Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19482 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 16/12/2016, dep.04/08/2017),  n. 19482

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10742-2014 proposto da:

Z.M., S.R.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE CARSO 61, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentati e difesi dall’avvocato RODOLFO BEVILACQUA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA SERVIZI SANITARI N (OMISSIS) BASSA FRIULANA, AZIENDA

OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE,

ZURICH INSURANCE PLC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 160/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 05/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. TRAVAGLINO GIACOMO;

udito l’Avvocato ANDREA REGGIO D’ACI per delega;

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI

Z.M. e S.R. convennero dinanzi al tribunale di Udine la Asl Bassa friulana (OMISSIS) e l’Azienda ospedaliera universitaria di Udine, chiedendone la condanna al risarcimento del danno assortamente subito in occasione di errate prestazioni sanitarie rese al S. dai sanitari degli enti convenuti.

Il giudice di primo grado, espletata, in corso di causa, consulenza medico – legale, all’esito della quale risultò accertata l’adeguatezza della condotta tenuta dai sanitari della Asl, a differenza di quella dei medici udinesi – ritenuta censurabile sotto il profilo della tempistica diagnostica – senza, peraltro, che il loro comportamento avesse dispiegato conseguenze etiologicamente rilevanti sull’evoluzione del quadro clinico del paziente e sugli esiti dell’insorta patologia ischemica midollare – respinse la domanda.

La corte di appello di Trieste, investita dell’impugnazione proposta dagli attori in prime cure, la rigettò, salva parziale rettifica del capo di sentenza relativo alle spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte triestina Z.M. e S.R. hanno proposto ricorso sulla base di 3 motivi di censura.

La Zurich Insurance (compagnia assicuratrice della Asl, e da quest’ultima chiamata in causa in primo grado) resiste con controricorso.

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1223 e ss., 2043 e 2697 c.c., con riferimento a principio del nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico e l’evento dannoso.

Il motivo è privo di pregio.

Pur volendo prescindere dai non marginali profili di inammissibilità della doglianza – che non chiarisce se essa si limiti a censurare l’operato dei medici udinesi, ovvero si estenda anche al comportamento di quelli che operarono presso la Asl (OMISSIS), dove il S. fu ricoverato per cinque ore, prima di essere trasferito all’ospedale S. Maria della Misericordia -, osserva il collegio che, quanto alla condotta di questi ultimi, la sentenza impugnata, sulla base delle risultanze della CTU, correttamente e condivisibilmente esclude tout court qualsiasi possibilità di addebito di negligenza o imprudenza, essendosi gli stessi limitati a disporre il tempestivo trasferimento del paziente in una struttura meglio attrezzata per far fronte alla patologia manifestatasi; con riguardo, poi, all’intervento dei sanitari dell’ospedale di Udine, altrettanto correttamente la Corte territoriale, con motivazione scevra da vizi logico – giuridici, ha ritenuto di escludere, sulla base della stessa CTU, la rilevanza causale della loro condotta – che viene espressamente definita colpevole dai ricorrenti, per essere stata omessa l’adozione di una terapia anti – aggregante piastrinica al fine, quantomeno, di limitare i danni provocati dall’insorgenza ischemica – rispetto all’evoluzione della patologia lamentata dal S., precisando ancora, per completezza di motivazione (benchè la circostanza fosse stata per la prima volta rappresentata soltanto in grado di appello), che l’uso di anticoagulanti imponeva un atteggiamento prudenziale ai sanitari, atteso l’alto rischio di, emorragie midollari, e considerato inoltre che il paziente era allergico all’aspirina.

Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento in particolare alla terapia che avrebbe limitato i danni provocati dall’ischemia e con riferimento alle diverse tipologia di cure per istus ischemico rispetto all’ictus cerebrale di cui al punto a p. 7 dell’atto di appello.

Il motivo è inammissibile, volta che, sotto le spoglie della censura di omesso esame di un fatto decisivo (nessuna omissione di fatti decisivi essendo, di converso, rinvenibile nella ampia ed esaustiva motivazione della sentenza impugnata), esso si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito.

Parte ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, mediante una specifica indicazione dei fatti asseritamente decisivi, discussi e ciò nonostante omessi, si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze medico – legali emerse dalla CTU, così come motivatamente fatte proprie dalla Corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto irricevibili, volta che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere in alcun modo tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale, ovvero vincolato a confutare qualsiasi deduzione difensiva.

E’ poi principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico – formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione (salvo i casi di prove cd. legali, tassativamente previste dal sottosistema ordinamentale civile).

Con il motivo in esame, parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, un insanabile deficit motivazionale della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come concordemente emerse nel corso dei due precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., con riferimento alla prescrizione dell’azione in capo all’attrice signora Z.M..

Il motivo è evidentemente assorbito nel rigetto delle censure che precedono, nessun evento di danno caratterizzato da ingiustizia apparendo predicabile, nella specie, con riferimento alla persona del S. – e di riflesso alla convivente Z..

Il ricorso è pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della parte costituita, che si liquidano in complessivi Euro 4200, di cui 200 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 17 comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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