- controricorrenti avverso la sentenza n. 1971/2016 del TRIBUNALE di TRANI,
depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE

RILEVATO
che con sentenza del 21 dicembre 2016, il Tribunale di Trani
chiamato a pronunziarsi sull’opposizione proposta da Ignazio
Delpiano nei confronti dell’INPS, a fronte dell’esito negativo
dell’ATP promosso per la verifica del requisito sanitario utile ai
fini del conseguimento della pensione di inabilità, condannava
l’Istituto al pagamento della predetta pensione nonché alla
rifusione delle spese di lite complessivamente valutate in euro
1,400,00 oltre accessori;
che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto
infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere
stata la domanda giudiziale tempestivamente proposta e
sussistenti in base all’espletata CTU, rimasta esente da qualsiasi
rilievo critico, le condizioni legittimanti il godimento del beneficio
con conseguente soccombenza dell’Istituto ;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il Delpiano,
affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con
controricorso, l’INPS;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
che il ricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO

Ric. 2017 n. 07478 sez. ML – ud. 24-05-2018
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MARINIS.

che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare, in una con
il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione de del
d.m. n. 55/2014, degli artt. 24, comma 1, I. n. 794/1942 e 4,
comnna 1, d.m. n. 585/1994 nonché della I. n. 1051/1957,
imputa al Tribunale di aver proceduto alla liquidazione delle

prescindendo dall’indicazione del sistema di liquidazione
adottato e della tariffa professionale applicabile e senza rispetto
dell’inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti
dalla tariffa professionale forense in relazione al valore della
causa;
che il motivo risulta meritevole di accoglimento, avendo in
effetti il Tribunale proceduto alla liquidazione delle spese di lite
in termini complessivi ed in violazione dei parametri fissati dal
d.m. n. 55/2014, applicabile alla fattispecie per essere stata la
liquidazione qui censurata operata con sentenza del 21.12.2016
(cfr. Cass., SS.UU., n. 17405/2012, con riferimento allo
scaglione compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00, nel
quale rientra l’ammontare di due annualità della prestazione
richiesta, cui deve farsi riferimento essendo il titolo controverso
(cfr. cass., SS.UU., n. 10455/2015), risultando la statuizione
resa dal Tribunale sul punto limitata a complessivi euro
1.400,00 oltre rimborso spese generali IVA e CPA, quando
invece il compenso dovuto, da computarsi, ai sensi degli artt. 1
e 4, d.m. n. 55/2014, tra il minimo ed il massimo delle tariffe e,
pertanto, anche con riferimento ai minimi (cfr. Cass. nn.
18167/2015 e 2386/2017), qui individuabili, tenendo conto di
tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva e quattro
per la causa di merito, in euro 911,00 per la fase di istruzione
preventiva (risultanti dalla somma di euro 270,00 per studio
della controversia, euro 337,50 per la fase introduttiva del
Ric. 2017 n. 07478 sez. ML – ud. 24-05-2018
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spese di lite unitariamente e non in relazione alle singole fasi,

giudizio ed euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione,
dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai
sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014) e, trattandosi di causa
inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in euro 2.251,00
per il giudizio di merito (risultanti dalla somma di euro 442,50

giudizio, euro 475,50, per la fase istruttoria e/o di trattazione ed
euro 962,00 per la fase decisionale, dovendosi ridurre le prime
due e la fase decisionale del 50% e la fase istruttoria del 70%,
ex art. 4, d.m. n. 55/2014), va determinato in euro 3.162,00;
che, pertanto, conformandosi alla proposta del relatore, il
ricorso va accolto, l’impugnata sentenza cassata e, non
risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa
decisa nel merito disponendo la riliquidazione delle spese in
complessivi euro, 3.162,00 per compensi professionali oltre
spese generali al 15°/0 ed altri accessori di legge e attribuendo le
spese del presente giudizio secondo il criterio della soccombenza
liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell’avv.
Massimo Navach, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,
liquida le spese giudiziarie in euro
(
3.162,00 per compensi r oltre spese generali al 15% ed altri

decidendo nel merito

accessori di legge e condanna l’INPS al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per
compensi ed euro 1500,00 per compensi oltre spese generali al
15% ed altri accessori di legge, con distrazione a favore dell’agi.
Massimo Navach, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio
2018
Il Presidente
Ric. 2017 n. 07478 sez. ML – ud. 24-05-2018
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per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva del

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