Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19481 del 13/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 13/09/2010), n.19481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BUCK s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 49/06/07, depositata il 5 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22 giugno 2010 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio.

La Corte:

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n, 49/06/07, depositata il 5 ottobre 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata affermata l’illegittimità dell’avviso di liquidazione emesso nei confronti della Buck s.r.l. a titolo di imposte ipotecaria e catastale in relazione ad atto di conferimento di immobile, gravato da mutuo ipotecario.

La contribuente non si è costituita.

2. Con l’unico motivo di ricorso si formula il quesito di diritto “se, nel caso di conferimenti immobiliari in società di capitali, la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali debba essere determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili del mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito e accollato alla conferitaria, cosicchè violi e faccia falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10, la sentenza della CTR, la quale affermi che la base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali debba essere determinata sempre sulla stessa base imponibile dettata dall’art. 50 T.U. – id est: valore del bene al netto delle passività – sull’imposta di registro con riguardo agli atti costitutivi di società con conferimento di immobili”.

Il ricorso appare manifestamente fondato, sulla base del principio ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale, nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale, l’attribuzione, prescritta dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, dello stesso valore assegnato ai fini dell’imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità di oggetto propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecarie e catastali, a differenza dell’imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile nel caso di conferimenti immobiliari in società va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sè considerati, restando preclusa la detrazione dal valore degli immobili degli oneri e delle passività, come il mutuo garantito da ipoteca gravante sull’immobile conferito, accollato alla conferitaria, senza che possa pertanto trovare applicazione lo specifico criterio indicato, per l’imposta di registro, dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 50, comma 3, (Cass. nn. 10486 del 2003, 26854 del 2007, 11776 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente;

che, mentre sussistono giusti motivi – in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza sopra citata – per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimata va condannata alle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alle spese del presente giudizio di Cassazione, che liquida in Euro 1100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre contributo unificato, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2010

 

 

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