Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19481 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/09/2011), n.19481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.L. C.F. (OMISSIS), G.G. C.F.

(OMISSIS), M.G. C.F. (OMISSIS),

PI.AN. C.F. (OMISSIS), PI.SI. C.F.

(OMISSIS), PI.MA.AN. C.F. (OMISSIS),

PI.DA. C.F. (OMISSIS), QUESTI ULTIMI CINQUE NELLA

QUALITA’ DI EREDI DELL’ING. PI.PI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA G PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO FABIO FRANCESCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato STEFANELLI TIZIANA;

– ricorrenti –

contro

CS PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE E DI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI

BRINDISI, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE

PRO TEMPORE COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. S.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo

studio dell’avvocato PEDONE LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARINI ALESSANDRO;

IPEM SPA P.i. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE DOTT.

P.P.Y., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MONACO SORGE

CARMINE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVESTRE FRANCESCO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 567/2004 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 08/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Brindisi,nell’approvare l’affidamento al servizio tecnico consortile della redazione di progetti infrastrutturali da presentare al Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno, ai fini della loro inclusione nel terzo piano annuale del programma triennale dell’intervento straordinario di cui alla L. n. 64 del 1986, dispose, con Delib. n. 194 del 1987, che, per la redazione di taluni di essi, ci si avvalesse della collaborazione degli ingegneri P. P., P.L. e G.G., con cui l’organo rappresentativo del Consorzio stesso stipulò, in data 31.5.1989, apposita convenzione per iscritto.

Successivamente, su sollecitazione dell’IPEM s.p.a., che prospettava la necessità di un progetto di variante per l’ampliamento di un suo contiguo stabilimento, accollandosi l’onere dei relativi costi, con Delib. n. 103 del 4/6/1991, il consiglio direttivo del Consorzio affidò a detti ingegneri anche la redazione del progetto di variante;

rimaste inevase le richieste di corresponsione del compenso, il Pi., il P. ed il G. ottennero dal presidente del Tribunale di Brindisi, decreto ingiuntivo, in data 15.1.93, sia contro l’ente consortile che contro l’IPEM, per il pagamento della somma di L. 145.166.015, oltre accessori.

A seguito delle opposizioni proposte dal Consorzio e dall’IPEM, il Tribunale, con sentenza del 3 marzo 1997, rilevato che il titolo posto a fondamento dell’ingiunzione era rappresentato unicamente da detta deliberazione del consiglio direttivo dell’ente Consortile, ritenuta la natura pubblica dell’ente stesso, considerato che la volontà del Consorzio non era stata estrinsecata nella necessaria forma scritta, accoglieva le opposizioni e revocava l’ingiunzione, compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza proponevano appello i tre professionisti; si costituivano in giudizio il Consorzio e la IPEM instando per il rigetto dell’appello e proponendo impugnazioni incidentali subordinate.

Con sentenza del 19.4.04 la Corte d’Appello di Lecce respingeva l’appello, compensando interamente fra le parti le spese di lite.

Propongono ricorso per cassazione,sulla base di due motivi, P. L., G.G. nonchè, quali eredi di P. P., nelle more deceduto, M.G., Pi.

A., Pi.Si., Pi.Ma.An. e Pi.Da..

Resistono con controricorso il Consorzio per lo Sviluppo Industriale e di Servizi Reali alle Imprese di Brindisi e la Ipem s.p.a.

entrambve le parti hanno presentato memorie difensive.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1326 c.c.;

insufficiente e omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

la Corte territoriale, in violazione del canone dell’interpretazione letterale del contratto, aveva ritenuto la natura modificativa e/o integrativa, rispetto alla convenzione n. 512, in data 31.5.1989, dell’affidamento del nuovo incarico, per la redazione del progetto di variante, a detti progettisti; doveva ravvisarsi, invece, la natura suppletiva dell’incarico stesso, stante il riferimento per relationem alla convenzione scritta relativa all’incarico originario;peraltro, la Corte di merito non aveva tenuto conto che, nella specie, il Presidente del Consorzio aveva trasmesso, con nota del 14.4.1992, diretta a tutti gli interessati, compresi l’IPEM e i tre ingegneri incaricati del progetto, copia della Delib. ASI 4 giugno 1991 di approvazione del progetto di variante, ribadendo che l’intero onere economico era stato assunto dall’IPEM, con la sottoscrizione per accettazione di detta Delib. ASI; tali atti, anche in mancanza di una convenzione scritta, comportavano la validità dell’incarico avente ad oggetto il progetto di variante ex art. 1326 c.c., potendosi ricostruire la volontà delle parti attraverso atti scritti e controllabili;

2) Violazione e falsa applicazione della L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 36, comma 4 ed insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

la Corte territoriale, nonostante l’avvenuta trasformazione del Consorzio del Porto in ente pubblico economico ex L. n. 317 del 1991, lo aveva ritenuto assoggettabile alla disciplina delle pubbliche amministrazioni, senza tener conto che l’incarico per la redazione del progetto di variante era stata conferito nell’esclusivo interesse della IPEM s.p.a. e, quindi, per fini privatistici, sicchè non era necessaria la forma scritta “ad substantiam” di tale incarico;

inoltre alla delibera del Consorzio era seguita la redazione e consegna del progetto nel 1991 e l’approvazione dello stesso con Delib. 6 marzo 1992, n. 31/ASI. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di merito ha escluso che l’incarico relativo al progetto di variante, oggetto della Delib. 4 giugno 1991, n. 103 fosse strettamente dipendente dall’affidamento del precedente incarico,conferito ai tre professionisti con convenzione del 31.5.1989 e richiedesse, perciò, un autonomo contratto scritto; al riguardo ha evidenziato, con corretta ed adeguata motivazione, che l’incarico di redazione del progetto di variante aveva natura necessariamente integrativa/modificativa della precedente convenzione, stante, fra l’altro, la diversità dell’oggetto quanto alla prestazione affidata ai professionisti ed alla misura del compenso loro dovuto, così da richiedere una nuova manifestazione di volontà in forma scritta. Il giudice di appello ha, inoltre, correttamente evidenziato: che la deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio n. 103 del 4.6.91, costituiva atto interno e preparatorio del negozio “avente come destinatario l’organo legittimato ad esprimere la volontà all’esterno nella specie il presidente del Consorzio ASI)” e non poteva, quindi, sopperire alla forma scritta ad substantiam del contratto, richiesta per la validità dei contratti posti in essere dalla P.A.; che il difetto di un contratto scritto fra il presidente del Consorzio ed i professionisti era insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, anche con riferimento a comportamenti concludenti delle parti,quali la ricezione dell’elaborato progettuale e l’eventuale utilizzazione dello stesso.

Orbene, ritiene il Collegio che tale motivazione sia del tutto corretta ed esente dai vizi lamentati nonchè aderente alla la giurisprudenza della S.C. che , in materia, ha più volte ribadito come il contratto stipulato dalla P.A. richiede, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa, nell’interesse sia del cittadino che della collettività, agevolando l’espletamento della funzione di controllo; non rileva, quindi, al fine di una valida conclusione del contratto, l’esistenza di una deliberazione con cui l’Ente amministrativo abbia autorizzato il conferimento dell’incarico al professionista, avendo la stessa un’efficacia puramente interna all’Ente, di natura meramente preparatoria della successiva manifestazione di volontà esterna di volontà negoziale;

nè rilevano gli altri atti successivi a detta delibera, come richiamati nel motivo di ricorso, trattandosi, comunque, di atti inidonei alla costituzione di un valido rapporto contrattuale, posto che la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi da atti o fatti concludenti, da manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi che integrano comportamenti di fatto privi di rilievo sul piano giuridico, mancando quell’accordo tra le parti presupposto dell’art. 1321 c.c.( Cfr. Cass. n. 7962/2003; n. 9212/2001, n. 1929/2004).

Ha precisato, inoltre, la Corte di legittimità che i contratti della P.A. devono essere consacrati in un unico documento ove siano indicate le clausole disciplinanti il rapporto, salvo che la legge non autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo corrispondenza, come nell’ipotesi eccezionale, non ricorrente nella specie, prevista dal R.D. n. 2240 del 1923, art. 17 di contratti conclusi con ditte commerciali( Cfr. Cass. n. 7297/2009; n. 14808/04;

n. 9212/2001).

Quanto osservato non consente di ravvisare alcun vizio interpretativo della volontà dei contraenti il cui accertamento, peraltro, si risolve in una indagine di fatto affidato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, stante la coerenza e logicità della motivazione addotta anche con riguardo al mutamento dell’oggetto del contratto, con riferimento alla natura della prestazione affidata ai professionisti ed alla misura del compenso, così da richiedere una nuova manifestazione di volontà contrattuale espressa nella prescritta forma scritta(Cfr. Cass. n. 8539/201 l;n. 209/2007; n. 2074/2002; n. 9636/2001).

Quanto alla seconda censura si osserva che la ratio decidendi si fonda su una duplice argomentazione: a) l’affidamento dell’incarico in data anteriore alla trasformazione del Consorzio in ente pubblico economico; 2) la qualificazione di enti pubblici economici attribuita ai consorzi ASI, senza alcun mutamento della struttura, dei compiti e delle attribuzioni, che attengono a funzioni pubbliche di interesse generale. Orbene,la prima ragione, posta a fondamento della pronuncia, non è stata impugnata; conseguentememte è inammissibile, per difetto d’interesse, anche la doglianza relativa alla insufficienza di motivazione sulla valutazione che, in concreto,il conferimento dell’incarico ineriva all’esercizio da parte del Consorzio; di attività pubblicistica e non privatistica.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 5200,00 di Euro 500,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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