Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19481 del 08/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/07/2021, (ud. 11/05/2021, dep. 08/07/2021), n.19481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6016/2015 R.G. proposto da:

CENTRO 2002 SRL, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. MARA

VURCHIO e dall’Avv. FRANCESCANTONIO BORELLO e, elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, Via di Vigna Fabbri, 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del

Piemonte, n. 891/38/14, depositata in data 9 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11 maggio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La società contribuente CENTRO 2002 SRL ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2006 con il quale, per effetto del disconoscimento di costi, venivano recuperate a tassazione IRES e IVA. La società contribuente ha dedotto la mancata notifica del questionario, la cui mancata risposta del contribuente aveva assunto il ruolo di atto di innesco dell’azione impositiva; ha, poi, contestato l’erroneo utilizzo del metodo induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2, e delle conseguenti presunzioni “semplicissime” e ha dedotto, nel merito, l’infondatezza della pretesa impositiva.

La CTP di Torino, preso atto della parziale riduzione in autotutela dell’originaria pretesa, ha accolto parzialmente il ricorso in detti termini. La CTR del Piemonte, con sentenza in data 9 luglio 2014, ha rigettato l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che l’atto istruttorio (questionario) fosse stato regolarmente recapitato al contribuente, evidenziando l’avvenuto invio della raccomandata con cui era stato dato avviso del tentativo di consegna del plico. Ha, poi, ritenuto la CTR che l’atto di appello non contenesse motivi nuovi rispetto a quelli sollevati in primo grado in relazione alla censura relativa al metodo utilizzato dall’Ufficio per l’accertamento, dichiarando in tale parte l’inammissibilità dell’appello; infine, la CTR ha ritenuto precluso l’esame delle ulteriori questioni.

Propone ricorso per cassazione la società contribuente affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6 e 10, nonché violazione “del principio del contraddittorio”, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che in relazione alla notificazione del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria sono state rispettate le formalità necessarie. Ritiene parte ricorrente che in tal modo la CTR avrebbe violato le norme dello statuto del contribuente, ove sanciscono il diritto alla piena conoscenza degli atti e all’informazione preventiva, non essendo sufficiente il mero rispetto dei requisiti formali in ordine alla notificazione del questionario.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, 53 e 61, degli artt. 132 e 276 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha ritenuto inammissibile il motivo di appello in tema di modalità di accertamento, in assenza di critica alle motivazioni della sentenza di primo grado. Deduce la ricorrente di avere operato una pur succinta critica alle motivazioni della sentenza di primo grado e si richiama al generale principio secondo cui l’appello avrebbe ad oggetto il riesame nel merito del rapporto tributario controverso.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 33, 36 e 61, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., degli artt. 183 e art. 112 c.p.c., e dell’art. 111 Cost., per non avere il giudice di appello dato conto delle critiche mosse dal contribuente avverso la sentenza di primo grado e, sotto un secondo profilo, per avere ritenuto che all’esame delle ulteriori doglianze del contribuente osterebbe la mancata proposizione di motivi aggiunti D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24. Evidenzia il contribuente, sotto il primo profilo, come la sentenza impugnata sarebbe priva dell’illustrazione dell’iter logico in relazione alla affermazione, già resa dal giudice di primo grado, secondo cui non sarebbe stato possibile rendere una sentenza sul merito della pretesa impositiva. Sotto il secondo profilo, &ricorrente osserva che in primo grado sarebbe stata ampliata dall’Ufficio la causa petendi, nella parte in cui l’Amministrazione finanziaria avrebbe depositato memoria integrativa, con la quale avrebbe insistito nella pretesa impositiva (ridotta rispetto alla originaria pretesa), sul presupposto che i costi sarebbero andati ad aumentare il magazzino a fine esercizio, tema di indagine che sarebbe stato estraneo all’originario atto impositivo.

2 – Il primo motivo è infondato. Si osserva come l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto, in sede di accertamento fiscale, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, ha proprio la funzione di assicurare un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente al fine di favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario, tanto che l’omessa o intempestiva risposta è sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa (Cass., Sez. V, 14 maggio 2014, n. 10489; Cass., Sez. V, 24 novembre 2020, n. 26646). Ne consegue che, ove l’Amministrazione finanziaria abbia assolto alla propria funzione partecipativa inviando correttamente il questionario, l’amministrazione ha esaurito il proprio onere nella misura in cui sono state correttamente eseguite le formalità per portare l’atto istruttorio a conoscenza del contribuente; nel qual caso, è onere del contribuente prendere posizione in ordine alle questioni poste dall’invio del questionario medesimo.

2.1 – Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione non oggetto di censura, che il questionario è stato correttamente notificato al contribuente, per cui è stata fatta corretta applicazione dei suddetti principi.

3 – Il secondo motivo, articolato quale nullità della sentenza, è fondato. La ricorrente ha evidenziato di avere sollevato, in prime cure, la questione dell’illegittimità del ricorso al metodo induttivo e alle presunzioni semplicissime, laddove l’accertamento era fondato secondo la prospettazione del contribuente – su una rettifica analitica fondata sulla mancata esibizione della documentazione. La ricorrente ha, inoltre, evidenziato che la motivazione della CTP ha rigettato la doglianza de1contribuente sul presupposto che non fosse imputabile all’Ufficio la carenza della documentazione di parte. La ricorrente ha, quindi, evidenziato di avere censurato in appello la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP avrebbe, nella sostanza, omesso di esaminare la censura del contribuente, “trincerandosi dietro una intervenuta preclusione alla difesa”. La pur scarna trascrizione dei motivi di appello evidenzia come il ricorrente non si sia limitato a una pedissequa riproposizione delle censure proposte in primo grado.

3.1 – Va, inoltre, evidenziato che, secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario l’appello ha carattere devolutivo pieno, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, volto ad ottenere il riesame della causa nel merito, risultando sufficiente la mera riproposizione delle questioni prospettate in primo grado (Cass., Sez. V, 10 novembre 2020, n. 25106; Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24533; Cass., Sez. V, 9 ottobre 2020, n. 21774; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32954; Cass., Sez. V, 19 dicembre 2018, n. 32838; Cass., Sez. VI, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., Sez. VI, 22 marzo 2017, n. 7369; Cass., Sez. VI, 22 gennaio 2016, n. 1200; Cass., Sez. V, 29 febbraio 2012, n. 3064). L’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. V, 21 novembre 2019, n. 30341). Tale sommaria esposizione della domanda risulta dal contenuto del ricorso. La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l’appello in tema di metodo seguito per l’accertamento in assenza di “motivi nuovi”, stante la pur succinta enunciazione delle critiche alla sentenza di primo grado, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

La sentenza va, pertanto, cassata in relazione al mancato esame del motivo di appello relativo alla censura del metodo di accertamento utilizzato dall’Ufficio.

4 – Il terzo motivo è fondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi di nullità della sentenza in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mancanza o mera apparenza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

4.1 – Nel respingere le doglianze sul merito dell’accertamento la CTR ha reso una motivazione priva di intelligibilità del relativo percorso logico che ha portato la sentenza impugnata, confermando la sentenza di primo grado, a non esprimersi sul merito della pretesa impositiva (“i giudicanti hanno richiamato i limiti imposti dal processo nella proposizione delle domande e delle eccezioni correlandoli alla determinazione dell’oggetto del contendere così come proposto e delimitato nel ricorso iniziale della parte. (…) il fatto che l’Ufficio abbia nel corso del giudizio di primo grado provveduto a ridurre la pretesa (…) ciò non comporta né la necessità di una revoca dell’accertamento inziale con la necessità di emanarne un altro, né la possibilità che il procedimento possa subire arbitrarie dilatazioni se non nel segno di quanto stabilito dalle norme”). Se, da un lato, la pronuncia attribuisce rilievo all’annullamento parziale da parte dell’Ufficio (recepito dal giudice di primo grado) e al fatto che, in tal modo, l’Ufficio non debba procedere a riemettere l’atto impositivo, nessun esame è stato condotto sul merito della pretesa così come oggetto di riduzione. La motivazione deve, pertanto, ritenersi, del tutto priva di indicazione del percorso logico, sulla base del quale l’esame delle “altre questioni” è stato ritenuto precluso. La sentenza va, pertanto cassata anche sotto tale profilo, demandandosi al giudice del rinvio l’esame delle ulteriori questioni sollevate dalla società contribuente.

5 – Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo e al terzo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla CTR a quo, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo motivo ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2021

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