Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19480 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. II, 23/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 23/09/2011), n.19480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA s.p.a. (p.i. (OMISSIS)), in persona

del suo amministratore delegato, D.G.M.,

elettivamente domiciliato in Roma, P.zza Martiri di Belfiore n. 2,

presso lo studio dell’avv. Luca Di Gregorio, rappresentato e difeso

dall’avv. Pilato Francesco giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ARCO DELLA PACE, di Massimo Fuzio & Co.

s.a.s.,

(OMISSIS) in persona del suo socio accomandatario, M.

F., elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, 52, presso lo

studio dell’avv. Gianluca Santilli, rappresentato e difeso dall’avv.

TUCCI Giuseppe giusta procura a margine del controricorso;

SIGUELLA s.r.l. in liquidazione (OMISSIS), in persona del suo

liquidatore, D.S.M., elettivamente domiciliato in Roma,

via Ruggero Fauro, 102, presso lo studio dell’avv. Romagnoli Italo

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3055 della Corte d’appello di Roma, depositata

il 7.7.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17.5.2011 dal Consigliere Dott. Felice Manna;

udito l’avv. Giuseppe Tucci, difensore della controricorrente

Immobiliare Arco della Pace, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’International Factors Italia s.p.a., creditrice della Siguella s.r.l. per la somma di L. 2.127.967.554, in virtù di un contratto di factoring del 29.3.1990, agiva in revocatoria ordinaria, in tesi, e in simulazione assoluta, in subordine, dell’atto pubblico notaio Mottolo del 26.3.1993, con il quale la società debitrice aveva venduto alla Immobiliare Arco della Pace tre appartamenti e tre box auto posti (in un fabbricato sito) in (OMISSIS).

Entrambe le società convenute resistevano alla domanda, che il Tribunale di Roma rigettava.

L’impugnazione dell’International Factor Italia s.p.a. era respinta dalla Corte d’appello di Roma, che riteneva provata l’assenza dell’evento damni, essendo adeguatamente indiziato l’impiego del prezzo della vendita per estinguere parzialmente il credito della Ifitalia, in allora Sud Factoring. Infatti, dal contratto preliminare era emerso che i pagamenti effettuati a favore della società creditrice, sebbene anteriori all’atto pubblico di vendita, erano stati collegati proprio all’operazione di liquidazione degli immobili di cui al rogito del 26.3.1993; nè aveva influenza il fatto che il preliminare non avesse data certa, rilevando tale contratto quale fatto storico e non come fonte di obbligazioni fra le parti, onde l’inapplicabilità dell’art. 2704 c.c. al caso di specie. La conferma della destinazione degli acconti ricevuti derivava, poi, dalle fatture emesse dalla Siguella s.r.l. e, soprattutto, dalle quietanze dei versamenti sul conto rilasciate alla stessa Sud Factoring (dante causa della International Factors Italia).

La Corte capitolina riteneva, altresì, non provato il consilium (rectius, la scientia) fraudis da parte dell’acquirente, giacchè sebbene non fosse controverso il rapporto di parentela fra F. N.F., presidente del consiglio d’amministrazione della Siguella, e F.M., all’epoca del contratto socio accomandatario al 50% della società acquirente, non era dimostrato che quest’ultimo fosse amministratore o socio della Immobiliare Arco della Pace nè all’epoca del preliminare, nè al tempo della stipula del rogito, ed anzi vi erano molteplici indizi in senso contrario.

Infatti, alla data del preliminare (stipulato nel 1991) l’Immobiliare Arco della Pace era ancora una s.r.l., e quando questa si trasformò in s.a.s., con verbale di assemblea del 1996, F.M., nominato in quella sede socio accomandatario, aveva una quota minoritaria del 10% del capitale sociale della s.r.l. Infine, la vendita in questione rientrava nell’oggetto sociale della Siguella, sicchè era difficile presumere nell’acquirente la consapevolezza che l’alienazione potesse cagionare danno ai creditori.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la International Factors Italia s.p.a., che formula quattro motivi d’impugnazione.

Resistono con separati controricorsi sia la Siguella s.r.l. che l’Immobiliare Arco della Pace, di Massimo Fuzio & Co. s.a.s.

Quest’ultima ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2704 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a più punti decisivi della controversia.

Sostiene che nessuna certezza documentale può ricavarsi dalla scrittura privata (preliminare di vendita) del 30.1.1991, dalle fotocopie degli assegni e dalla fatture emesse da Siguella s.r.L In particolare, detta scrittura è priva di data certa e come tale non è opponibile ai terzi, ai sensi dell’art. 2704 c.c. Inoltre, l’Immobiliare Arco della Pace invece di chiedere l’esibizione delle scritture contabili della società Siguella avrebbe dovuto fornire almeno un principio di prova, producendo le proprie scritture.

Infine, la Corte territoriale ha violato gli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in quanto non ha considerato che dal verbale della riunione del consiglio d’amministrazione della Siguella del 30.4.1992, nel quale si da mandato all’amministratore F.N.F. di procedere alla vendita dell’immobile di (OMISSIS), si ricava che quanto prodotto dalle due società è stato probabilmente costruito a posteriori.

2. – Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a più punti decisivi della controversia. In particolare, si sostiene che il quadro presuntivo delineato nella sentenza impugnata è privo d’impalcatura logica, perchè non considera che Sud Factoring ha ricevuto gli importi a partire dal 24.4.1992, mentre gli assegni sarebbero riferibili ad epoca anteriore di oltre un anno; che a partire dal 12.9.1992 e sino al 28.5.1993 Siguella s.r.l. ha realizzato altri atti di vendita di singoli immobili allocati nel medesimo stabile, ricavando introiti per ben L. 3.010 milioni, sicchè con molta più probabilità le somme girate a Ifitalia erano quelle ricavate da dette ultime vendite; che se effettivamente le copie degli assegni fossero rappresentative dei pagamenti ritenuti dalla Corte come effettuati in favore della Ifitalia, questi sarebbero avvenuti nei tempi previsti dal preliminare; che vi è discordanza tra la descrizione degli immobili contenuta nel preliminare stesso e quella riportata nell’atto pubblico.

3. – Il terzo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto a più punti decisivi della controversia.

La Corte territoriale, si sostiene, avrebbe trascurato di tener conto della scientia fraudis, sicuramente esistente per il semplice fatto che la società venditrice e quella acquirente facevano capo in allora ad un unico gruppo economico-familiare, e che la vendita impugnata, a differenza di altre effettuate in favore di terzi estranei, non è stata posta in essere nel contesto del normale esercizio dell’attività imprenditoriale, ma per sottrarre beni alla garanzia dei creditori. Inoltre, la prova dell’inesistenza del pregiudizio per i creditori, che grava sul convenuto in revocatoria, non è stata fornita.

4. – Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1414 c.c., per non essersi pronunciata la Corte d’appello sulla domanda alternativa di simulazione.

5. – I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente in quanto in parte enunciano la violazione di medesime norme, e tutti sono diretti a censurare la decisione impugnata in punto di valutazione del materiale istruttorio, sono infondati.

5.1. – Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2704 c.c., la costante giurisprudenza di questa Corte, cui non v’è ragione di non dare continuità, ha osservato che detta norma, che stabilisce l’inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione nè registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell’atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici (Cass. nn. 2030/10, 24955/06, 3998/03, 3024/02, 4058/97 e S.U. 6066/03).

5.1.1. – Nello specifico, la Corte d’appello ha valutato il contratto preliminare, cui si riferisce il motivo, appunto quale mero fatto storico, traendo dal suo contenuto un dato indiziante il collegamento tra i pagamenti effettuati alla Sud Factoring e l’atto pubblico oggetto della domanda di revoca.

5.2. – In ordine, poi, alle censure relative alla violazione delle norme degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., e al dedotto vizio motivazionale, è noto che l’omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. S.U. n. 5802/98 e successive conformi tra cui, da ultimo, Cass. n. 15264/07). In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. nn. 22 72/07 e 14084/07).

5.2.1. – Nello specifico, parte ricorrente attraverso l’enunciazione di elementi istruttori non (o non esattamente) considerati dalla Corte territoriale, propone un’interpretazione dei fatti di causa a sè favorevole che palesa null’altro che l’impropria sollecitazione di una diversa valutazione di merito, incompatibile con i limiti interni del sindacato di legittimità.

5.3. – In ordine alla dedotta violazione della regola di riparto della prova in tema di azione revocatoria ordinaria, è sufficiente rilevare che la censura – peraltro assorbita dal rigetto dei motivi inerenti alla scientia fraudis – neppure coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha respinto l’appello della International Factor Italia non già per il mancato assolvimento di un onere probatorio posto a carico di quest’ultima, ma al contrario in quanto la Corte territoriale ha ritenuto positivamente raggiunta, sulla base di una documentazione valutata come adeguata, la prova dell’eccezione di carenza dell’evento damni.

6. – Priva di pregio, infine, è anche la censura di omessa pronuncia sulla domanda alternativa di simulazione del contratto del 26.3.1993, ove si consideri che l’intera motivazione della sentenza impugnata (come sopra sintetizzata in parte narrativa) è logicamente incompatibile con l’inesistenza dell’intento negoziale posto a base del citato atto pubblico.

7. – In conclusione il ricorso va respinto.

8. – Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 10.000,00, di cui 200,00 per esborsi, per l’Immobiliare Arca della Pace s.a.s., e in Euro 8.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per la Siguella s.r.l. in liquidazione, il tutto oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2011

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