Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19480 del 23/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19480 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 3362-2011 proposto da:
MANAI LINO MNALNI58C28B745X, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio
dell’avvocato BONAIUTI PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato NICOLINI ANTONIO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
PUTZULU ANDREA, PUTZULU ROBERTO, PUTZULU
GIORGIO, PUTZULU LAURA in proprio e quale procuratrice
generale di Lucia Valdes, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
TORRE PELLICE 85, presso il sig. ANTONELLO PUTZULU,
rappresentati e difesi dall’avvocato MACCIOTTA BRUNO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 23/08/2013

- controricorrenti nonchè contro

PUTZULU MARGHERITA, PUTZULU ANTONELLO;
– intimati –

CAGLIARI del 26.10.2010, depositata 11 04/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2011 n. 03362 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

avverso la sentenza n. 6/2010 della CORTE D’APPELLO di

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Ricorso n. 3362/2011
Ordinanza
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e
notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:
“1.Con ricorso depositato il 16.6.2008, Putzulu Antonello, Margherita, Laura, Andrea, Roberto,

Manai Lino, assumendo che conduceva in affitto un fondo di loro proprietà, nel comune di Santadi,
e che lo stesso non corrispondeva il canone di £ 500.000 annue dal 1995, per cui chiedevano la
risoluzione per inadempimento del contratto di affitto.
Il tribunale, su richiesta del Manai, concedeva il termine di giorni 90 per il pagamento, a titolo di
sanatoria, della somma di E. 4.444,15, pari all’ammontare dei canoni scaduti ed interessi.
Il Manai non pagava la suddetta somma, ma provvedeva ad inviare 2 vaglia postali per la somma di
E. 4400,00, rifiutati dai creditori.
Il Tribunale, con sentenza del 14.12.2009 accoglieva la domanda e dichiarava risolto il contratto di
affitto per colpa del Manai, che condannava al pagamento della suddetta somma ed al rilascio del
terreno.
Proponeva appello il Manai e chiedeva che fosse accertato il pagamento avvenuto il 14.10.2010
della somma di E. 5000,00.
La corte di appello di Cagliari, sez. spec. Agraria, con sentenza del 4.11.2010, rigettava l’appello,
ritenendo che legittimamente gli attori appellati avevano rifiutato il pagamento parziale di €.
4400,00 e che correttamente non era stato concessa una proroga del termine di grazia per poter
provvedere al pagamento totale della somma determinata dal giudice ex art. 46, c.6, 1. n. 203/1982.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Manai.
Resistono con controricorso i convenuti appellanti.
2.Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del
combinato disposto di cui agli artt. 1175 c.c. e 46, ult. c., 1. n. 2003 del 1982.
Assume il ricorrente che erroneamente la corte di appello ha ritenuto che non si fosse verificata la
sanatoria dell’inadempimento per effetto del mancato completo pagamento della somma 4.444, 15,
essendo stata pagata solo quella di E. 4400,00 mentre se si fosse tenuto conto del suo
comportamento di buona fede, gli doveva essere concesso un ulteriore temine per poter
completamente adempiere al residuo pagamento, stante la piena compatibilità tra la natura del
termine di sanatoria ed il principio del comportamento di buona fede, che ne avrebbe permesso la
proroga.

Giorgio e Lucia Valdes, convennero davanti alla Sez. Spec. Agraria del tribunale di Cagliari,

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3.11 motivo è manifestamente infondato.
L’art. 46, c. VI, 1. n. 3.5.1982, n. 203, così statuisce: “Quando l’affittuario viene convenuto in
giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al
convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il
pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l’instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall’origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici istat e maggiorati degli interessi di
legge. il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità”.

nei contratti di affitto agrario, la natura della perentorietà di detto termine, con conseguente sua
• improrogabilità come già affermato per l’analogo istituto nell’ambito della locazione di immobili
urbani (Cass., 17/09/2008, n. 23751, Cass. 12424 del 16/05/2008).
Per effetto dell’art. 46, c. 6 1. n. 203/1982, il termine di adempimento è prorogato dal giudice, che
stabilisce il debito e gli accessori, ma ha effetti sananti ope legis.
Il termine di pagamento previsto nella sanatoria ha dunque natura sostanziale, poichè elide l’effetto
proprio dell’inadempimento esistente (Cass. 16.5.2008 n. 12424).
4.Quindi , costituendo questo tipo di sanatoria un’eccezione al principio di cui all’ultimo comma
dell’art. 1453 c.c., secondo cui dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più
adempiere alla propria obbligazione, il termine concesso per la sanatoria, comportando una
sospensione, sotto questo profilo, degli effetti della domanda, ha necessariamente carattere
perentorio.
Ne consegue che, se entro il termine di grazia, l’affittuario non ha provveduto a sanare la mora, non
è concessa al giudice la possibilità di valutare la gravità o meno dell’inadempimento a norma
dell’art. 1455 c.c. (così come anche avviene ogni qual volta il termine è essenziale a norma dell’art.
1457 c.c., Cass., 22 luglio 1993, n. 8195).
Infatti la valutazione dell’importanza dell’inadempimento, in siffatta ipotesi di concessione di
termine di grazia, è preventivamente fatta dallo stesso legislatore, che nel citato art. 46, comma
sesto, della L. n. 203 del 1982 ha stabilito non solo quali siano le somme da pagare da parte
dell’affittuario inadempiente, ma anche il termine minimo e massimo entro cui la somma deve
essere pagata, rimettendo alla valutazione del giudice solo la fissazione esatta del termine, ma non
anche una successiva valutazione se il superamento di detto termine dia luogo a grave
inadempimento o meno.
5.Ne consegue che, qualora non sia rispettato il c. termine di grazia ai fini del pagamento totale
della somma determinata a norma dell’art. 46 c. 6, cit., come appunto nella fattispecie, non è

Ritiene questa Corte di dover affermare anche in tema di termine di sanatoria dell’inadempimento

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pertinente il richiamo al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, effettuato dal
ricorrente.
Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, non ha alcuna rilevanza l’eventuale
sussistenza della volontà del debitore di adempiere, la modesta entità della differenza degli importi
dovuti ed offerti o la sua dipendenza da un errore materiale.
Il ricorso va pertanto rigettato”.
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;
che il ricorso deve, perciò, essere rigettato;
che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese di questo giudizio sostenute dai resistenti;
visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione
sostenute dai resistenti, liquidate in complessivi E. 2200,00, di cui E. 200,00 per spese, oltre spese
generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, lì 6 giugno 2013.

5.Ritenuto:

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