Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19482 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Agostino

Depretis n. 86, presso gli avv.ti Carlo Romano e Beatrice Fimiani,

rappresentata e difesa dall’avv. Romano Giovanni, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 158/26/07, depositata il 1^ ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 158/26/07, depositata il 1^ ottobre 2007, con la quale, in accoglimento dell’appello di V.A., è stata dichiarata l’illegittimità dell’avviso di liquidazione notificatole per imposta di registro ed INVIM in relazione ad una divisione ereditaria: in particolare, il giudice a quo ha affermato che, pur non avendo la contribuente impugnato la sentenza sfavorevole di primo grado emessa nei suoi confronti e degli altri condividenti, essa poteva ugualmente avvalersi del giudicato favorevole ottenuto da questi ultimi in appello, per motivi di ragionevolezza e di giustizia sostanziale.

La V. resiste con controricorso.

2. Il primo, assorbente, motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 1306 c.c., comma 2, e art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ., censurando l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, sulla base del principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d’imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato, per cui il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (ex plurimis, Cass. nn. 13997 del 2002, 3306 e 5595 del 2003, 18025 del 2004, 1589 del 2006, 28881 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che, mentre sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, la controricorrente va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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