Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19480 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 04/08/2017, (ud. 07/12/2016, dep.04/08/2017),  n. 19480

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27604-2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SCHIAPARELLI, 11, presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO ZEMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DE PASQUALE giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, già CARIGE ASSICURAZIONI SPA in persona

del procuratore speciale Dott. A.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio

dell’avvocato MAURILIO PRIORESCHI, rappresentata e difesa dagli

avvocati FLAVIO DE GIROLAMO, SILVIA TORTORELLA giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2381/2015 del TRIBUNALE di TORINO, depositata

il 7/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito l’Avvocato SILVIA TORTORELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C. propose appello avverso la sentenza del 6 marzo 2014 con la quale il Giudice di pace di Torino, in parziale accoglimento della domanda proposta dal B., aveva condannato Carige Assicurazioni S.p.a. e Paola Palombo, in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 4.482,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti in un incidente verificatosi in data (OMISSIS), ritenendo che la causazione del sinistro in parola andasse ascritta per il 70% al B. e per il 30% alla P..

La società assicuratrice contestò il gravame del B. e propose, a sua volta, appello incidentale.

Con sentenza pubblicata in data 7 aprile 2015 il Tribunale di Torino, nella contumacia di P.P., rigettò sia l’appello principale che quello incidentale, integralmente confermando la sentenza impugnata e dichiarò interamente compensate tra le parti costituite le spese di quel grado.

Avverso la sentenza di secondo grado B.C. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi e illustrato da memoria.

Amissima Assicurazioni S.p.a. (già Carige Assicurazioni S.p.a.) ha resistito con controricorso pure illustrato da memoria.

P.P. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

2. Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuto decorso del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. proposta dalla controricorrente, secondo cui la sentenza impugnata sarebbe stata depositata in data 3 aprile 2015 e il ricorso sarebbe stato notificato alla P. in data 6 novembre 2015 e ai legali della società assicuratrice a mezzo pec in data 13 novembre 2015, quando ormai era decorso il termine di sei mesi dal deposito della sentenza e di cui all’art. 327 c.p.c..

Ed invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare il principio, che va ribadito in questa sede, secondo cui il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione. Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell’impugnazione, il giudice deve accertare – attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all’art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestività della propria impugnazione – quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell’elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass., sez. un., 22/09/2016, n. 18569).

L’applicazione del predetto principio comporta, nella specie, l’esclusione della tardività dell’impugnazione, avuto riguardo alla data di pubblicazione indicata (7 aprile 2015) – unitamente al numero identificativo di inserimento nell’elenco cronologico – in alto a destra di ogni pagina della copia della sentenza impugnata estratta dal fascicolo informatico, ben potendo ritenersi che il compimento delle relative formalità, ivi compresi l’inserimento nell’elenco cronologico e l’attribuzione del numero identificativo, abbia avuto luogo proprio in detta data, anzichè in quella (3 aprile 2015) in cui la stessa risulta “depositata dal Giudice in Cancelleria a mezzo scritturazione elettronica il giorno “, come indicato dal medesimo Giudice estensore ma non anche dal cancelliere, prima della sottoscrizione della medesima sentenza, data, quest’ultima, che si riferisce, quindi, all’evidenza, alla data di deposito in Cancelleria della cd. minuta ad opera del predetto magistrato.

Va poi osservato che, contrariamente a quanto ritenuto dalla controricorrente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla medesima va fatta risalire al 6 novembre 2015, atteso che la prima notifica alla detta parte, effettuata a mezzo dell’Ufficiale giudiziario presso il domiciliatario per il giudizio di primo grado, è affetta da nullità e, come tale sanabile, con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa (nella specie a mezzo pec il 13 novembre 2013, come dedotto proprio dalla Amissima Assicurazioni S.p.a.) oppure su ordine del giudice (Cass., sez. un., 20/07/2016, n. 14916; Cass. 11/06/2007, n. 13667).

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta che il ricorso è stato, come già detto, tempestivamente proposto.

3. Con il primo motivo, rubricato “Omessa/erronea valutazione delle produzioni documentali del sig. B.. Omessa/erronea applicazione dell’art. 2734 c.c. in ordine alla responsabilità per la verificazione del sinistro. Art. 360 c.p.c., nn. 3 – 5 in relazione agli artt. 115 – 116 c.p.c.”, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di valutare o erroneamente valutato elementi essenziali ai fini della decisione, così incorrendo nella violazione delle norme di cui agli artt. 2697 e 2734 c.c.nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto “un attento esame del materiale probatorio avrebbe dovuto condurlo a ritenere che: a) al momento del sinistro il sig. B. si stava accingendo a rientrare nel proprio veicolo e che per tale ragione la portiera della Lamborghini era semiaperta; b) la Lamborghini era regolarmente parcheggiata sul margine destro della carreggiata, c) la predetta via è una strada secondaria a senso unico caratterizzata da più che sufficiente spazio per il transito financo di due veicoli; d) il sinistro si è verificato in condizioni di luce sufficienti; e) nessuna violazione del Codice della Strada è stata comminata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto, ergo il sig. B. non ha creato alcuna situazione di pericolo o intralcio per altri utenti della strada”.

3.1. Il motivo non può essere accolto, in base alle ragioni che seguono.

3.2. I verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno prova, ex art. 2700 c.c., dei fatti che il verbalizzante attesti essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, mentre le altre circostanze che egli indichi di avere accertato, per averle apprese de relato, ovvero che siano frutto di sue deduzioni, costituiscono materiale indiziario soggetto al libero apprezzamento del giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento (Cass. 25/06/2003, n. 10128; Cass. 24/06/2004, n. 11751) e nella specie la notazione circa l’illuminazione del luogo del sinistro contenuta nel verbale di VV.UU. si riferisce al momento dell’accesso dei predetti e non al momento dell’incidente.

3.3. Neppure sussiste la dedotta omessa o errata applicazione dell’art. 2734 c.c., atteso che, quanto alla posizione del veicolo del B., il Tribunale ha fatto espresso riferimento, nella motivazione della sentenza impugnata (v. p. 5), fondando anche su di esse il suo convincimento, proprio alle dichiarazioni rese dal B. in sede di interrogatorio formale e che lo stesso lamenta essere state trascurate.

3.4. La doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (arg. ex Cass. 17/06/2013, n. 15107), il che neppure viene dedotto nella specie.

3.5. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito – erronea valutazione lamentata, invece, in sostanza nella specie -, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., ord., 27/12/2016, n. 27000), ma siffatte allegazioni, comunque, come sopra evidenziato, risultano del tutto infondate nel caso in questione.

3.6. L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2/08/2016, n. 16056).

3.6. Vanno dichiarate inammissibili le censure motivazionali.

Al riguardo deve, infatti, rilevarsi che il presente ricorso è, ratione temporis, soggetto all’applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e, in relazione a tale modificazione, queste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare il principio secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., 7/04/2014, nn. 8053, 8054 e Cass., ord., 8/10/2014, n. 21257), non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., ord., 6/07/2015, n. 13928; v. pure Cass., ord., 16/07/2014, n. 16300).

Le Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze sopra ricordate, hanno pure precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3.7. Deve, inoltre, evidenziarsi che, in sostanza, con il mezzo all’esame si tende ad una rivalutazione del merito, non consentita in questa sede. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, la parte ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto del Giudice del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex plurimis, Cass., ord. 6 aprile 2011, n. 7921).

4. Con il secondo motivo, rubricato “Omessa valutazione delle produzioni documentali del Sig. B. e sull’errata applicazione degli artt. 2059 ce 2967 c.c. in ordine alla liquidazione del quantum”, il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto che, a seguito della riparazione, non coinvolgente parti strutturali del veicolo, effettuata a regola d’arte, con ricambi originali e sottoposizione a severi controlli, non residuasse alcun danno da svalutazione commerciale e non abbia riconosciuto il danno morale e il danno da invalidità lavorativa specifica.

4.1. Il motivo non può essere accolto.

4.2. Quanto al danno da svalutazione commerciale, lo stesso è stato ritenuto insussistente dal Tribunale in base ad una valutazione di merito di cui ha dato conto in motivazione, sicchè la stessa non è censurabile in questa sede.

4.3. Con riferimento al mancato riconoscimento del danno patrimoniale da invalidità lavorativa specifica da parte del Tribunale sul rilievo del difetto di prova al riguardo, il ricorrente non ha, in questa sede, indicato di aver provato tale danno nè se e in che termini abbia allegato al riguardo concreti elementi probatori, essendosi sul punto limitato, nell’illustrazione del motivo all’esame, ad evidenziare di aver dichiarato, in sede di interpello formale, di “avere una società di autonoleggio e di essere socio di un bar”, ma tali dati risultano all’evidenza del tutto insufficienti ai fini che qui rilevano.

4.4. In relazione, infine, al mancato riconoscimento del danno morale, di cui il ricorrente pure si duole, osserva il Collegio che in caso di incidente stradale, va liquidata anche detta voce di danno, ancorchè conseguente a lesioni dì lieve entità (micropermanenti), purchè si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell’allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cass. 13/01/2016, n. 339). Nella specie il Tribunale ha ritenuto di dover evitare duplicazioni, sul rilievo che “il valore fissato per legge”, in caso di micropermanenti, si riferisce al danno non patrimoniale, nel cui ambito rientra, come è noto, anche il danno morale, nè il ricorrente ha dettagliatamente indicato in questa sede quali specifici elementi probatori, anche presuntivi, abbia allegato nel giudizio di merito a riprova dell’entità del danno in parola non ricompresa in siffatta operata liquidazione del danno non patrimoniale, e in quali termini abbia effettuato tale allegazione, essendosi limitato solo ad indicare genericamente come debba essere dimostrato, in linea meramente teorica, tale danno (v. p. 10).

5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre non vi è luogo a provvedere per dette spese nei confronti dell’intimata, non avendo la stessa svolto attività difensiva in questa sede.

7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA