Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19480 del 23/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19480 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 7101-2017 proposto da:
ELIOR RISTORAZIONE SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE
109, presso lo studio dell’avvocato STEFANO ROSSI, che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAOLO
GIUCASTRO, ADELAIDE MANGANARO;

– ricorrente contro
FICCHI’ RITA;
– intimata av

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9(31 /201 t-) dclIA t ‘( )W11. D’APPELI ,0 di

“MILANO, depositata il 27/09/2016;

Data pubblicazione: 23/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO
che con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte d’Appello di

accoglieva la domanda proposta da Rita Ficchì nei confronti della
Elior Ristorazione S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento
del diritto di opzione ex art. 18, comma 5, I. n. 300/1970
esercitato il 21.5.2012 a seguito dell’ordine di reintegrazione
emesso dal Tribunale di Roma con sentenza pronunciata
contestualmente all’esito dell’udienza di discussione il
21.3.2012;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa
ritenuto l’opzione tempestivamente esercitata a seguito
dell’invito alla ripresa del servizio formulato dal datore di lavoro,
non potendo dirsi essa già intervenuta nei trenta giorni
successivi alla pubblicazione della sentenza contestuale non
avendo la cancelleria dato corso, per esserne dalla legge
esonerata, alla comunicazione della sentenza, evento, peraltro,
espressamente indicato dall’art. 18, comma 5, I. n. 300/1970
come dies a quo per il computo del termine decadenziale ed
insuscettibile, in quanto contemplato in una norma di stretta
interpretazione, di essere surrogato con altro pur equipollente;
per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale
l’intimata non ha svolto alcuna difesa;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è
stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO
Ric. 2017 n. 07101 sez. ML – ud. 24-05-2018
-2-

Milano, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Milano,

che, con l’unico motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 5, I. n.
300/1970 (nel testo antecedente alla novella di cui all’art. 1,
comma 42, I. n. 92/2012), lamenta la non conformità a diritto
della lettura della predetta disposizione accolta dalla Corte

comunicazione formale della sentenza di reintegra da parte della
cancelleria che valgano ai fini dello spirare del termine
decadenziale, sicché si debba fare, allo stesso fine, esclusivo
riferimento al diverso evento dato dall’invito alla ripresa del
servizio da parte del datore di lavoro;
che il motivo merita accoglimento alla stregua dell’orientamento
accolto da questa Corte (cfr, Cass., 11.1.2016, n. 203) per il
quale, ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all’art.
18, comma 5, I. n. 300/1970 per l’esercizio dell’opzione in
favore del pagamento dell’indennità sostitutiva dell’ordine di
reintegrazione, assume rilevanza la conoscenza effettiva e
completa da parte del lavoratore della sentenza recante la
declaratoria di illegittimità del licenziamento, a prescindere dalla
comunicazione di avvenuto deposito della stessa da parte della
cancelleria, risultando così idonea a riflettere tale situazione di
conoscenza qualificata dal collegamento ad un atto formale
anche la lettura integrale in udienza della sentenza con
motivazione contestuale, secondo l’ipotesi verificatasi nella
presente fattispecie
che, dunque, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso
va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in
conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del
presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 07101 sez. ML – ud. 24-05-2018
-3-

territoriale intesa ad escludere l’ammissibilità di equipollenti alla

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio
2018

Il Presidente

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