Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1948 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 29/01/2020), n.1948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 511-2019 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TERESA VASSALLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

26/10/2018;uck

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – M.K. ricorre, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 26 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Venezia ha respinto la sua opposizione avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese, nessun rilievo potendosi attribuire ad un “atto di costituzione” depositato, nonostante lo spirare dei termini per il deposito del controricorso, al fine della partecipazione ad un’ipotetica udienza di discussione.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. – Il ricorso per cassazione è così congegnato: alla pagina 2 e nelle prime due righe della terza pagina si dà atto del contenuto del provvedimento impugnato. Dopo di che si afferma che detto provvedimento “appare censurabile sotto vari profili; che il provvedimento impugnato appare censurabile sotto vari profili; che primariamente non è sufficientemente motivato, quanto in particolare al richiamo delle dichiarazioni rese in Commissione prima ed in Audizione dopo, la credibilità che viene ritenuta non sufficiente, non viene giustificata in questo giudizio sulla base di contraddizioni, di dubbi, o di discrasie ma solo sotto il profilo della “genericità” delle stesse. Tale genericità peraltro non è giustificata nè approfondita, ossia se la stessa dipenda da una difficoltà di espressione, da mancato approfondimento istruttorio o da una volontaria “genericità” delle dichiarazioni; che peraltro la differenziazione tra zona geografica di provenienza è sicuramente legittimo, se fondato sul vaglio delle dichiarazioni rese e da un approfondimento delle stesse e non da un generico richiamo solo alla zona di provenienza, che in particolare altro motivo di censurabilità è il getto di motivazione quanto ai presupposti della concessione della protezione umanitaria che risulta non fondata sulla valutazione della “vulnerabilità” genericamente intesa e sulla “vulnerabilità comparativa” ossia sul grado di inserimento socio lavorativo”.

Segue poi la formulazione delle censure “Per le motivazioni di cui sopra ed in particolare per difetto di motivatone per i motivi di cui sopra getto di istruttoria, mancando un approfondimento delle dichiarazioni rese dal ricorrente. Violazione di legge quanto alla valutazione dei presupposti della protezione umanitaria, sia mancando una valutazione della vulnerabilità genericamente intesa sia di quella comparata. Violazione di legge quanto alla violazione dei disposti di cui agli artt. 3 e 10 Cost.”.

RITENUTO CHE:

5. – Il ricorso è inammissibile.

Esso, difatti, è estraneo al modello del ricorso per cassazione, siccome delineato dal combinato disposto degli artt. 360 e 366 c.p.c., i quali disegnano tale strumento quale mezzo di impugnazione a critica vincolata, destinato a far valere le censure previste dalla legge, mercè specifici adempimenti formali, tra i quali l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con la menzione delle norme di diritto su cui i motivi stessi si fondano.

Difatti, in tema di ricorso per cassazione, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; che, in riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. 11 gennaio 2005, n. 359; Cass. 12 marzo 2005, n. 5454; Cass. 29 aprile 2005, n. 8975; Cass. 22 luglio 2005, n. 15393; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. 14 marzo 2006, n. 5444; Cass. 17 marzo 2006, n. 5895; Cass. 31 marzo 2006, n. 7607; Cass. 6 febbraio 2007, n. 2540; Cass. 28 agosto 2007, n. 18210; Cass. 28 agosto 2007, n. 18209; Cass. 31 agosto 2015, n. 17330).

Ed invero, nel caso in esame, a parte taluni passaggi incomprensibili già sul piano sintattico (“che peraltro la differenziazione tra zona geografica di provenienza è sicuramente legittimo, se fondato sul vaglio delle dichiarazioni rese e da un approfondimento delle stesse e non da un generico richiamo solo alla zona di provenienaza”), non è dato intendere quale sarebbero i vizio denunciati, e quali le norme violate, salvo che sotto il profilo della asserita insufficienza della motivazione, insufficienza estranea alla previsione dell’art. 360 c.p.c..

Quanto, poi, al diniego della protezione umanitaria, il motivo è ulteriormente inammissibile per totale carenza del requisito dell’autosufficienza, giacchè, dalla lettura del ricorso, non risulta neppure in modo approssimativo quali sarebbero le specifiche condizioni di vulnerabilità del ricorrente, e di quale inserimento socio-lavorativo egli stia discorrendo.

6. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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