Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19481 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19481 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3884-2011 proposto da:
ASCRIZZI SIMONA SCRSMN79 p47F205S, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo
STUDIO LEGALI ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GERMANI LUIGIA CARLA, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
AXA ASSICURAZIONI SPA 00902170018 in persona del
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell’avv. LUIGI OTTAVI, che
la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 23/08/2013

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588 in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta

– resistente nonchè contro
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE GANDHI DI VILLA
RAVERIO DI BESANA (MI) 91074290155;
– intimato – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 8219/2010 del TRIBUNALE di MILANO del
4.5.2010, depositata il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Filippo Manca (per delega avv.
Luigia Carla Germani) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Luigi
Ottavi che si riporta agli scritti e chiede inoltre il rigetto con rinvio.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2011 n. 03884 sez. M3 – ud. 06-06-2013
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e difende, ope legis;

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Ricorso n. 3884/2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis
c. p. c., osserva:

l’istituto tecnico commerciale Gandhi di Villa Raverio di Besana (Milano) al risarcimento del
danno da responsabilità contrattuale nei confronti di Ascrizzi Simona, studentessa di tale istituto,
che aveva riportato un infortunio alla mano, urtando contro la rete durante una partita di pallavolo
presso l’Istituto, accogliendo in parte la domanda di garanzia proposta dai convenuti nei confronti
dell’assicuratrice AXA Assicurazioni s.p.a..
Il tribunale di Milano, adito dai convenuti, dichiarava la nullità della sentenza, per violazione
dell’art.112 c.p.c., avendo l’attrice proposto una domanda di responsabilità extracontrattuale, e
rigettava la domanda ex art. 2048 c.c., in quanto l’attrice si era procurata la lesione da sola, urtando
la rete.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice.
Resiste con controricorso la AXA Assicurazioni, che ha anche presentato memoria.
2.1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto ben poteva
il primo giudice qualificare la domanda come di risarcimento per responsabilità contrattuale.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 1218 e 2048 c.c..
3. I due motivi sono manifestamente infondati.
E’ vero che è il giudice che deve qualificare la domanda sulla base della causa petendi e del
petittun prospettati, ma in ogni caso egli non può sostituire alla domanda esplicitamente richiesta
una diversa, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. a tutela della corrispondenza tra il
chiesto e pronunziato. La scelta tra l’azione di responsabilità contrattuale e quella aquiliana e
l’eventuale loro esercizio cumulativo nel processo rientrano nel potere dispositivo della parte, con la
conseguenza che, ove la parte opti per una di esse, non è consentito al giudice, in violazione dell’art.
112 c.p.c., sostituirsi all’attore nella scelta che avrebbe potuto operare ed accogliere la domanda in
base ad un titolo diverso (Cass. 06/08/2002, n. 11766).
Nella fattispecie correttamente il tribunale rileva che l’attrice con la citazione aveva richiesto che
fosse affermata la responsabilità dei convenuti a norma degli artt. 2043, 2048 e 2051, con

LH giudice di pace di Milano con sentenza n. 26610/2006 condannava il Ministero dell’istruzione e

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conseguente condanna. Quindi certamente non poteva il giudice di pace sostituire a tale domanda di
responsabilità extracontrattuale una diversa domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale.
4.Manifestamente corretta è anche la sentenza impugnata nella parte in cui esclude la responsabilità
dei convenuti ex art. 2048 c.c., poichè nella fattispecie si versa in ipotesi di autolesione dell’allievo
e, quindi, fuori dal paradigma normativo di cui all’art. 2048 c.c. (Cass. S.U. 27/06/2002, n. 9346).
5.1. Manifestamente fondato è il terzo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che il

c.p.c.
Lo stesso tribunale riconosce, infatti, che l’attrice aveva anche proposto domanda risarcitoria nei
confronti dei convenuti, quali custodi della rete contro cui urtando l’attrice aveva subito lesione alla
mano.
Sennonchè su tale domanda non si è pronunziata la sentenza impugnata.
5.2.Né ha alcuna rilevanza il generico riferimento che nella sentenza si fa alla circostanza che non
era stata ipotizzata un’anomalia della rete, generatrice del danno.
Infatti la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civ.
prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni
da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto
liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da
interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come
ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. n. 8229 del 07/04/2010; N. 28811 del
2008)
6. Il ricorso incidentale condizionato, proposto da Axa Assicurazioni in merito alla mancata
pronunzia ex art. 112 c.p.c. sull’eccezione di prescrizione sollevata, per essere la stessa ritenuta
assorbita dal tribunale per effetto del rigetto della domanda, va dichiarato inammissibile.
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale
condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza
di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello non si è pronunciato,
ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce
il presupposto dell’impugnazione. Pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di
rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (Cass. 19/10/2006, n.22501).”
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che va rigettato il I e II motivo di ricorso principale e va dichiarato inammissibile il ricorso
incidentale; che va accolto il terzo motivo del ricorso principale; che va cassata in relazione

tribunale non si è pronunziato sulla domanda di cui all’art. 2051 c.c., con ciò violando l’art. 112

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l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione al Tribunale di
Milano,;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il I e II motivo del ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso
incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale; cassa in relazione l’impugnata sentenza,

Così deciso in Roma, lì 6 giugno 2013.

e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diverso magistrato

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