Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19481 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 16/12/2016, dep.04/08/2017),  n. 19481

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9905-2014 proposto da:

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore Direttore Generale Dott. S.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CARNERA PRIMO 1 C/0 ASL RM (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato BARBARA BENTIVOGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELLA MAZZOLI,

MARIA CRISTINA TANDOI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, già INA ASSITALIA SPA, in persona del

procuratore Avv. MATTEO MANDO’, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO

VINCENTI che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

F.R., P.A.;

– intimati –

Nonchè da:

F.R., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VAL D’ALA N. 36, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BELLO, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO ZECCARDO

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS), ASSITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5427/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato MARIA CRISTINA TANDOI;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

I FATTI

P.A. e F.R., in proprio e in qualità di genitori esercenti potestà sulla figlia G., convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Asl Roma (OMISSIS), chiedendone la condanna al il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei trattamenti cui la signora F. era stata sottoposta a causa di perdite ematiche vaginali a seguito di gravidanza conclusasi con aborto terapeutico.

La convenuta, nel costituirsi, eccepì l’infondatezza della pretesa, chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice.

Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la Asl al pagamento della somma di 43.000 Euro in favore della F., di 10.000 Euro in favore del P., e di ulteriori 10.000 Euro ciascuno nella qualità di genitori esercenti potestà, con contestuale condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne la convenuta dall’intero obbligo risarcitorio.

La compagnia eseguì la condanna, corrispondendo agli attori le somme indicate in sentenza.

La corte di appello di Roma, investita dell’impugnazione proposta dagli attori in prime cure, e da quella incidentale della Asl, dichiarò inammissibile per tardività quest’ultima, ed accolse in parte qua il gravame principale, modificando nell’an e nel quantum le voci di danno riconosciute in prime cure, e ritenendo altresì che, nei confronti della compagnia assicuratrice, non fossero state proposte domande in quel grado di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte capitolina la Asl ha proposto ricorso sulla base di 2 motivi di censura.

La Generali s.p.a. resiste con controricorso.

I coniugi F., nel resistere al ricorso principale, hanno proposto ricorso incidentale, cui resiste la compagnia assicuratrice con controricorso.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale è fondato, mentre quello incidentale non appare meritevole di accoglimento.

Con primo motivo, il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge ed erronea applicazione dell’art. 346 c.p.c..

Lamenta la ricorrente che l’obbligo di manleva, la cui sussistenza era stata accertata e dichiarata in primo grado, con conseguente condanna dell’Assitalia (nelle more del giudizio, Generali s.p.a.) a rivalere l’assicurato di quanto pagato, era stato illegittimamente escluso in grado di appello con riferimento alle maggiori somme accertate come dovute agli attori in quel grado di giudizio.

All’esito del processo di appello (e dopo aver corrisposto agli attori le somme di cui alla sentenza di primo grado), la compagnia assicuratrice aveva, difatti, comunicato alla Asl il proprio diniego ad adempiere la propria obbligazione di garanzia, scaturente dalla sentenza del tribunale di Roma, sulla base della pronuncia della Corte di appello, che aveva ritenuta non riproposta, dinanzi a se, la domanda di manleva.

La decisione della Corte territoriale – che ha ritenuto implicitamente applicabile, nella specie, il disposto dell’art. 346 c.p.c. – non è conforme a diritto.

La norma in parola disciplina, difatti, l’ipotesi delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado come accade nell’ipotesi in cui la parte soccombente impugni la sentenza per rimetterne in discussione la responsabilità della controparte, negata in primo grado, che abbia chiamato in causa il proprio garante.

Nel caso di specie la ricorrente, soccombente rispetto alla domanda principale, ma vittoriosa rispetto a quella di garanzia – rispetto alla quale la garante aveva prestato acquiescenza, corrispondendo gli importi dovuti agli attori in locum et ius del debitore principale – non aveva alcun onere di riproporre la domanda di manleva, rispetto alla quale si era ormai formato il giudicato interno quanto al suo avvenuto riconoscimento nell’an, non essendo stato posta alcuna questione, in appello, sulla sussistenza del rapporto di garanzia.

Di tal che il convenuto vittorioso in primo grado in parte qua non aveva alcun onere di riproposizione (nè con appello incidentale, nè nei modi e nelle forme dell’art. 346 c.p.c.) di una domanda già definitivamente accolta in primo grado, a nulla rilevando che l’importo della pretesa risarcitoria fosse stato modificato in pejus, per il garante, dal giudice di appello, l’estensione ipso facto della garanzia trovando un limite nel solo massimale di polizza che nella specie, non viene contestato come superato dalla condanna pronunciata dal giudice di appello.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – e risultando assorbito il secondo motivo di ricorso nell’accoglimento della censura dianzi esaminata -, deve essere confermata la condanna della Generali s.p.a. a manlevare l’odierna ricorrente nei limiti degli importi risultanti dalla sentenza di appello.

Il ricorso incidentale è manifestamente infondato, poichè, con esso, si chiede a questa corte un inammissibile riesame del merito delle questioni trattate in sede di appello, questioni che risultano decise in modo del tutto conforme a diritto ed alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice.

Le Assicurazioni Generali devono essere condannate al pagamento delle spese del grado in favore della Asl, che si liquidano in Euro 7.200, di cui 200 per spese generali.

Vanno invece compensate le spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale e, decidendo nel merito, dichiara la compagnia assicurativa Le Assicurazioni Generali s.p.a. obbligata a manlevare la ricorrente nei limiti indicati dalla sentenza di appello, con conferma della statuizione sulle spese in essa contenuta.

Condanna la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese del grado in favore della Asl, che si liquidano in Euro 7.200, di cui 200 per spese generali.

Dichiara compensate le spese tra la ricorrente Asl ed i controricorrenti incidentali F.R., Z.A., G. ed P.A., il cui ricorso è rigettato.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari alla somma già dovuta, a norma del predetto art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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